Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1978
ECLI:EU:C:1978:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61977C0100
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 14 MARZO 1978 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
signori Giudici
,
Il procedimento nel cui ambito devo oggi formulare le mie conclusioni verte sull'attuazione di misure comunitarie che contemplano il ravvicinamento di norme nazionali al fine di agevolare la libera circolazione delle merci nel settore degli strumenti di misura.
In particolare si tratta — senza che sia necessario entrare nei dettagli — delle seguenti direttive:
—
la direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971 (
GU 6 settembre 1971, n. L 202, pag. 1
), che concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (si tratta di una direttiva programmatica di portata generale, della quale s'e già discusso recentemente nella causa 95/77);
—
la direttiva del Consiglio n. 71/317/CEE del 26 luglio 1971 (
GU 6 settembre 1971, n. L 202, pag. 14
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
—
la direttiva del Consiglio n. 71/318/CEE del 26 luglio 1971 (
GU 6 settembre 1971, n. L 202, pag. 21
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
—
la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] n. 74/331/CEE del 12 giugno 1974 (
GU 12 luglio 1974, n. L 189, pag. 9
) per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
—
la direttiva del Consiglio n. 71/347/CEE del 12 ottobre 1971 (
GU 25 ottobre 1971, n. L 239, pag. 1
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla misurazione del peso ettolitrico dei cereali (anche questa direttiva entrava in gioco nella già citata causa 95/77);
—
la direttiva del Consiglio n. 71/349/CEE del 12 ottobre 1971 (
GU 25 ottobre 1971, n. L 239, pag. 15
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti;
—
la direttiva del Consiglio n. 71/354/CEE del 18 ottobre 1971 (
GU 29 ottobre 1971, n. L 243, pag. 29
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;
—
la direttiva del Consiglio n. 73/360/CEE del 19 novembre 1973 (
GU 5 dicembre 1973, n. L 335, pag. 1
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
—
la direttiva del Consiglio n. 73/362/CEE del 19 novembre 1973 (
GU 5 dicembre 1973, n. L 335, pag. 56
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate;
—
la direttiva del Consiglio n. 74/148/CEE del 4 marzo 1974 (
GU 28 marzo 1974, n. L 84, pag. 3
), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.
Il termine entro cui gli Stati membri devono ottemperare alle direttive, adottando i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi, è di 18 mesi dalla notifica per tutte e nove le succitate direttive del Consiglio, di 12 mesi per la direttiva della [OSCURATO:PERSONA].
Relativamente alla Repubblica italiana — convenuta nella presente causa — risulta dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che detti termini sono venuti a scadenza fra il 29 gennaio 1973 ed il 6 settembre 1975. È pure assodato che, a tali date, il necessario adeguamento della normativa italiana non aveva avuto luogo.
[OSCURATO:PERSONA] faceva presente assai presto al [OSCURATO:PERSONA] italiano, per una parte delle direttive, la necessità d'adottare i provvedimenti del caso. Con riferimento ad un primo gruppo di direttive, e precisamente alle direttive 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349 e 71/354, ciò avveniva mediante comunicazioni del 22 novembre 1972, del 1
o
febbraio 1973 e del 26 febbraio 1974. In relazione alle altre direttive che qui ci interessano (le direttive 73/360, 73/362, 74/148 e 74/331), la stessa cosa avveniva con comunicazioni del 19 e del 20 marzo 1975, nonché del 3 giugno 1975.
Dopo che tali sollecitazioni erano rimaste lettera morta, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di instaurare un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Essa invitava pertanto, in data 14 febbraio 1975, il [OSCURATO:PERSONA] italiano a presentare entro un mese le proprie osservazioni circa la situazione giuridica concernente il primo gruppo di direttive. Di rimando, il [OSCURATO:PERSONA] italiano si limitava a chiedere una proroga del termine di risposta, proroga che gli veniva accordata. In seguito a ciò si giungeva, il 22 dicembre 1975, all'emissione d'un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, nel quale veniva stabilito il termine d'un mese per l'adozione dei necessari provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] italiano accusava ricevuta del parere, ma non provvedeva ad emanare norme nazionali nel termine fissatogli.
In relazione al secondo gruppo di direttive, il procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE veniva aperto con una lettera del 15 ottobre 1975, nella quale veniva del pari fissato alla convenuta il termine d'un mese per presentare le proprie osservazioni. Anche qui, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] italiano, veniva concessa una proroga del suddetto termine. Il 22 gennaio 1976 la rappresentanza permanente della Repubblica italiana comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che i progetti di legge recanti attuazione delle direttive erano stati presentati al Parlamento. [OSCURATO:PERSONA] non riteneva sufficiente questo passo ed emanava, il 4 luglio 1976, anche per il secondo gruppo di direttive, un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE fissando il termine d'un mese per l'adozione dei necessari provvedimenti. Anche in questo caso le necessarie norme nazionali non venivano emanate. La rappresentanza permanente italiana s'accontentava di comunicare, con uno scritto del 22 luglio 1976, che la scadenza anticipata della sesta legislatura aveva reso caduchi i relativi progetti di legge e che sarebbe quindi stata necessaria una proroga del termine fissato, dopodiché le questioni in esame sarebbero state risolte al più presto.
In considerazione di quanto sopra la [OSCURATO:PERSONA] adiva, il 2 agosto 1977, la Corte di giustizia, cui chiedeva di constatare che la Repubblica italiana, non avendo emanato tempestivamente i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive del Consiglio 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362 e 74/148 e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 74/331, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza delle predette direttive.
[OSCURATO:PERSONA] italiano non presentava un vero e proprio controricorso. In una breve nota, pervenuta alla Corte il 16 settembre 1977, esso manifestava semplicemente la propria intenzione di accelerare al massimo la già iniziata procedura d'emanazione dei necessari provvedimenti.
Dopo che stamane s'è svolta la trattazione orale della causa, posso ormai esporre brevemente le mie conclusioni.
È pacifico che le suddette direttive impongono alla Repubblica italiana, come agli altri Stati membri, obblighi chiari e precisi per l'emanazione di norme nazionali entro termini ben definiti. Si tratta, in proposito, di principi importanti per la libera circolazione degli strumenti di misura ed il ritardo nel prenderli in considerazione ha reso impossibile realizzare secondo i piani il mercato comune in questo settore.
Proprio in materia d'attuazione delle direttive entro i termini fissati, esiste già una ricca ed univoca giurisprudenza della Corte. Cito, a questo riguardo, le sentenze pronunziate nelle cause
79/72 ([OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica italiana, sentenza del 21 giugno 1973; Racc. 1973, pag. 667
),
52/75 ([OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica italiana, sentenza del 26 febbraio 1976; Racc. 1976, pag. 277
) e
10/76 ([OSCURATO:PERSONA] contro Repubblica italiana, sentenza del 22 settembre 1976; Racc. 1976, pag. 1359
). È già anche assodato da lungo tempo che lo Stato membro, cui viene rimproverata l'inosservanza di disposizioni comunitarie come quelle ora in causa, non può invocare a propria discolpa il diritto interno e difficoltà da esso derivanti. Ciò è senz'altro chiaro al [OSCURATO:PERSONA] italiano, che infatti non ha assolutamente tentato di giustificare il ritardo nell'attuazione delle direttive.
Non rimane quindi altro da fare — dopo che la Corte ha rifiutato di sospendere per qualche tempo il procedimento in attesa della rapida emanazione di norme d'esecuzione italiane — se non dichiarare fondato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la causa va decisa in base alla situazione accertata al momento della trattazione orale, non ha più alcuna rilevanza nemmeno il preannunzio del [OSCURATO:PERSONA] italiano che un decreto legge sarà emanato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.
Si deve, di conseguenza, constatare che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per l'attuazione delle direttive del Consiglio 71/316, 71/317, 71/318, 71/347, 71/349, 71/354, 73/360, 73/362 e 74/148, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 74/331, ha violato gli obblighi che le incombono in forza delle citate direttive. La Repubblica italiana va inoltre condannata, come ha chiesto la [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio.
(
1
) Traduzione dal tedesco.