CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 35204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'insuSsistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli Oià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendasi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagina 3 e 4 del decreto impugnato circa la sussistenza della pericolosità specifica richiesta ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione e della mancata individuazione da parte della difesa di reali elementi contrastanti con le risultanze iStruttorie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del rigetto del motivo di appello relativio alla misura dell'obbligo di soggiorno è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nòn indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propria sindacato; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2