CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.09337/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 55, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Sfondrini; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 3483/2019 pubblicata il 19agosto 2019; uditala relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udìto il pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo, delterzo e del sesto motivo del ricorso principale, con l’integrale rigetto del ricorso incidentale condizionato; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente principale; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente e ricorrente incidentale. Rilevato che: 1. con citazione notificata il 23 settembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]. Coop.e successivamente confluita nel Banco BPMs.p.a.) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Lodi, deducendo che: -i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] (amministratore delegato dell’istituto di credito) , [OSCURATO:PERSONA] (amministratore finanziario) e [OSCURATO:PERSONA] ( ex dirigente e procuratore), con la collaborazione di alcuni clienti (cc.dd. “clienti privilegiati”) , avevanoposto in essere, con varie modalità, condotte dirette a sottrarre alla banca disponibilitàfin anzi arie e a farle confluire sui conti di tali clienti, per poi ripartirle tra loro in esecuzione di un accordodi spartizionestipulato con il cliente di volta in volta privilegiato; - tra i clienti cc.dd. “privilegiati” , che avevano partecipato a queste condotte illecite e alla spartizione delle disponibilità sottratte alla banca, figurava [OSCURATO:PERSONA] , il quale era titolare di un rapporto di conto corrente bancario, di un contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli e di un contrattoper la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione di strumenti finanziari ( tutti stipulati nei primi mesi del 2000 ) , nonché di un affidamento, deliberato dall’allora amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], pari ad oltre 2.000.000 di Euro, utilizzato interamente per effettuare operazioni in strumenti finanziari depositati nel dossier titoli e concesso senza la prestazione di alcuna garanzia; - dalle verifiche eseguite dai rinnovati organi dell’ I stituto di credito erano emersidue ordini di operazioni anomale in relazione ai rapporti bancari intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA]; - un primo ordine era costituito da tre ingiustificati accrediti di somme , ricevuti tra il settembre 2000 e il marzo 2003,derivanti da vendite di titoli non presentisul dossier del cliente , che avevano generato per la ba n ca un danno complessivamente pari a Euro 1.617.525,66, con corrispondente illecito vantaggio per il cliente;per il terzo di t ali accrediti , tra l’altro, il convenuto era stato anche sottoposto a procedimento penale per reato di appropriazione indebita aggravata in concorso con i citati esponenti azi e ndal i , con clusosi con sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.; - un secondo ordine di operazioni (posto in essere nell’agosto 2001) era costituito da una vendita di titoli (precisamente 160.000 azioni della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi) in contropartita diretta con l’Istituto di credito,per un prezzo (di Euro 15 per azione) superiore a quello di mercato (pari ad Euro 10,70 per azione), per un importo complessivo di Euro 2.398.796,00, da cui era scaturito per la banca (con corrispettivo vantaggio illecito per il cliente) un danno quantificabile nella somma di Euro 688.000,00,pari alla differenza tra l’importo versato e quello che sarebbe stato pagato se fosse stato corrisposto il prezzo corrente; sulla base di queste deduzioni – e rappresentando altresì che [OSCURATO:PERSONA], a seguito degli ingiustificati accrediti sopra richiamati, aveva effettuatoprelievi di contanti per un importo complessivo di Euro 1.193.817,27 e aveva chiesto l’emissione di ventuno assegni circolari a proprio favore per complessivi Euro 611.900,00 – l ’attrice domandò che, accertatane la responsabilitàper gli illeciti posti in essere in concorso con i succitati esponenti aziendali, il convenuto fosse condannato a pagarle, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 2.305.525,66, oltre rivalutazione ed interessi; in via subordinata , ne chiese la condanna al pagamento della medesimasomma a titolo di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. e , in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art.2041 cod. civ.; 2.si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , il quale , in via pre giudiziale di rito,eccepì il difetto di legittimazione attiva della banca e il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto ex adversoazionato; nel merito, invocò il rigetto delle domande , disconoscendo, tra l’altro, la propria sottoscrizione su numerosi documenti prodotti in giudizio dalla banca; il convenuto, inoltre – allegata la sua estraneità alla gestione del conto corrente e del collegatodossiertitoli, nonché l’inefficacia probatoria in sede civile della sentenzadi patteggiamento emessa nei suoi confronti per appr opriazione indebita –chiese e ottenne di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per sentirne dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di controversia e domandò, in via riconvenzionale, oltre all’accertamento del concorso di colpadella banca, ex art. 1227 cod.civ., anche la sua cond anna , ai sensi de gli art t . 2049 e 1228 cod . civ., al risarcimento dei danni causatigli dalle condotte poste in essere dai predetti esponentidell’istituto di credito ; 3. n ella contumacia di Gi a npiero Fiorani e [OSCURATO:PERSONA], si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale si associò all’eccezione di difetto di legittimazioneattiva dell’ attrice e , nel merito, resistette a sua volta alle doma n de svolte nei confronti dell’originario convenuto; 4. a lla prima udienza del 23 aprile 2010 , la banca formulò domanda di manlevacontro i sigg.ri Fiorani, Boni e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal convenuto nei suoiconfronti; questa domanda fu rinunciata, alla successiva udienza del 6 ottobre 2010,nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguentedeclaratoria di estinzione del relativo rapporto processuale; 5.con sentenza non definitiva del 20 agosto 20 1 3, il Tribunale di Lodi accertò la titolaritàdel rapporto dedotto dalla banca attrice e rigettò l’eccezione di nullità della chiamata in causa di S ilvano [OSCURATO:PERSONA] da essa sol l evata, ordinando le , con separata ordinanza, l’esibizione in giudizio degli atti transattivi stipulati con i terzi chiamati, avendo il convenuto dichiarato di voler profittare, in particolare, di quelli conclusi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6.c on sentenza definitiva del 22 luglio 2015 , il Tri bu nale di L odi rigettò le domande attoree e dichiarò assorbite le domande proposte dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati; 7.avverso questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e [OSCURATO:PERSONA]. Coop . ) propose appello con atto notificato il 22 febbraio 2016, citando, dinanzialla Corte territoriale di Milano, sia l’originario convenuto che i terzi da queglichiamati in causa ; nella contumacia degli altri appellati, si costituì nel secondo grado di giudizio PiergiovanniSfondrini che resistette all’impugnazione, spiegò appello incidentale (censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la sua legittimazionepassiva rispetto alle domande formulate dalla banca e rigettato l’eccezione di prescrizione) e ripropose le domande riconvenzionali dichia ra te assorbite dal giudice di primo grado, insistendo altresì affinché fosse dato atto della propria dichiarazione di volere profittare, ex art. 1304, primo comma, cod. civ., anche della transazione stipulata dalla banca con [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi, al pari di quelle concluse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , di portata interamente satisfattiva rispetto a qualunque pretesa dell’istituto di credito, con effetto totalmente estintivo dell a sua obbligazione, quand’ a nche reputatasussistente, risarcitoria o restitutoria che fosse; 8. a ll’udienza del 14 novembre 2017, fissata per la precisazione delle conclusioni, fu constatato l’avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] e fu conseguentemente dichiarata l’interruzione del processo; in seguito alla riassunzionedella causa effettuata dall’Istituto di credito appellante si cos tituì nuovamente il solo Pierg i ovanni [OSCURATO:PERSONA], notificando il proprio atto di costituzionecon il gravame incidentale a [OSCURATO:PERSONA], a Gianpier o Fiorani e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che furono dichiarati contumaci; 9. c on sentenza 19 agosto 2019, n. 3483, la Corte d’appello di Milano ha rigettato sia l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia l’impugnazione incidentale proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando interamente le spese tra le parti costituite; 10.avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di dieci motivi; ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo –anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] –ricorso incidentale condizionato, sorretto da sei motivi ; al ricorso incidentale condizionato ha replicato l’ I stituto di credito con controricorso; le parti intimate non hanno svolto difese in sede di legittimità; la trattazione del ricorso, inizialmente fissata in adunanza camerale(in vista della quale le parti costituite avevano depositato memoria),è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 20 marzo 2025, n. 7460; in data 12 novembre 2025, la difesa del controricorrente (nonchéricorrente incidentale)ne ha depositato il certificato di morte, chiedendo a questa Corte di assumere i provvedimenti conseguenziali in funzione dell’interruzione del processo o dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all’eredità della parte deceduta; il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con conclusioni scritte , chiedendol’accoglimento del secondo, del terzo e del sesto motivo del ricorso principale, con l’integrale rigetto del ricorso incidentale condizionato; sia la parte ricorrente che la parte controricorrente, nonché ricorrente incidentale, hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza. Considerato che: 1. i n via preliminare , va osservato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del processo(Cass., Sez. Un., n. 14385 del 2007 e succ. conf.); 2. escluso che al decesso del controricorrente possa dunque attribuirsi efficacia interruttiva del giudizio di legittimità,non è tuttavia necessario illustrare i motivi del ricorso, dovendosi ordinare all’Istituto di credito ricorrente di procedere a notifica dello stesso a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (o, in mancanza, al curatore della sua eredità giacente); nel proprio controricorso, PiergiovanniSfondrini, oltre a resistere nel merito ai motivi del ricorso principale e a proporre i motivi di ricorso incidentale condizionato, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale «per omessa proposizione enotificazione a tutte le parti del processo»; precisamente, dopo avere evidenziato la carenza della proposizione e della notificazione del ricorso ai terzi chiamati, già contumaci nel processo d’appello, il controricorrente ha dedotto che, nella fattispecie, il difetto di integrità del contraddittorio non potrebbe essere sanato in applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., imponendosi la declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità; atale eccezione l’istituto di credito, ricorrente in via principale , ha risposto nel proprio controricorso, deducendo che la mancata notifica del ricorso ad alcune delle parti del giudizio di legittimità non ne implicherebbe l’inammissibilità, ma imporrebbe esclusivamente l’integrazione del contraddittorio in confronto delle parti pretermesse; poiché, nelle cause scindibili, la necessità dell’integrazione del contraddittorio troverebbe fondamento, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., nell’esigenza di evitare che avverso lamedesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione, essa integrazione, nella fattispecie, non sarebbe necessaria, essendo ampiamente decorso il termineper impugnare la sentenza d’ appello da parte (e nei confronti) dei terzi chiamati; in ogni caso –ha poi evidenziato la banca anche nella memoria illustrativa – essa, avendo impugnato solo i capi della sentenza d’appello relativi ai rapporti con PiergiovanniSfondrini, aveva omesso di notificare il ricorso ai sig.ri Fiorani e Boni, nonché al curatore dell’eredità giacente del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma aveva loro notificato il controricorso in risposta al ricorso incidentale proposto dall’originario convenuto, in quanto parti destinatarie del controricorso proposto da quest’ultimo; 3. invitate, in sede di discussione, a prendere posizione sulla questione sollevata con l’eccezionein esame, le parti private sono rimaste sulle proprie posizioni, mentre il Pubblico Ministero ha aderito a quella espressa dall’Istituto di credito ricorrente, sul presupposto del ritenuto carattere scindibile delle cause su cui avrebbe pronunciato la sentenzaimpugnata; 4.il Collegio reputa invece non corretto in iure il rilievo svolt o dalla banca nel controricorso proposto in replica al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], secondoil quale , nella fattispecie, la sentenza d’ appello sarebbe stata pronunciatain cause scindibili, sicché sarebbe esclusa la necessità della notifica del ricorso agli originari terzi chiamati (per i quali il termine di impugnazione della sentenzasarebbe ampiamente decorso), atteso che l ’esigenza di integrare il contraddittorio, in tale ipotesi, si porrebbe, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., soltanto nei confronti di quelle , tra le parti pretermesse , per le quali l’impugnazione non siaancora preclusa o esclusa, avuto riguardo al fondamento dell’istituto, costituitodall’esigenzadi assicurare il simultaneus processus i n sede di gravame; 5.in contrario, v a infatti osservato che , c ostituendosi nel giudizio di primo grado, PiergiovanniSfondrini aveva chiamatoin causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirne dichiarare l’esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di controversiae che la chiamata dei terzi quali unici responsabili era stata ribadita in appello mediantel’impugnazione incidentale della sentenza di primo grado e la ripr o p osiz i one delle domande di cui il primo giudice aveva dichiaratol’assorbimento; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia d i procedimento civile, con lachiamata in causa del terzo quale unic o responsabile si viene a determinare una situazione d i litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità delle cause, che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non può essere sciolta neppure in sede d’impugnazione,con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio , ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass. n. 17482 del 2012; Cass. n. 25417 del 2017; Cass. n.4722 del 2018; Cass. n. 35257 del 2023; Cass.n.33145 del 2024); poiché, nella fattispecie in esame , il diniego dell’ accertamento del la responsabilità esclusiva dei terzi chiamati è stato oggetto di impugnazione o contestazionein appello, sono persistite le condizioni di inscindibilità delle caus e , sicché non era consentita la pretermissione degli stessi in sede di ricorso per cassazione, dovendosi quindi, in questa se d e , ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] dispone rinvio a nuovo ruolo, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. , ricorrentein via principale, di procedere a notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] , a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( ovvero , in caso di inesistenza degli stessi, al curat