CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 18000/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27825/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 1B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , n. 7413/2019depositata il 15/03/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava ad [OSCURATO:PERSONA], in data 26 agosto 2008, più avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI relativi agli anni 2002- 2003-2004; 2. la contribuente impugnava gli avvisi e la C.T.P. di Roma, accogliendo il ricorso, li annullava integralmente, ritenendo carente il presupposto impositivo; 3. la sentenza di primo grado veniva confermata dalla C.T.R. del Lazio, che con la sentenza depositata in data 10 luglio 2013 e non notificata, rigettava l'appello dell'ente rilevando che nella fattispecie si trattava di terreni destinati ad estrazione deltravertino e, quindi, ritenendo non sussistente il presupposto esattivo; 4. proposto ricorso per cassazione da parte dell’ente impositore, cui resisteva la Giansanti, nel corso del giudizio si costituivano le eredi della contribuente, nelle more deceduta, eccependo l’inapplicabilità delle sanzioni; 5. questa Corte, con l’ordinanza n.7413/2019, accoglieva il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la C.T.R. aveva errato nell’interpretazione ed applicazione delle norme applicabili alla fattispecie in quanto l'area de qua, classificata come “D3” nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non per questo era esente dal tributo, posto che era suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Rilevava che infondate, oltre che generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, erano le argomentazioni della controricorrente in ordine alle limitazioni dell’attività edificatoria, che sarebbero state date anche dal vincolo esistente su una parte del terreno, e della necessità di accertare il reale valore venale del fondo posto che il comune aveva dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell’attività edilizia ivi consentita. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di merito, rigettava l'originario ricorso della contribuente, dichiarando non dovute dagli eredi le sanzioni; 4. contro detta sentenza hanno proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],cui ha resistito con controricorso l’ente impositore; 4.1. entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deducono errore di fatto rilevante ex art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. che sarebbe consistito nella circostanza che la Suprema Corte, nell’annullare la sentenza senza rinvio, rigettando l’ originario ricorso della contribuente, aveva erroneamente ritenuto che non erano necessari altri accertamenti di fatto al fine di stabilire il reale valore del fondo in quanto secondo quanto testualmente affermato “…il comune ha già dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell’ attività edilizia ivi consentita”, non tenendo conto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto resi indispensabili dalla documentazione versata in atti da cui era dato evincere che il terreno in questione ricadeva, solo in parte, in zona D3 e per la restante parte in zona F1 - come tale totalm ente inedificabile, ed anche in considerazione del tenore degli ulteriori documenti prodotti costituiti dalla Relazione tecnica di parte e dell’atto di vendita delle particelle non possedute; 2. assumono che appariva evidente che, a seguito dell’annullamento, si imponeva il rinvio alla Commissione tributaria regionale atteso che, nei gradi di merito, in ragione della tipologia di pronunzie adottate erano rimaste assorbite le questioni relative al numero esatto ed alla conseguente classificazione rilevante per i terreni di effettiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; 3. il ricorso è inammissibile; 4. va premesso che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391-biscod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosidi un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, cod. proc. civ., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali). (Sez. 3-, Sentenza n. 10040 del 29/03/2022, Rv. 664401); 4.1 orbene dall’esame della sentenza della C.T.R. n. 213/21/2013 risulta che il giudice del gravame ebbe ad escludere la ricorrenza del presupposto impositivo in relazione a tutti i beni indicati in avviso di accertamento. La questione relativa all’insussistenza di un titolo di proprietà risultava, dunque, risolta (per implicito) e la relativa statuizione andava impugnata o comunque riproposta ma su tale ultimo punto le ricorrenti nulla deducono apparendo il ricorso, in proposito, non autosufficiente; 4.2. ed ancora nel rilevare che, secondo pregressa giurisprudenza, il terreno destinato a cava aveva natura edificatoria, la Corte nella impugnata pronunzia ebbe a precisare che: «Infondate, oltre che generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, sono le argomentazioni della controricorrente in ordine alle limitazioni della attività edificatoria, che sarebbero date anche dal vincolo esistente su una parte del terreno, e della necessità di accertare il reale valore venale del fondo, posto che il Comune ha dichiarato di avere già adottato la relativa delibera di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie dell’attività edilizia ivi consentita (cfr. Cass. civ. Sez. V 13567/2017», non sussistendo, quindi, alcun errore di percezione perché l’ordinanza dà atto, espressamente, delle questioni dedotte con riferimento all’accertamento di valore, e ne rileva la genericità oltreché il difetto di autosufficienza; 4.3. del resto, l’asserito omesso esame della rilevanza di taluni elementi documentali per come prospettato – peraltro non adeguatamente richiamati ai fini dell’autosufficienza del ricorso – non può certamente integrare un errore revocatorio in quanto la parte finisce percensura una mera valutazione operata dal Collegio; 5. il ricorso è da ritenere, quindi, inammissibile; 5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali in favore delcomune controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.700,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto , a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera