CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 43010/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 17 dicembre 2019 del Tribunale di Genova, ha sostituito con euro 22.550 di sanzione pecuniaria la pena detentiva gìà inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dì rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2012 e 2013, stante l'omesso versamento dell'Iva per gli importi rispettivamente dovuti di euro 565.119 ed euro 640.388. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale non aveva reso conto del ragionamento giuridìco del primo Giudice né aveva compiutamente valutato l'elemento psicologico del reato, limitandosi ad affermare che non poteva definirsi inconsapevole e involontaria la circostanza che aveva determinato il sequestro preventivo, mentre la Corte nulla aveva argomentato in ordine all'invocata applicabilità della scrímínante di cui all'art. 45 cod. pen. e in relazione alla dosimetria della pena, con riferimento all'intensità del dolo e alla condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza impugnata ha dato conto, quanto ai motivi di gravame, che l'odierno ricorrente aveva eccepito la propria impossibilità di adempiere al debito tributario - non contestato in alcun modo - in ragione del sequestro preventivo subito nel procedimento penale instauratosi per la precedente evasione, altresì invocando la riduzione della pena ai minimi edittali. Ciò posto, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che non poteva considerarsi inconsapevole ed involontaria la circostanza che aveva condotto al sequestro preventivo in relazione ad altra omissione fiscale relativa all'anno d'imposta 2010, che aveva originato altro procedimento e una condanna ormai irrevocabile. Quanto alla pena, posta in continuazione con altra condanna, il trattamento sanzionatorio era da considerarsi assolutamente mite in esito alla valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità del danno e della natura della violazione, che aveva fatto seguìto a precedente analoga rilevante evasione fiscale. 3.1.1. In definitiva, la sentenza impugnata ha preso atto della pregressa evasione tributaria, ormai sanzionata in via irrevocabile in sede penale, e dello strumentale vincolo cautelare colà imposto, che non poteva non considerarsi del tutto legittimo. Del pari, quanto alla dosimetria sanzionatoria, la Corte territoriale nella sua discrezionalità - alcun vizio è stato lamentato al riguardo - ha valutato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. tenendo in considerazione la gravità del danno arrecato allo Stato in esito all'omissione tributaria. Né il ricorrente - neppure specificando le ragioni di gravame rimaste inascoltate alla luce della motivazione infine resa dalla Corte d'Appello, ed il loro rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio - ha inteso dedurre puntuali ragioni di critica alla decisione siccome resa, facendo riferimento ad un'ipotesi di forza maggiore neppure allegata (laddove il riferimento al sequestro preventivo concesso per pregressa ipotesi di reato, definitivamente accertata, non esplica rilievo alcuno). 4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si pone altresì in specifico confronto con la pronuncia censurata. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom