CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di tre assegni bancari. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha revocato la sospensione condizionale della pena e confermato nel. Resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2 c.p. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico facendo riferimento alla circostanza dirimente che le cose ricettate fossero assegni bancari in bianco, così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Tale conclusione, basata sulla natura degli assegni, che per l'assenza di un valore economico determinato acquistano un potenziale lesivo indeterminato, risulta logica e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.