CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06184/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la memoria depositata dal difensore degli imputati, [OSCURATO:PERSONA], ove si insiste per l'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti che dovevano procedere all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico del predetto. Né è configurabile in favore dei ricorrenti l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art. 239 cod. proc. pen. Invero, questa Sezione ha già precisato come ai fini dell'applicabilità di detta scriminante, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 - dep. 01/03/2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 01); presupposti, questi, all'evidenza non sussistenti nel caso di specie. Ritenuto che anche il secondo motivo, proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e concernente l'esclusione della continuazione del reato giudicato con altri reati oggetto di sentenze irrevocabili, è manifestamente infondato. Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che, a fonte della condotta illecita ivi giudicata, posta in essere il 5 dicembre 2018, detti reati risultavano commessi, rispettivamente, il 17 giugno 2016 per [OSCURATO:PERSONA], 1'8 giugno 2012 per [OSCURATO:PERSONA] e il 7 dicembre 2021 per [OSCURATO:PERSONA], rilevando, con motivazione certamente non illogica, che l'ampio lasso temporale intercorso (elemento che rileva negativamente ai fini dell'art. 81 cod. pen.: v. Sez. 2, n. 43475 del 03/10/2024 ) e le diverse modalità dei fatti illeciti, unitamente alla mancata produzione da parte degli interessati delle relative sentenze irrevocabili, escludevano la possibilità di ipotizzare il vincolo della continuazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell