CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 10258/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4875/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC dei rispettivi difensori;difesi la prima dall'avvocatoFrancesco Gigliotti, e gli altri anche - disgiuntamente e congiuntamente - dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 1° dicembre 2020 n. 1522; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza 1522/20 della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Oggetto: cessazione della materia del contendere. N.R.G.: 4875/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 2. Con atto congiunto depositato il 31.1.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. La congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere evidenziail venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso. La carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.. 2. Le spese vanno compensate per la natura della decisione adottata. Nonricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte