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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01963/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13290/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimati - avverso la sentenza n. 7509/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depo- sitata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA], destinatario della cartella di pagamento n. 097 2010 0279423123, adiva il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare e dichiarare estinto il diritto dello Stato (e, segnatamente, del Ministero della Giustizia) al recupero delle somme indicate dall’atto della riscossione e individuate come pene pecuniarie (multa) relative al ruolo 2010/14109, in ragione della sopraggiunta prescrizione o, in ogni caso, per intervenuto indulto della pena pecuniaria exartt. 174 cod. pen. e 1 l. 241 del 2006; −il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione con la seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’opposizione è fondata e va accolta.

In virtù del principio espresso dagli artt. 2946 e 2953 c.c. atteso che il diritto di credito dello Stato al recupero delle somme de quo è decennale.

Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza»; −proponeva appello il Ministero della Giustizia, sostenendo la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, da reputarsi solo apparente, in quanto mancante dell’illustrazione del procedimento logico di formazione del convincimento del giudice, e comunque errata, per erronea ricostruzione dei fatti e mancato esame di documenti decisivi; affermava inoltre l’insussistenza dell’eccepita prescrizione; −la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7509 del 12/11/2021, accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità, per carenza di motivazione, della sentenza di primo grado; decidendo nel merito rigettava l’opposizione avverso la cartella di pagamento e condannava l’opponente alle spese del doppio grado di giudizio; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; −non svolgevano difese le amministrazioni intimate; −il ricorrente depositava una memoria al solo scopo di riportarsi interamente al ricorso; −all’esito della camera di consiglio del 7 / 1 2 /2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento … per violazione del e falsa applicazione dell’art 132 c. 2 n 4 cpc in relazione all’art 118 disp att cpc», per avere il giudice d’appello erroneamente statuito che la sentenza di primo grado fosse nulla per omessa o apparente motivazione; −la censura è infondata; −la motivazione del giudice di prime cure (sopra riportata) costituisce un paradigmatico esempio di motivazione apparente, che richiama norme di legge affermandone la piena applicabilità nella fattispecie concreta in esame,senza però illustrare in alcun modo le circostanze fattuali che detta fattispecie integrano, né alcuna delle ragioni a sostegno della proclamata applicabilità, il che rende la motivazione astratta e apodittica, in quanto priva di qualsivoglia attinenza alle argomentazioni delle parti; −infatti, la sentenza di primo grado, pur se graficamente esistente, manca totalmente della disamina logica e giuridica degli elementi di fatto e di diritto introdotti dai contendenti e, così, impedisce qualsivoglia controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, ponendosi al ben al di sotto del cd.

“minimo costituzionale”a cui si riferisce l’art. 111, comma 6, Cost.; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità della sentenza … per violazione e/o falsa applicazione del art. 112 cpc e dell’art.132 c. 2 n 4 cpc vizio di motivazione o apparente motivazione», per avere il giudice d’appello reso una motivazione della decisione meramente assertiva o comunque mancante; −la censura è inammissibile, perché – pur rivolgendo plurime critiche alla decisione del giudice d’appello –il ricorrente omette completamente di riportare la motivazione della sentenza impugnata (con la quale, peraltro, nemmeno si confronta); −col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc in relazione anche al DM 55/14 art. 4 co. 5», per avere il giudice 4 d’appello liquidato le spese «nel valore medio anziché minimo senza tenere in conto la semplicità della causa e il fatto che fosse tutta documentale»; −la censura è inammissibile per violazione dell ’ art. 366 cod. proc. civ. e, comunque, per manifesta infondatezza ai sensi dell ’ art. 360 - bis cod. proc. civ.: in primis, si osserva che il ricorso è gravemente lacunoso, dato che né si indica l’importo delle spese liquidate, né sono fornite le coordinate necessarie a inquadrare la liquidazione nei parametri normativi; poi , secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01), l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali entro i predetti parametri normativi non richiede alcuna specifica motivazione; −il ricorso va, dunque, rigettato; non occorre provvedere sul le spese , stante la indefensiodelle Amministrazioni intimate; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver- sato per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13290/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimati - avverso la sentenza n. 7509/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depo- sitata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA], destinatario della cartella di pagamento n. 097 2010 0279423123, adiva il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare e dichiarare estinto il diritto dello Stato (e, segnatamente, del Ministero della Giustizia) al recupero delle somme indicate dall’atto della riscossione e individuate come pene pecuniarie (multa) relative al ruolo 2010/14109, in ragione della sopraggiunta prescrizione o, in ogni caso, per intervenuto indulto della pena pecuniaria exartt. 174 cod. pen. e 1 l. 241 del 2006; −il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione con la seguente motivazione: «[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’opposizione è fondata e va accolta. In virtù del principio espresso dagli artt. 2946 e 2953 c.c. atteso che il diritto di credito dello Stato al recupero delle somme de quo è decennale. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza»; −proponeva appello il Ministero della Giustizia, sostenendo la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, da reputarsi solo apparente, in quanto mancante dell’illustrazione del procedimento logico di formazione del convincimento del giudice, e comunque errata, per erronea ricostruzione dei fatti e mancato esame di documenti decisivi; affermava inoltre l’insussistenza dell’eccepita prescrizione; −la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7509 del 12/11/2021, accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità, per carenza di motivazione, della sentenza di primo grado; decidendo nel merito rigettava l’opposizione avverso la cartella di pagamento e condannava l’opponente alle spese del doppio grado di giudizio; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; −non svolgevano difese le amministrazioni intimate; −il ricorrente depositava una memoria al solo scopo di riportarsi interamente al ricorso; −all’esito della camera di consiglio del 7 / 1 2 /2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e del procedimento … per violazione del e falsa applicazione dell’art 132 c. 2 n 4 cpc in relazione all’art 118 disp att cpc», per avere il giudice d’appello erroneamente statuito che la sentenza di primo grado fosse nulla per omessa o apparente motivazione; −la censura è infondata; −la motivazione del giudice di prime cure (sopra riportata) costituisce un paradigmatico esempio di motivazione apparente, che richiama norme di legge affermandone la piena applicabilità nella fattispecie concreta in esame,senza però illustrare in alcun modo le circostanze fattuali che detta fattispecie integrano, né alcuna delle ragioni a sostegno della proclamata applicabilità, il che rende la motivazione astratta e apodittica, in quanto priva di qualsivoglia attinenza alle argomentazioni delle parti; −infatti, la sentenza di primo grado, pur se graficamente esistente, manca totalmente della disamina logica e giuridica degli elementi di fatto e di diritto introdotti dai contendenti e, così, impedisce qualsivoglia controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, ponendosi al ben al di sotto del cd. “minimo costituzionale”a cui si riferisce l’art. 111, comma 6, Cost.; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «nullità della sentenza … per violazione e/o falsa applicazione del art. 112 cpc e dell’art.132 c. 2 n 4 cpc vizio di motivazione o apparente motivazione», per avere il giudice d’appello reso una motivazione della decisione meramente assertiva o comunque mancante; −la censura è inammissibile, perché – pur rivolgendo plurime critiche alla decisione del giudice d’appello –il ricorrente omette completamente di riportare la motivazione della sentenza impugnata (con la quale, peraltro, nemmeno si confronta); −col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cpc in relazione anche al DM 55/14 art. 4 co. 5», per avere il giudice 4 d’appello liquidato le spese «nel valore medio anziché minimo senza tenere in conto la semplicità della causa e il fatto che fosse tutta documentale»; −la censura è inammissibile per violazione dell ’ art. 366 cod. proc. civ. e, comunque, per manifesta infondatezza ai sensi dell ’ art. 360 - bis cod. proc. civ.: in primis, si osserva che il ricorso è gravemente lacunoso, dato che né si indica l’importo delle spese liquidate, né sono fornite le coordinate necessarie a inquadrare la liquidazione nei parametri normativi; poi , secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685-01), l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali entro i predetti parametri normativi non richiede alcuna specifica motivazione; −il ricorso va, dunque, rigettato; non occorre provvedere sul le spese , stante la indefensiodelle Amministrazioni intimate; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ver- sato per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qual
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