CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 Luglio 2022 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Considerato che i motivi, inerenti al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto, anche specifici, mantenendo comunque il trattamento sanzionatorio sotto la soglia della media edittale. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici, nonché la gravità del reato e le modalità dell'azione in ragione della rilevantissima quantità di stupefacente detenuto (oltre un chilogrammo di cocaina), delle dosi ricavabili (in diverse migliaia), del carattere organizzato dello spaccio e dell'inserimento del prevenuto in contesti criminali di assoluto rilievo. 3.1 La pena, infine, è stata attestata su criteri medi edittali in ragione del quantitativo detenuto di cocaina, della presenza di ulteriori indici sintomatici da cui desumere che il ricorrente avesse intrapreso una lucrosa attività di spaccio e, in particolare, in ragione del considerevole quantitativo dello stupefacente e delle dosi ricavabili, da cui l'inferenza che lo stesso fosse inserito in un ambito criminale nel settore degli stupefacenti certamente non trascurabile. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05-10-23 Il Consigliere estensore