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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 agosto 2025

Cassazione n. 23279/2025

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PDFBox: AULA 'A' 2958 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22563-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.22563/2020 Cron.

Rep.

Ud 10/06/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive azionate da [OSCURATO:PERSONA] contro la società [OSCURATO:PERSONA].

2. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con 4 motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

3. Successivamente il ricorrente per cassazione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, per essere le parti “addivenute ad una definizione transattiva dei reciproci rapporti, ivi compreso il contenzioso pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, con regolamentazione anche delle spese legali”; detta rinuncia è stata accettata da parte controricorrente “a spese compensate (salvo quanto già pattuito tra le parti)”; [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.

2. Essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.

3. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025

4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 giugno 2025.

La Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 2958 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22563-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.22563/2020 Cron. Rep. Ud 10/06/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive azionate da [OSCURATO:PERSONA] contro la società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con 4 motivi, cui la società ha resistito con controricorso. 3. Successivamente il ricorrente per cassazione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, per essere le parti “addivenute ad una definizione transattiva dei reciproci rapporti, ivi compreso il contenzioso pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, con regolamentazione anche delle spese legali”; detta rinuncia è stata accettata da parte controricorrente “a spese compensate (salvo quanto già pattuito tra le parti)”; [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. 2. Essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente. 3. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 giugno 2025. La Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025 Numero registro generale 22563/2020 Numero sezionale 2958/2025 Numero di raccolta generale 23279/2025 Data pubblicazione 14/08/2025
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