CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 19556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2139/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatct in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- 41 ,- fc contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliat4. in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (BDGLNE63TO7F205V) -controricorrente- avverso sentenza di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 4145/2013 depositata il 26/11/2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di cassazione. Rilevato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il silenzio rifiuto avverso l'istanza di rimborso, presentata in data 28 dicembre 1984, avente ad oggetto l'imposta di registro pagata in data 10 ottobre 1982 (importo £498.220.800), 18 gennaio 1983 (importo £403.323.000) e 10 gennaio 1984 (importo £800.000.000) relativamente a 3 prestiti obbligazionari, deliberati rispettivamente in data 20 gennaio 1981, 16 luglio 1981 e 16 luglio 1982, stante la contrarietà dell'art. 4, lett. e), Tariffa, allegato A, d.P.R. n. 634 del 1972 alla direttiva n. 69/335, alla legge delega n. 825 del 1971 ed agli artt. 11 e 76 Cost. 2. La sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso, è stata confermata giudice di appello, alla luce dell'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, superandosi l'eccezione dell'Amministrazione finanziaria di inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di liquidazione notificato. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando 2 motivi, l'Agenzia delle Entrate. 4.Ha resistito, con contro-ricorso, la contribuente. 5.Sono pervenute le conclusioni della Procura Generale di infondatezza della prima censura ed inammissibilità, per difetto di auto-sufficienza, della seconda. 6.La contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ.Considerato che: 1.La ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 37, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 636 del 1972 (abrogato e sostituito dall'art. 36 del d.P.R. n. 546 del 1992), mancando la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi di fatto e di diritto, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decídendum; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, non potendo applicarsi la disciplina sopravvenuta più favorevole in ragione dell'intervenuta definitività, per omessa impugnazione, dell'avviso di liquidazione notificato in data 16 novembre 1983 e non essendo sufficiente, in tale ipotesi, la mera presentazione dell'istanza di rimborso. 2.11 primo motivo è infondato, in quanto, sebbene per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale la sentenza impugnata faccia rinvio alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, è chiaramente individuabile la ratio decídendí della motivazione, seppure in uno tessuto argomentativo scarno e tendenzialmente assertivo - ratio decídendí che consiste, da un lato, nell'applicazione, in virtù dell'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, della nuova disciplina, che non prevede la tassazione, né l'obbligo di chiedere la registrazione dei prestiti obbligazionari e, dall'altro lato, nell'irrilevanza dell'asserita definitività dell'avviso di liquidazione, che non può, secondo il giudice di secondo grado, escludere ogni rimedio contro l'indebito pagamento di imposta e, dunque, precludere la richiesta di rimborso. La possibilità di individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale impugnata, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione consente di escludere la nullità prospetta con la censura in esame (Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721, Rv. 655799 - 01), tenuto altresì conto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (Sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920, Rv. 634142 - 01). Ciò in linea con la tendenziale coerenza del giudice di legittimità nell'interpretare il contenuto dell'obbligo costituzionale di motivazione al di là di ogni formalismo, riconducendo sul piano esegetico ad unità le diverse previsioni processuali riguardanti la materia attraverso una lettura delle medesime ispirata a principi di effettività e funzionalità (SU, 16/01/2015, n. 642). 3. In ordine alla seconda censura, occorre premettere che, in tema di imposta di registro, l'art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dopo aver subordinato l'efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti alla generale condizione che, dalla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R., penda la relativa controversia, prevede che "al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso". Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che al rimborso dell'imposta di registro già pagata si fa luogo, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), a condizione che sia pendente, alla data del 1° luglio 1986, controversia sul relativo rapporto tributario, e, quindi, a condizione che il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato; nel caso, invece, in cui l'imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o, comunque, pagata in mancanza di provvedimento di imposizione, a condizione che sia stata tempestivamente presentata, entro la data anzidetta, la domanda di restituzione dell'imposta stessa (Sez. 5, sent., n. 15191 del 23/06/2010, Rv. 613914 - 01; così anche Sez. 4 di 7 5, sent. n. 3346 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 616789 - 01, secondo cui, in tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall'altro, la ricorrenza delle condizioni - pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell'I. luglio 1986 - per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui all'art. 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). E' opportuno precisare che, di recente, si è anche affermato che il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione non ha diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se la normativa interna applicata sia in contrasto con quella comunitaria, atteso che la disapplicazione per contrasto con una disposizione comunitaria non si traduce in una situazione di carenza in astratto del potere impositivo e, comunque, non incide sulle modalità procedimentali e sui termini del contenzioso tributario (Sez. 5, ord. n. 4323 del 18/02/2021, Rv. 660658 - 01). 4. Alla luce di tali principi, la censura è fondata, in quanto la sentenza impugnata interpreta e applica in modo erroneo l'art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove afferma l'irrilevanza dell'eventuale definitività dell'avviso di liquidazione ("la Commissione ritiene pure infondata l'argomentazione dell'Ufficio per cui la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione comporterebbe la definitiva acquisizione all'Erario dell'importo pagato, in quanto in tal caso verrebbe escluso ogni rimedio contro l'indebito pagamento di imposta"). 5. Né può accogliersi l'eccezione di inammissibilità della censura per difetto di auto-sufficienza, formulata dalla contro- ricorrente.Invero, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione Sez. 3, ord., n. 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 - 01). Ciò è avvenuto, nel caso di specie, avendo il ricorrente, nella nota 1, a p. 5, del ricorso trascritto l'atto di appello, in cui è stata posta la questione della definitività dell'avviso di liquidazione, che il giudice di merito non ha affatto affrontato in conseguenza dell'evidenziato errore di diritto e, cioè, della ritenuta irrilevanza dell'eventuale definitività dell'avviso di liquidazione 6. Per completezza, occorre evidenziare che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento di fatto né in ordine all'esistenza e all'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione, né in ordine alla data ed alle modalità dei pagamenti da parte della contribuente - in particolare in ordine alla loro anteriorità ed autonomia rispetto all'avviso di liquidazione (circostanze che, come già illustrato al punto 3, incidono sulla disciplina applicabile). In assenza di tali accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione procedere a tali accertamenti di fatto, neppure in base al principio di non contestazione. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, in base alle allegazioni già svolte dalle parti ed alla documentazione già prodotta, procedere a tali accertamenti al fine di applicare correttamente l'art. 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Va, difatti, ricordato che la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 5137 del 21/02/2019, Rv. 652698 - 01). 7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale