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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01795/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale al ricorso introduttivo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MONDIN1[; Ric. 2020 n. 32403 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su atto di contestazione notificato dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi del 2010, la CTR dell'Abruzzo, a seguito di deposito da parte del contribuente appellato di istanza di sospensione ex art.6 d.I.119/2018, emise l'ordinanza 376/VI/2018, con cui rinviò il processo al 31.12.2018 per "consultare il contribuente circa l'espressa richiesta di adesione alla definizione agevolata" con avvertenza che "in mancanza si procederà oltre".

L'ordinanza non fu notificata al contribuente.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il contribuente, l'appello dell'ufficio fu accolto con sentenza 59/2019;

2. il contribuente propose ricorso per revocazione di tale sentenza ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. individuando l'errore revocatorio in ciò che che la sentenza impugnata era fondata su un fatto -l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di discussione- incontestabilmente mai avvenuto e decisivo perché se esso contribuente avesse avuto detta comunicazione avrebbe ribadito alla commissione di voler aderire alla definizione della lite ai sensi del citato art. 6 d.l. 119/2018;

3. con la sentenza in epigrafe la CTR ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile: "la lamentata violazione del contraddittorio per avere la commissione tributaria regionale omesso la preventiva comunicazione della data di trattazione ... non può costituire motivo di impugnazione per revocazione ... [potendo] essere denunciata esclusivamente con ricorso per cassazione";

4. il contribuente chiede che la sentenza in epigrafe sia cassata per due motivi: per contrasto con l'art.395 c.p.c. e per contrasto con gli artt.36, 64, 65, 66, 67 del d.lgs. 546/92, 6 del d.I.119/2018, p-95- c.p.c1 "in relazione all'omessa -• comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza";

5. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

6. il contribuente ha depositato memoria; considerato che:

1. i due motivi di ricorso veicolano un'identica, fondata censura;

2. ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, c.p.c. una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare";

3. l'errore di fatto deducibile ex art. 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato.

Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività";

3. per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il "fatto" a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un dato della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l'esercizio di un potere processuale.

In particolare la Corte ha ripetutamente affermato che è "deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza (o l'ordinanza) impugnata si fondi su un fatto l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite - incontestabilmente mai avvenuto" (Cass. Sez.

U, sentenza n.24170 del 30/12/2004; Sez. 5-, sentenza n.602 deí 12/01/2018.

Affermazioni rese in riferimento ad ipotesi di revocazione deilla sentenza o dell'ordinanza di cassazione ma di evidente valenza generale e quindi riferibili anche a sentenza tributarie di merito);

4. la CTR ha richiamato l'ordinanza di questa Corte n.19574/2018 secondo cui "Qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione".

L'ordinanza tuttavia non si occupa affatto della esperibilità del giudizio di revocazione.

Giudizio che, va sottolineato, può concorre con quello di cassazione (art. 398, comma 4, c.p.c.).

La suddetta ordinanza ha riferimento ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella che occupa.

Precisamente ad una fattispecie in cui era stata eccepita dall'Agenzia delle Entrata "la violazione o falsa applicazione degli artt.19 e 38 d.lgs. n.546/92, nonché degli artt.161, 324 e 327 c.p.c. per non avere il contribuente proposto un'impugnazione tardiva contro la sentenza n.49/07/06 passata in giudicato e alla base della successiva cartella esattoriale [oggetto a sua volta di impugnazione], lamentando in quella sede di essere stato contumace involontario per nullità della notificazione dell'atto di appello".

Nella ordinanza detta doglianza è ritenuta fondata dato che "la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa ...„ per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21 dicembre 2011, n.27995; Cass. 23 dicembre 2008, ord., n.30145; Cass. 12 novembre 2007 n. 23442), non determina l'inesistenza bensì la nullità della sentenza, per il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame.

Dunque, doveva formare oggetto di specifica impugnazione, anche tardiva con il ricorso per Cassazione, ed importa di dichiararla in separato giudizio (Cass. 28 aprile 2004, n. 8141; Cass. 3 luglio 2003, n. 10497), ostandovi il fondamentale principio desumibile dall'art. 161 c.p.c., coerente al dettato costituzionale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass.

SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3074)";

5. in conclusione il ricorso va accolto.

La CTR ha errato nel dichiarare il ricorso per revocazione inammissibile.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione sul ricorso per revocazione del contribuente nonché per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale al ricorso introduttivo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MONDIN1[; Ric. 2020 n. 32403 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su atto di contestazione notificato dall'Agenzia delle Entrate a [OSCURATO:PERSONA] per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi del 2010, la CTR dell'Abruzzo, a seguito di deposito da parte del contribuente appellato di istanza di sospensione ex art.6 d.I.119/2018, emise l'ordinanza 376/VI/2018, con cui rinviò il processo al 31.12.2018 per "consultare il contribuente circa l'espressa richiesta di adesione alla definizione agevolata" con avvertenza che "in mancanza si procederà oltre". L'ordinanza non fu notificata al contribuente. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il contribuente, l'appello dell'ufficio fu accolto con sentenza 59/2019; 2. il contribuente propose ricorso per revocazione di tale sentenza ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. individuando l'errore revocatorio in ciò che che la sentenza impugnata era fondata su un fatto -l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di discussione- incontestabilmente mai avvenuto e decisivo perché se esso contribuente avesse avuto detta comunicazione avrebbe ribadito alla commissione di voler aderire alla definizione della lite ai sensi del citato art. 6 d.l. 119/2018; 3. con la sentenza in epigrafe la CTR ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile: "la lamentata violazione del contraddittorio per avere la commissione tributaria regionale omesso la preventiva comunicazione della data di trattazione ... non può costituire motivo di impugnazione per revocazione ... [potendo] essere denunciata esclusivamente con ricorso per cassazione"; 4. il contribuente chiede che la sentenza in epigrafe sia cassata per due motivi: per contrasto con l'art.395 c.p.c. e per contrasto con gli artt.36, 64, 65, 66, 67 del d.lgs. 546/92, 6 del d.I.119/2018, p-95- c.p.c1 "in relazione all'omessa -• comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza"; 5. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 6. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. i due motivi di ricorso veicolano un'identica, fondata censura; 2. ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4, c.p.c. una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"; 3. l'errore di fatto deducibile ex art. 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato. Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività"; 3. per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, il "fatto" a cui la disposizione ha riferimento può essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un dato della realtà del giudizio, quale un documento che concretizzi l'esercizio di un potere processuale. In particolare la Corte ha ripetutamente affermato che è "deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza (o l'ordinanza) impugnata si fondi su un fatto l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite - incontestabilmente mai avvenuto" (Cass. Sez. U, sentenza n.24170 del 30/12/2004; Sez. 5-, sentenza n.602 deí 12/01/2018. Affermazioni rese in riferimento ad ipotesi di revocazione deilla sentenza o dell'ordinanza di cassazione ma di evidente valenza generale e quindi riferibili anche a sentenza tributarie di merito); 4. la CTR ha richiamato l'ordinanza di questa Corte n.19574/2018 secondo cui "Qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione". L'ordinanza tuttavia non si occupa affatto della esperibilità del giudizio di revocazione. Giudizio che, va sottolineato, può concorre con quello di cassazione (art. 398, comma 4, c.p.c.). La suddetta ordinanza ha riferimento ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella che occupa. Precisamente ad una fattispecie in cui era stata eccepita dall'Agenzia delle Entrata "la violazione o falsa applicazione degli artt.19 e 38 d.lgs. n.546/92, nonché degli artt.161, 324 e 327 c.p.c. per non avere il contribuente proposto un'impugnazione tardiva contro la sentenza n.49/07/06 passata in giudicato e alla base della successiva cartella esattoriale [oggetto a sua volta di impugnazione], lamentando in quella sede di essere stato contumace involontario per nullità della notificazione dell'atto di appello". Nella ordinanza detta doglianza è ritenuta fondata dato che "la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa ...„ per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21 dicembre 2011, n.27995; Cass. 23 dicembre 2008, ord., n.30145; Cass. 12 novembre 2007 n. 23442), non determina l'inesistenza bensì la nullità della sentenza, per il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame. Dunque, doveva formare oggetto di specifica impugnazione, anche tardiva con il ricorso per Cassazione, ed importa di dichiararla in separato giudizio (Cass. 28 aprile 2004, n. 8141; Cass. 3 luglio 2003, n. 10497), ostandovi il fondamentale principio desumibile dall'art. 161 c.p.c., coerente al dettato costituzionale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3074)"; 5. in conclusione il ricorso va accolto. La CTR ha errato nel dichiarare il ricorso per revocazione inammissibile. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per la decisione sul ricorso per revocazione del contribuente nonché per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle sp
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