CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1976
Cassazione n. 16815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cod. pen. tra le seguenti sentenze: a) sentenza della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 10/4/2024, per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. e per i fatti di estorsione e tentata estorsione in concorso, di cui residuavano da espiare anni 7 mesi 10 gg 3 di reclusione; b) sentenza della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 17/7/2018, per i reati di cui agli att. 73 e 74 DPR 309/90 commessi in concorso con altri, la cui pena era stata interamente espiata dopo un periodo di affidamento con esito positivo; Rilevato avtA che con il ricorso si deducè inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver il giudice valutato, quali indici di sintomatici della prospettata continuazione, la circostanza che l'associazione costituita a fine 2008 avesse tra i suoi obiettivi anche lo spaccio di stupefacenti ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 - come risulta dalla originaria imputazione - dalla quale gli imputati furono assolti per mancanza di prove e che i reati di cui alla seconda sentenza fossero stati commessi dall'aprile 2014 ovvero subito dopo la fine del periodo di detenzione cautelare, quando la compagine si ricostituiva per la gestione illecita di stupefacenti, della quale sono stati poi effettivamente ritenuti responsabili. Evidenziato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate/in quanto il provvedimento ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza del requisito del medesimo disegno criminoso stante il diverso contesto cronologico, la diversa indole dei reati-fine posti alla base delle due associazioni, la solo parziale sovrapponibilità della componente soggettiva di queste ultime e la presenza di due distinti periodi di carcerazione intervenuti tra la commissione del primo e del secondo reato (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen