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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06068/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13980/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG .

DELL’UMBRIA n. 401/ 03/ 17 depositata il02/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 403/03/17del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 658/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omessa contabilizzazione di ricavi con riferimento alla permuta [OSCURATO:PERSONA]; ricavi non dichiarati, pari alla differenza tra quanto indicato nel preliminare e quanto risultante dal contratto di vendita, con riferimento alla vendita Cavadenti-Tomassini. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR,con riferimento alla vendita Cavadenti-Tomassini, erroneamente valutato gli elementi indiziari forniti dalle parti, con conseguente inversione dell’onere della prova. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento alla permuta [OSCURATO:PERSONA] reso motivazione illogica o, comunque, denotante un chiaro vizio di extrapetizione.

Invero, a fronte della ripresa riguardante la omessa dichiarazione di ricavi ai fini delle imposte dirette (euro 250.000,00, costituenti, da un lato, il prezzo del terreno e, dall’altro, quota parte degli immobili ceduti), il giudice di appello ha motivato in ordine alla regolarità del trattamento IVA. 1.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ignorato le circostanze fattuali su cui sussisteva il conflitto tra le diverse tesi delle parti. 2.Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza delle questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13980/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG . DELL’UMBRIA n. 401/ 03/ 17 depositata il02/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 403/03/17del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 658/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omessa contabilizzazione di ricavi con riferimento alla permuta [OSCURATO:PERSONA]; ricavi non dichiarati, pari alla differenza tra quanto indicato nel preliminare e quanto risultante dal contratto di vendita, con riferimento alla vendita Cavadenti-Tomassini. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR,con riferimento alla vendita Cavadenti-Tomassini, erroneamente valutato gli elementi indiziari forniti dalle parti, con conseguente inversione dell’onere della prova. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, con riferimento alla permuta [OSCURATO:PERSONA] reso motivazione illogica o, comunque, denotante un chiaro vizio di extrapetizione. Invero, a fronte della ripresa riguardante la omessa dichiarazione di ricavi ai fini delle imposte dirette (euro 250.000,00, costituenti, da un lato, il prezzo del terreno e, dall’altro, quota parte degli immobili ceduti), il giudice di appello ha motivato in ordine alla regolarità del trattamento IVA. 1.2.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ignorato le circostanze fattuali su cui sussisteva il conflitto tra le diverse tesi delle parti. 2.Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza delle questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’
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