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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 10018/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, in executivis, da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca del decreto penale emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 15 dicembre 1997 ed all'applicazione dell'indulto ex lege 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento alla pena irrogatagli con sentenza del Tribunale di Roma del 12 febbraio 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo, lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale erroneamente omesso di considerare che l'istanza dichiarata inammissibile costituiva, in realtà, opposizione, presentata — avverso l'ordinanza resa dallo stesso giudice il 7 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non concerne la sola ipotesi di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta.

Eccepisce, comunque, che laddove, come infondatamente sostenuto dal Tribunale, il precedente provvedimento reso in argomento fosse stato impugnabile solo mediante ricorso per cassazione, il giudice dell'esecuzione sarebbe stato, comunque, tenuto alla relativa riqualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ed alla conseguente trasmissione al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo, ancora, al Tribunale di avere travisato senso e contenuto della spiegata opposizione, volta a far valere l'erroneità, nei punti segnalati, della precedente decisione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha, tra l'altro, omesso di disporre la chiesta revoca di un decreto penale emesso nei confronti dell'istante in relazione a reato successivamente depenalizzato e rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto con riferimento ad altra pena, stante la presenza di reato ostativo.

Con l'atto che il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile, Delle Chiaie ha sindacato, relativamente ai punti sopra indicati, la legittimità della decisione del 7 aprile 2022, sul rilievo: quanto alla revoca del decreto penale, di avere interesse alla pronunzia conseguente alla depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione, perché più favorevole rispetto alla pronunciata estinzione del reato; quanto al rigetto dell'indulto, che è stata indebitamente riconosciuta attitudine ostativa ad un reato commesso, a ben vedere, fuori dall'arco temporale indicato dal legislatore e, comunque, irrilevante, ai fini considerati, perché estinto a seguito del positivo esperimento dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Trattasi, è agevole notare, di procedimenti che, a dispetto di quanto rilevato dal Tribunale, seguono la procedura bifasica prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in forza, rispettivamente, dell'art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (ai sensi del quale «Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non é previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale»), e 672, comma 1, cod. proc. pen. (che prevede che «per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4»).

Ha, dunque, errato, il Tribunale nel ritenere l'inammissibilità della proposta opposizione che avrebbe dovuto, invece, esaminare nel merito.

3. Le precedenti considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, cui spetta dare corso alla prevista fase di opposizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per lo svolgimento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, in executivis, da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca del decreto penale emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città il 15 dicembre 1997 ed all'applicazione dell'indulto ex lege 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento alla pena irrogatagli con sentenza del Tribunale di Roma del 12 febbraio 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale erroneamente omesso di considerare che l'istanza dichiarata inammissibile costituiva, in realtà, opposizione, presentata — avverso l'ordinanza resa dallo stesso giudice il 7 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non concerne la sola ipotesi di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. Eccepisce, comunque, che laddove, come infondatamente sostenuto dal Tribunale, il precedente provvedimento reso in argomento fosse stato impugnabile solo mediante ricorso per cassazione, il giudice dell'esecuzione sarebbe stato, comunque, tenuto alla relativa riqualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ed alla conseguente trasmissione al giudice di legittimità. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo, ancora, al Tribunale di avere travisato senso e contenuto della spiegata opposizione, volta a far valere l'erroneità, nei punti segnalati, della precedente decisione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha, tra l'altro, omesso di disporre la chiesta revoca di un decreto penale emesso nei confronti dell'istante in relazione a reato successivamente depenalizzato e rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto con riferimento ad altra pena, stante la presenza di reato ostativo. Con l'atto che il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile, Delle Chiaie ha sindacato, relativamente ai punti sopra indicati, la legittimità della decisione del 7 aprile 2022, sul rilievo: quanto alla revoca del decreto penale, di avere interesse alla pronunzia conseguente alla depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione, perché più favorevole rispetto alla pronunciata estinzione del reato; quanto al rigetto dell'indulto, che è stata indebitamente riconosciuta attitudine ostativa ad un reato commesso, a ben vedere, fuori dall'arco temporale indicato dal legislatore e, comunque, irrilevante, ai fini considerati, perché estinto a seguito del positivo esperimento dell'affidamento in prova al servizio sociale. Trattasi, è agevole notare, di procedimenti che, a dispetto di quanto rilevato dal Tribunale, seguono la procedura bifasica prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in forza, rispettivamente, dell'art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (ai sensi del quale «Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non é previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale»), e 672, comma 1, cod. proc. pen. (che prevede che «per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4»). Ha, dunque, errato, il Tribunale nel ritenere l'inammissibilità della proposta opposizione che avrebbe dovuto, invece, esaminare nel merito. 3. Le precedenti considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, cui spetta dare corso alla prevista fase di opposizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per lo svolgimento de
Decreto Cassazione n. 10018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris