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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 32410/2023

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nsigliere ORDINANZA sul ricorso 23344/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 50 in ROMA, in persona del legale rappres. p.t.,; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del ricorso; RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avvocatura capitolina, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1319/2020 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 20.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2014 il Tribunale di Roma accolse la domanda del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n.50, in Roma, avente ad oggetto l’accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche comunali, relativo a griglie ed intercapedini per gli anni dal 2001 al 2010, condannando l’amministrazione comunale alla restituzione degli importi versati , in quanto non era configurabile l’occupazione di suolo pubblico in mancanza del rilascio di specifica concessione.

Con sentenza del 20.2.2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello del Comune di Roma, rigettando la domanda del condominio, osservando che: era incontestato che le griglie insistevano sul marciapiede confinante con il condominio appellato e aperto al pubblico transito, per cui esse erano da qualificare comearee private soggette a servitù di pubblico passaggio; in conformità della giurisprudenza di legittimità, il canone in questione era un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclu sivo o speciale di beni pubblici; tale canone era dunque dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo; era infondata l’eccezione del condominio secondo la quale griglie ed intercapedini, in quanto realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata ed oggetto di licenza edilizia- e non sulla base di un atto di concessione all’uso particolare di un bene pubblico-erano componenti essenziali dell’edificio stesso e le relative porzioni del suolo stradale erano necessariamente ed irreversibilmente inglobate in esso, poiché l’assunto non provava, di per sé, che la strada non fosse già, e sia rimasta dopo, destinata al pubblico transito (come emergeva invece dalla planimetria prodotta ove era indicata l’intercapedine su strada non privata, e dalla stessa comparsa dell’appellato che, pur contestando l’esistenza del presupposto del canone, aveva rilevato che le griglie consentivano comunque il pubblico transito); non era provato che la strada ove le griglie erano apposte aveva perduto irrimediabilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico, risultando essa altresì iscritta nell’elenco delle strade pubbliche; il canone era dunque dovuto in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo, inerente alle griglie serventi l’edificio.

Il condominio ricorre in cassazione con quattro motivi, accompagnati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l’eccezione di giudicato, in ordine a varie sentenze emesse dal Tribunale di Roma tra le stesse parti, che avevano accolto la domanda di accertamento negativo della debenza del Cosap.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 446/97, 1, 14bis, 16 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, e delle norme ad essi connesse, per aver la Corte d’appello affermato l’irrilevanza della mancanza della concessione, pur non avendo il Comune di Roma mai chiesto un indennizzo per occupazione senza titolo sulla base di un verbale d’accertamento, in contrasto con la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sulla questione.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 63 d.lgs. n. 446/97, 1 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, per aver la Corte d’appello affermato che l’obbligo di pagare il Cosap sussiste anche nel caso d’occupazione di area asservita all’uso pubblico- data l’irrilevanza che le griglie e le intercapedini fossero state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edificio-pur mancando la prova dell’esistenza di un’area demaniale o di una servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, il cui onere gravava sul Comune di Roma, non essendo a tal fine sufficiente il progetto originario dell’edificio con l’allegata planimetria, mentre il ricorrente aveva contestato che il marciapiede sul quale insistono le griglie e le intercapedini fossero aperte al pubblico transito.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 446/97, 1 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, per aver contraddittoriamente la Corte d’appello, da una parte riconosciuto che griglie e intercapedini fossero state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edificio, parti essenziali dell’edificio, e dall’altro ritenuto che ciò fosse irrilevante.

Al riguardo, il ricorrente allega varie sentenze sull’insussistenza dei presupposti del canone Cosap circa l’occupazione di aree private autorizzate con la licenza edilizia, priva di pubblico passaggio, e prima della costituzione di una servitù.

Il primo motivo è inammissibile in quanto carente di autosufficienza in ordine alla specifica indicazione del passaggio in giudicato delle sentenze indicate nel ricorso.

Invero, n el giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., n. 15737/17; n. 13988/18).Nel caso concreto, inoltre, il ricorrente non ha neppure allegato l’attestazione relativa al passaggio in giudicato delle menzionate sentenze tra le parti.

Gli altri tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

In tema di canoneper l'occupazione di spazi ed areepubbliche (Cosap), l'acquisto da parte del Comune dell'areacircostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio l'obbligo di corrispondere il relativo canone , qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico (SU, n. 1611/07).

E’ stato altresì affermato che i l canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., n. 17292/19 e n. 1435/18 che ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non ritenendo esclusa l’occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico).

Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni eseguite su areeprivate soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21).

Ora, nel caso concreto, la Corte d’appelloha accertato che lo spazio sul quale insistevano griglie ed intercapedini in questione era da tempo destinato al pubblico transito, come peraltro riconosciuto dall’appellato nel giudizio di secondo grado; né è emerso che tale tratto del marciapiede abbia perso irreversibilmente la caratteristica di parte del tessuto viario.

Inoltre, la stessa Corte territorialeha ritenuto irrilevante che griglie ed intercapedini fossero state incluse nel progetto edilizio poi assentito dal Comune con il permesso (o la licenza) dicostruire in quanto ciò comunque non provava che tale tratto di strada non avesse avuto in precedenza destinazione al pubblico transito.

Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte d’appello abbia deciso violando il principio sull’onere probatori o che sarebbe gravato, a suo dire, sul Comune il quale avrebbe pertanto dovuto dimostrare la regolare costituzione di una servitù pubblica.

Ora, t ale prova non risulta espressamente fornita, ma dalla sentenza impugnata si evince che la strada in questione era inserita nell’elenco delle strade pubbliche per cui si può ragionevolmentepresumere che la suddetta destinazione risalga ad un periodo anteriore, anche al permesso di costruire l’edificio cui è annesso il marciapiede per cui è causa.

In realtà, non è neppure provato da parte del ricorrente che griglie ed intercapedini fossero incluse nel progetto edilizio vagliato dal Comune illo tempore.

In ogni caso, il presupposto del canone è costituito dall’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo, costituito dalle griglie serventi l’edificio, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità-, e ciò a prescindere se quest’ultime fossero, o meno, comprese nel progetto edilizio assentito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00=di cui 200,00= per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 23344/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 50 in ROMA, in persona del legale rappres. p.t.,; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del ricorso; RICORRENTE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avvocatura capitolina, rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1319/2020 de lla Corte d’appello di Roma, pubblicata il 20.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2014 il Tribunale di Roma accolse la domanda del condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n.50, in Roma, avente ad oggetto l’accertamento che nulla fosse dovuto a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche comunali, relativo a griglie ed intercapedini per gli anni dal 2001 al 2010, condannando l’amministrazione comunale alla restituzione degli importi versati , in quanto non era configurabile l’occupazione di suolo pubblico in mancanza del rilascio di specifica concessione. Con sentenza del 20.2.2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello del Comune di Roma, rigettando la domanda del condominio, osservando che: era incontestato che le griglie insistevano sul marciapiede confinante con il condominio appellato e aperto al pubblico transito, per cui esse erano da qualificare comearee private soggette a servitù di pubblico passaggio; in conformità della giurisprudenza di legittimità, il canone in questione era un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclu sivo o speciale di beni pubblici; tale canone era dunque dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo; era infondata l’eccezione del condominio secondo la quale griglie ed intercapedini, in quanto realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata ed oggetto di licenza edilizia- e non sulla base di un atto di concessione all’uso particolare di un bene pubblico-erano componenti essenziali dell’edificio stesso e le relative porzioni del suolo stradale erano necessariamente ed irreversibilmente inglobate in esso, poiché l’assunto non provava, di per sé, che la strada non fosse già, e sia rimasta dopo, destinata al pubblico transito (come emergeva invece dalla planimetria prodotta ove era indicata l’intercapedine su strada non privata, e dalla stessa comparsa dell’appellato che, pur contestando l’esistenza del presupposto del canone, aveva rilevato che le griglie consentivano comunque il pubblico transito); non era provato che la strada ove le griglie erano apposte aveva perduto irrimediabilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico, risultando essa altresì iscritta nell’elenco delle strade pubbliche; il canone era dunque dovuto in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne traeva il singolo, inerente alle griglie serventi l’edificio. Il condominio ricorre in cassazione con quattro motivi, accompagnati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria . [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce l’eccezione di giudicato, in ordine a varie sentenze emesse dal Tribunale di Roma tra le stesse parti, che avevano accolto la domanda di accertamento negativo della debenza del Cosap. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 446/97, 1, 14bis, 16 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, e delle norme ad essi connesse, per aver la Corte d’appello affermato l’irrilevanza della mancanza della concessione, pur non avendo il Comune di Roma mai chiesto un indennizzo per occupazione senza titolo sulla base di un verbale d’accertamento, in contrasto con la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sulla questione. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 63 d.lgs. n. 446/97, 1 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, per aver la Corte d’appello affermato che l’obbligo di pagare il Cosap sussiste anche nel caso d’occupazione di area asservita all’uso pubblico- data l’irrilevanza che le griglie e le intercapedini fossero state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edificio-pur mancando la prova dell’esistenza di un’area demaniale o di una servitù di passaggio pubblico costituita nei modi di legge, il cui onere gravava sul Comune di Roma, non essendo a tal fine sufficiente il progetto originario dell’edificio con l’allegata planimetria, mentre il ricorrente aveva contestato che il marciapiede sul quale insistono le griglie e le intercapedini fossero aperte al pubblico transito. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 446/97, 1 del regolamento comunale istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi pubblici, e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, per aver contraddittoriamente la Corte d’appello, da una parte riconosciuto che griglie e intercapedini fossero state realizzate contestualmente alla costruzione dell’edificio, parti essenziali dell’edificio, e dall’altro ritenuto che ciò fosse irrilevante. Al riguardo, il ricorrente allega varie sentenze sull’insussistenza dei presupposti del canone Cosap circa l’occupazione di aree private autorizzate con la licenza edilizia, priva di pubblico passaggio, e prima della costituzione di una servitù. Il primo motivo è inammissibile in quanto carente di autosufficienza in ordine alla specifica indicazione del passaggio in giudicato delle sentenze indicate nel ricorso. Invero, n el giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., n. 15737/17; n. 13988/18).Nel caso concreto, inoltre, il ricorrente non ha neppure allegato l’attestazione relativa al passaggio in giudicato delle menzionate sentenze tra le parti. Gli altri tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. In tema di canoneper l'occupazione di spazi ed areepubbliche (Cosap), l'acquisto da parte del Comune dell'areacircostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio l'obbligo di corrispondere il relativo canone , qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico (SU, n. 1611/07). E’ stato altresì affermato che i l canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., n. 17292/19 e n. 1435/18 che ha cassato la sentenza nella quale il giudice di seconde cure, pur non ritenendo esclusa l’occupazione di suolo pubblico da parte di un condominio, aveva fondato la ritenuta non debenza del canone in questione esclusivamente sulla mancanza di una specifica concessione, laddove, invece, il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico). Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le occupazioni eseguite su areeprivate soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21). Ora, nel caso concreto, la Corte d’appelloha accertato che lo spazio sul quale insistevano griglie ed intercapedini in questione era da tempo destinato al pubblico transito, come peraltro riconosciuto dall’appellato nel giudizio di secondo grado; né è emerso che tale tratto del marciapiede abbia perso irreversibilmente la caratteristica di parte del tessuto viario. Inoltre, la stessa Corte territorialeha ritenuto irrilevante che griglie ed intercapedini fossero state incluse nel progetto edilizio poi assentito dal Comune con il permesso (o la licenza) dicostruire in quanto ciò comunque non provava che tale tratto di strada non avesse avuto in precedenza destinazione al pubblico transito. Il ricorrente si duole, in particolare, che la Corte d’appello abbia deciso violando il principio sull’onere probatori o che sarebbe gravato, a suo dire, sul Comune il quale avrebbe pertanto dovuto dimostrare la regolare costituzione di una servitù pubblica. Ora, t ale prova non risulta espressamente fornita, ma dalla sentenza impugnata si evince che la strada in questione era inserita nell’elenco delle strade pubbliche per cui si può ragionevolmentepresumere che la suddetta destinazione risalga ad un periodo anteriore, anche al permesso di costruire l’edificio cui è annesso il marciapiede per cui è causa. In realtà, non è neppure provato da parte del ricorrente che griglie ed intercapedini fossero incluse nel progetto edilizio vagliato dal Comune illo tempore. In ogni caso, il presupposto del canone è costituito dall’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo, costituito dalle griglie serventi l’edificio, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità-, e ciò a prescindere se quest’ultime fossero, o meno, comprese nel progetto edilizio assentito. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00=di cui 200,00= per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 32410/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris