CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che - riducendo la durata delle pene accessorie - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all' art. 216 L. Fall.; 1.1. Letta la memoria della parte civile, che è tardiva e generica, nonché la memoria tempestiva dell'imputato, con cui reitera i motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato. Il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, con riferimento all'operazione di cessione dei beni immobili contestata nel capo di imputazione, in quanto la stipula di un accollo non liberatorio non fa venir meno il reato di bancarotta fraudolenta. Le censure relative alla insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta sono manifestamente infondate, pertanto, poiché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il distacco di una componente attiva del patrimonio della società - che già versava in stato di insolvenza - con la conseguente sottrazione della medesima alla funzione di garanzia dei creditori, non adeguatamente compensata dalla stipula di un accordo inidoneo a liberare la società accollata e anzi preordinato alla diminuzione di valore del cespite (si veda in motivazione Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi, Rv. 278313). Inoltre, si ribadisce che anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (così Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019 dep. 2020, lezzi, Rv. 279089 - 01, proprio in una fattispecie di bancarotta ritenuta sussistente in caso di accollo non liberatorio). Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come l'accollo non fosse liberatorio. 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la revoca dell'ammissione di un teste della difesa - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali, dai quali si evince che il teste non era stato citato. In tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2024, Mamè, Rv. 27975).Nel caso di specie il teste non risultava ritualmente citato in mancanza della relata di notifica; inoltre, la Corte di merito nel revocare l'ammissione della prova per decadenza ha correttamente motivato in ordine alla non necessità di quella prova testimoniale; 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata); La Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento agli indicatori di natura soggettiva ed oggettiva che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); 5. Considerato che il quarto motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità - è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem