CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 16334/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CILENTO;2001 - controricorrente -avverso la sentenza n. 330/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/08/2022 R.G.N. 542/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],soggetto che aveva svolto attività di private banker per BancaNumero registro generale 23768/2022Numero di raccolta generale 16334/2026di Torino per rivendicare la cd. indennità di portafoglio pluDsa,t a pubblicazione 26/05/2026dovuta al proprio dante causa sulla base dell’art. 5 del contrattodi risoluzione sottoscritto tra le parti in data 9 giugno 2016.2. Evidenziavano che in virtù di tale clausola era statoprevisto che se, alla cessazione del contratto, il private bankeravesse ceduto il proprio pacchetto clienti ad altro consulente, glisarebbe spettata una indennità ulteriore rispetto all’indennità diportafoglio ordinaria, denominata indennità di portafoglio plus,la cui corresponsione era condizionata all’avverarsi dellacircostanza che, allo scadere del ventiquattresimo mese daltrasferimento del pacchetto clienti, la ricchezza finanziariaamministrata (RFA) di ciascun cliente ceduto fosse pari adalmeno l’80% di quella al momento del passaggio al nuovobanker.3. Precisavano che, tuttavia, il proprio dante causa eradeceduto in data 10 gennaio 2019, dunque prima dello scaderedel ventiquattresimo mese dalla riassegnazione del pacchettoclienti avvenuta il 18 luglio 2017, e che la società, che avevainizialmente quantificato l’indennità di portafoglio plus in €156.541,93, la riquantificava nel minore importo di €87.413,12.4. Tanto premesso, i ricorrenti lamentavano l’errataapplicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 5 lett. b) dell’accordodi risoluzione e invocavano l’applicazione dell’ultimo capoversodella medesima norma contrattuale, a mente del quale in casodi impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto,tra l’altro per decesso del private banker, l’indennità diportafoglio plus andava erogata limitatamente alla parte diportafoglio oggetto di cessione e nella misura inizialmentedeterminata, dunque senza la verifica richiesta dalla lett. b).Numero registro generale 23768/20225. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile l’art. 5N umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/2026lett. b) dell’accordo, evidenziavano che la [OSCURATO:PERSONA] non avevDaat a pubblicazione 26/05/2026fornito alcuna prova della diminuzione superiore al 20% dellaRFA, avendo comunicato agli eredi un mero elenco in cartalibera contenente una serie di codici fiscali parzialmenteoscurati.6. Il Tribunale di Torino, pur ritenendo l’ipotesi disciplinatadalla previsione di cui alla lett. b) dell’art. 5 dell’accordo dirisoluzione, accoglieva il ricorso ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] nonavesse assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante inordine all’esistenza di una riduzione superiore al 20% della RFArispetto al momento della riassegnazione del pacchetto.7. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corted’appello di Torino, dopo avere onerato la [OSCURATO:PERSONA] di esibire ladocumentazione già prodotta in primo grado decriptata,riformava la sentenza impugnata in quanto, pur condividendol’applicabilità alla fattispecie dell’art. art. 5, lettera b),dell’accordo risolutorio, riteneva che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provato loscostamento superiore al 20% tra la RFA iniziale e quella almomento del decesso.8. I ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di duemotivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.9. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si èriservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso, che parte ricorrente raggruppa in vizi di errata interpretazione del contratto inter partes e vizi dell’impugnata sentenza in punto di prova , possonoessere come di seguito sintetizzati.Numero registro generale 23768/20221.1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nN. umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/20263 c.p.c., si eccepisce la violazione degli artt. 1362, comma 1Da,t a pubblicazione 26/05/2026c.c., art. 1363, 1370 e 1372 c.c. per errata interpretazione delcontratto.1.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 1362, 1363, 2697e 2720 c.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., laviolazione dell’art. 420, commi 5 e 6, c.p.c. e 421 c.p.c.; ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt.115, 134, 416, 421 e 437 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.; ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.,la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione didecadenza ex art. 416, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2697 c.c. e ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fattodecisivo; infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione dell’art. 2697, comma 2, c.p.c. e degli artt. da 2702a 2720 c.c..2. Il primo motivo, con cui vengono fatte valere molteplicied eterogenee violazioni tutte attinenti alla ritenuta erroneainterpretazione dell’accordo di risoluzione del maggio 2016, èinfondato.2.1. L’art. 5 dell’accordo di risoluzione del 9 giugno 2016alla lettera b) prevedeva che, alla cessazione del rapporto diagenzia con riassegnazione del pacchetto clienti ad altro privatebanker, se, come detto, allo scadere del 24 mese successivoalla riassegnazione la RFA rilevata sarà pari ad almeno l’80%delle RFA originariamente riassegnata , all’agente cessatodall’incarico sarebbe stato erogato un importo aggiuntivo atitolo di indennità di portafoglio plus.Numero registro generale 23768/20222.2. Nel caso di specie, il rapporto cessava in data 30-6-Numero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/20262017 e, in data 27-10-2017, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava all’agentDeat a pubblicazione 26/05/2026che, essendo stato il suo portafoglio clienti riassegnato ad altroagente il 18 luglio 2017, gli sarebbe spettato a titolo di indennitàdi portafoglio plus l’importo di € 156.541,93, salvo quantoprevisto dall’accordo di risoluzione in ordine alla necessità diriassegnazione, al fine di verificare se la RFA di ciascun clienteriassegnato, allo scadere del ventiquattresimo mese dallastessa, risultasse pari ad almeno l’80% della RFA al momentodella riassegnazione.2.3. Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] decedeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA],dunque prima della scadenza dei ventiquattro mesi dallariassegnazione del pacchetto, per cui la banca anticipava lapredetta verifica al momento del decesso e ricalcolava la RFAdovuta agli eredi nel minor importo di € 87.431,12.2.4. Tanto premesso, i ricorrenti lamentano innanzituttol’errata applicazione da parte della sentenza della Corted’appello della sopratrascritta previsione di cui all’art. 5 lett. b),invocando la sussumibilità del caso di specie nell’ultimocapoverso dello stesso articolo, a mente del quale Restainteso altresì che, nel caso in cui intervengano circostanze chenon permettono più al [OSCURATO:PERSONA] la prosecuzione neanchetemporanea del rapporto (malattia, invalidità permanente…,decesso ect..), oltre all’Indennità di Portafoglio verrà erogatal’Indennità di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima limitatamente allaparte di portafoglio che è stato già oggetto di cessione [nel casoche ci occupa, ricordiamo, il portafoglio dell’agente Laselva èstato interamente riassegnato il 18 luglio 2017] e nella misurainizialmente determinata (senza pertanto che venga effettuatala verifica di cui alla lett. b) del presente art. 5) .Numero registro generale 23768/20222.5. Gli stessi ritengono immotivatamente restrittivaN umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/2026un’interpretazione della sopratrascritta disposizione, quaDleat a pubblicazione 26/05/2026quella data dalla Corte territoriale, a mente della qualel’impossibilità di prosecuzione temporanea del rapporto sarebbeda riferirsi esclusivamente al rapporto di agenzia, dovendopiuttosto ricomprendersi anche quella del rapporto sorto dallostesso accordo risolutorio che la contiene, con conseguentederoga, anche in tal caso, alla necessità di procedere allaverifica richiesta dalla lett. b).2.6. A sostegno di tale interpretazione adducono, da un lato,argomenti di ordine letterale, atteso che il termine rapporto potrebbe in astratto riferirsi sia al rapporto diagenzia, che a quello sorto dall’accordo risolutorio che aentrambi e, dall’altro, argomenti legati alla qualità delle partievidenziando che, essendosi in presenza di accordo predispostounilateralmente dalla banca, tra le varie interpretazioni possibilisi doveva prediligere quella maggiormente favorevoleall’agente.2.7. Ritiene il Collegio che le censure rivolte in parte qua allasentenza impugnata sono in parte inammissibili e in parteinfondate.2.8. Va innanzitutto precisato che la violazione delle regoledi ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplicerilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto cheun'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negozialesicché, quando alla luce dei canoni legali di interpretazione sianopossibili due o più interpretazioni di una clausola, la parte cheaveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice non puòdolersi della violazione degli articoli 1362 e s.s. c.c. per il fattoche ne sia stata privilegiata un'altra.Su tali premesse, è stato affermato che la parte che con ilricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto oNumero registro generale 23768/2022un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausolaN umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/2026contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agDlait a pubblicazione 26/05/2026artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoniche in concreto assuma violati, ed, in particolare, il punto ed ilmodo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve esserel'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (Cassazione civile sez. lav., n. 1190018/06/2020, e giurisprudenza ivi citata).2.9. Di là dalla natura oltremodo generica della deduzionedel vizio in esame, non rinvenendosi una sufficientespecificazione del punto e del modo in cui le regole diermeneutica contrattuale sarebbero state violate dalla Corteterritoriale, osserva il Collegio come trattasi di censure anchenella sostanza destituite di fondamento.2.10. Ed invero, l’interpretazione della clausola dell’accordodi risoluzione data dalla Corte d’appello, secondo la qualel’impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapportoche determina l’esclusione della verifica dell’art. 5 lett. b) è dariferire al rapporto di agenzia, appare saldamente attagliata altenore letterale della norma pattizia, anche alla luce di unalettura logico-sistematica della stessa, che non lasciaintravedere alcun margine di ambiguità.2.11. La sentenza impugnata non si è, infatti, limitata a unapiana lettura della clausola contrattuale, che già in sé erasufficientemente idonea a supportare l’interpretazione dellaCorte territoriale, avendo altresì individuato la ratio della norma,al fine verificare la tenuta della soluzione accolta anche alla lucedella stessa.Numero registro generale 23768/20222.12. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato che la ratioN umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/2026della regola generale contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. b) Dèat a pubblicazione 26/05/2026quella di disincentivare azioni di sviamento della clientela daparte dell’ex agente, esigenza che con tutta evidenza vienemeno allorquando lo stesso versi in una delle situazioniindividuate in via di eccezione dal secondo comma quali ipotesidi impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto,che ne determinano la cessazione in un momento anteriore aquello individuato dalle parti in sede di accordo risolutorio.2.13. È dunque evidente come correttamente la Corte abbiaritenuto che la finalità lato sensu anticoncorrenziale dellaprevisione di cui alla lettera b) e, simmetricamente, il suo venirmeno in caso di impossibilità alla prosecuzione anchetemporanea del rapporto siano da riferire a un rapporto diagenzia in corso di esecuzione e non dunque a una fasesuccessiva alla sua cessazione, nel corso della quale la condottache la norma intende prevenire potrebbe essersi in astratto giàverificata.2.14. Il motivo va pertanto rigettato.3. Venendo al secondo motivo, nel quale la parte fa confluiremolteplici violazioni in materia di prova, lo stesso risulta in parteinammissibile e in parte infondato.3.1. I ricorrenti censurano l’acquisizione da parte della Cortedegli elenchi dei clienti ceduti già depositati dalla [OSCURATO:PERSONA] in primogrado sia pure in versione criptata, senza neppure pronunciarsisull’eccezione di decadenza ex art. 416 , comma 3, c.p.c. daglistessi sollevata; inoltre, gli stessi lamentano che i giudici dimerito avrebbero erroneamente ritenuto non contestate lerisultanze di siffatta documentazione, laddove loro avevanoarticolato molteplici censure avverso la stessa e, infine,sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] neppure avrebbe assolto all’onere sullastessa gravante in ordine al fatto modificativo dell’obbligazionedi pagamento della somma inizialmente quantificata a titNoulmoe rod rie gistro generale 23768/2022Numero sezionale 2001/2026indennità di portafoglio plus, atteso che lo stesso Neurmaer o ddi ara ccolta generale 16334/2026identificarsi non in qualsiasi diminuzione di RFA, ma in quelDlaat a pubblicazione 26/05/2026dovuta a una richiesta di disinvestimento da parte dellaclientela.In disparte l’inestricabile mescolanza di vizi eterogenei,quali violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi,avendo la parte convogliato entro tale motivo plurime violazioniil cui minimo comun denominatore è rappresentato dal temaprobatorio, le varie questioni agitate presentano ulteriori especifici motivi di infondatezza e di inammissibilità.Muovendo dall’eccepita decadenza dalla produzionedocumentale, censura inammissibile laddove viene fatta valerequale omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., vizio chenon è configurabile in ordine alle eccezioni di rito e, più ingenerale, in ordine alle questioni processuali impedienti (cfr.Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19663 del 1 ottobre 2015),si osserva, in ogni caso, come la documentazione di cui sidiscorre non poteva considerarsi nuova, essendo pacifico cheera stata già depositata in primo grado, sia pure in formacriptata per presunte ragioni di privacy (condivise dal primogiudice), disattese le quali la Corte d’appello ne ordinava laproduzione in forma integrale.Va per completezza anche osservato che, come questaCorte ha avuto modo di chiarire, in tema di poteri istruttorid'ufficio del giudice del lavoro l'emanazionedi ordine di esibizione (nella specie di documenti) èdiscrezionale e la valutazione di indispensabilità non deveessere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue cheil relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione eil provvedimento di rigetto dell'istanzadi ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità,Numero registro generale 23768/2022neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi dNi umero sezionale 2001/2026Numero di raccolta generale 16334/2026strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando Dlaat a pubblicazione 26/05/2026prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita conaltri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalitàesplorativa (Cass. n. 24188/2013).Né peraltro appare sussistere una lesione del diritto didifesa, pure paventata dalla parte ricorrente, per essere statatale documentazione acquisita all’esito della camera di consiglio,causa non veniva decisa alla medesima udienza, ma rinviata inprosieguo, per cui i ricorrenti senz’altro avrebbero potutoprendere posizione sul contenuto degli elenchi prodotti in chiaroin occasione dell’udienza successiva.Quanto alle censure rivolte alla sentenza impugnata peravere la stessa dato atto della non contestazione delladocumentazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello, si osservacome di là dall’improprio richiamo all’art. 2697 c.c., invocabileallorquando vi sia stato un sovvertimento della regola di ripartodegli oneri probatori, neppure appare ricorrere l’ipotesi dellaomessa valutazione di un fatto decisivo, essendosi gli appellatilimitati a contestare genericamente la provenienza unilateraledella stessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dunque a confutarneanaliticamente le risultanze contenutistiche, come era loroonere e benché fossero posti in condizioni di farlo una volta chetale documentazione era stata depositata in forma decriptata(con visibili i nominativi dei vari clienti e i dati relativi alportafoglio di ciascuno di essi).La Corte ha, peraltro, condivisibilmente osservato che,quanto all’unica censura specifica, rappresentata dall’essereindicati in tali elenchi i nominativi di soggetti che non sarebberostati clienti del proprio dante causa, peraltro non accompagnatadalla deduzione di ulteriori nominativi non presenti in elenco eche invece lo sarebbero stati, era del tutto priva di decNisuimveirto àre gistro generale 23768/2022Numero sezionale 2001/2026essendo anzi antitetica all’interesse degli stessi a Nvuemdereo rdis rai ccolta generale 16334/2026riconoscere un importo superiore a titolo di indennità dDait a pubblicazione 26/05/2026portafoglio, atteso che eliminando le posizioni relative a queinominativi dagli stessi disconosciuti si sarebbe addivenuti alriconoscimento di un importo verosimilmente inferiore.Infine, quanto alla pretesa inidoneità di tale documentazioneal fine di provare la riduzione di RFA rilevante ai fini cheoccupano, in difetto degli ordini di disinvestimento da parte dellaclientela, trattasi di motivo inammissibile.E invero, posto che nella sentenza della Corte d’appello nonvi è traccia del fatto che tale questione sia stata affrontata e chein ricorso la parte ha del tutto genericamente dedotto di averlasollevata in sede di discussione, si osserva come questa Corteha anche recentemente affermato che In temadi ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni dicui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel"thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni otemi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito enon rilevabili di ufficio (Cass. n. 18018 del 01/07/2024).Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza dei ricorrenti e si liquidano in favore dellacontroricorrente come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentNoum, edroa re gistro generale 23768/2022Numero sezionale 2001/2026parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di conNturmiebrou dti ora ccolta generale 16334/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commDaat a pubblicazione 26/05/20261-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]