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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35020/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Venezi ci visti gli atti, provvedimento denunziato e il ricorso: udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de n Pubblico Ministero, in persona del Sostitu o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullament o con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nei resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 2t. maggio 2021 dai Tribunale -li Padova, ha ridotto la pei'.a inflitta [OSCURATO:PERSONA] onc d anni (anque di !"E'CillSiOrle in relazione aila commissione de neo d; cui ai capi 15) e 17), (...ìuest'ultirrio riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 9 ottobr -e 1990, n. 309.

Si contesta all'imputato, detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, di avere corrotto [OSCURATO:PERSONA] agente, di polizia penitenziaria, Onsegnandogli somme di denaro per compiere e/o aver compiuto a suo favore atti contrari ai propri doveri, consistenti nel portargli in carcere telefonini, chiavette USB, sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish, parte della quale veniva poi ceduta da Patosi ad altri detenuti (fatti commessi dal 2012 al 2014 Il compendio probatorio è costituito dalle testimonianze di colleghi dell'imputato e di detenuti, nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Patosi, a mezzo d el difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a Ila richiesta di assoluzione in relazione al reato di corruzione.

Dalle evidenze istruttorie e dalla motivazione della sentenza i npugnata non emergerebbe la prova logica che la sostanza stupefacente trovas 3e ingresso in carcere per il tramite del Patosi, né che la stessa venisse poi cons ,?.gnata a [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di corruzione.

Difetterebbe, quindi, uno degli elementi costitutivi del reato di corruzione.

Se, infatti, è stato provato che era l'agente [OSCURATO:PERSONA] ad introdurre all'interno del carcere telefoni, cocaina, eroina, hashish e chiavette USB, non vi s arebbe alcuna prova che tali beni venissero veicolati tramite l'opera di Patosi; agli atti non risulta, peraltro, alcun bonifico o trasferimento di denaro da part di Patosi sul conto di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazio le della legge più favorevole in punto di pena, all'aumento per la continuazione E h alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di segt Oh) indicate. 2.11 primo motivo è generico.

Tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazic )ne delle fonti di prova poste a base del giudizio di penale responsabilità ed alla ricostruzione storico-fattuale delle vicende oggetto di contestazione, oltre a rip iroporre rilievi già dedotti in appello senza un reale confronto con la compi uta e lineare motivazione svolta dai Giuctei della cognizione_, si risolvono - nella sostanza - in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, nor i consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripe correre l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la wmpletezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità; di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizionì processuali (ex plurimis Sez.

LI, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

D'altro canto, i Giudici di merito hanno bene argomentato in relazione alla prova del reato di corruzione da parte del ricorrente, con consider zioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità.

2.1. Occorre premettere che il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compi lento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex multis Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 - dep. 01/02/2021-, Mazzarella, Rv, 281144 - 01).

La Corte di appello si è conformata a tale regola iuris, sottolineando -- dopo avere premesso che il Patosi aveva ampia disponibilità di droga all'interno del carcere e che spacciava ad altri detenuti - che risulta provata non solo l'attività di spaccio, ma anche il reato di corruzione, in quanto «non vi sono ragioni per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] rifornisse o consentisse di rifornire di droga Patosi senza una contropartita, esponendosi senza alcun vantaggio o utilità .ersonale alla incriminazione per una grave violazione dei propri doveri d'ufficio».

La Corte territoriale, nell'esercizio legittimo del proprio sindacato di merito, ha confutato la tesi difensiva dell'odierno ricorrente evidenziando che la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni provenienti dai coimputati, alcuni dei quali già definitivamente siudicati.

Nella sentenza impugnata si richiamano, inoltre, le dichiarazioni dei coimputati, giudicati separatamente, dalle quali si evince che Patosi faceva incontrare l'[OSCURATO:PERSONA] con alcuni suoi amici fuori dal carcere onde consentirgli poi di recapitargli in cella la droga ricevuta in presenza del correo [OSCURATO:PERSONA].

In merito all'esistenza di un accordo corruttivo tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA], definitivamente accertato quanto a quest'ultimo, la Corte territoriale ha richiamato la valenza probatoria di convergenti chiamate di correo, concordanti nel loro nucleo essenziale, che delineano il ruolo del Patosi all'inter o del carcere e il suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali emerge l'esistenza di tale accordo in relazione all'introduzione illecita in carcere di sostanza stupefacente. 2.2.Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava al centro di un sistema corruttivo generalizzato, che prevedeva la sua retribuzione con denaro e droga.

I Giu ici di merito rimarcano, a questo proposito, che il predetto è stato condannato per numerose condotte di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di omessa denuncia, con sentenza definitiva, alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed eurc 18.000,00 di multa: a) per avere, quale agente di polizia penitenziaria, ceduto o consegnato sostanza stupefacente in prevalenza di tipo eroina ed hashish, ma anche di tipo cocaina, a numerosi detenuti, con condotte commesse tra il finire del 2011 ed il 2014; b) per aver ricevuto, nell'esercizio delle medesime funzic ni, somme di denaro al fine di introdurre, in violazione dei doveri d'ufficio, all'interno del carcere "[OSCURATO:PERSONA]" di Padova, in cui prestava servizio, le ind cate sostanze stupefacenti, nonché telefoni cellulari, schede telefoniche, c iavette USB, computer, anche a vantaggio di persone ristrette in regime di cui all'art. 41-bis della legge di ordinamento penitenziario, con condotte commesse t ra il 2012 ed il 2014; c) per aver omesso, sempre nella medesima qualità, di denunciare all'Autorità giudiziaria le condotte di cessione di stupefacenti commesse da colleghi e detenuti all'interno del carcere "[OSCURATO:PERSONA]" di Padova con condotte commesse a partire del 2012.

Infine, correttamente decisive sono state ritenute dai Giudic i di merito le convergenti dichiarazioni accusatorie rese da Fiocco, Telesca e Z anno circa gli acquisti di droga, per conto del Patosi, che a sua volta provvedev a a spacciarla all'interno del carcere, e circa l'accordo corruttivo tra il Patosi ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale dirigeva il traffico illecito ricevendo in corrispettivo denaro, anche in contanti, e sostanza stupefacente. 3.11 secondo motivo è infondato. 3.1.Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, c :on particolare riferimento alla norma applicabile, occorre verificare se l'acce ttazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, ossia riconduci )ili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere: in tal caso il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualm ?.nte in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione de I reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni (cfr. Sez. 6, r i. 29549 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279691).

Il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appa irtiene, infatti, alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della deter 'rninazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttiv 'D che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispet to al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esec utivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile s lo nel caso di pluralità di accordi corruttivi.

Nel caso di specie, emerge pacificamente, dalla lettura c ella sentenza impugnata, l'esistenza di un unico accordo corruttivo, in virtù del quale le ripetute dazioni di danaro o di droga in favore di [OSCURATO:PERSONA] - protratte sino al 2014 -, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non consentiti, si ricollegavano ad un'unica intesa raggiunta con Patosi.

Peraltro, lo stesso capo di imputazione contesta un unico reatc í di corruzione e non una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione.

In conclusione, poiché il delitto di corruzione si perfeziona alt e rnativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'util tà e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momen Lo che esso si consuma (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - O 1), nel caso in esame il reato deve ritenersi consumato nel 2014, in coincider iza dell'ultima dazione di denaro o droga.

A nulla rileva, pertanto che l'accordo corruttivo sia antecedent i all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che ha inasprito le pe ne per il reato di corruzione), poiché tale accordo è stato seguito da dazioni ntervenute in epoca successiva alla indicata modifica normativa in peius; deve, c luindi, trovare applicazione la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale è stata posta in essere la dazione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Saguto, Rv. 286376 - 01).

3.2. Il motivo sulla mancata disapplicazione della recidiva è ger Esso è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La sentenza r-ripugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la nat ura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale dE lle condotte a quelle pregresse, era sintomatica di persistente pericolosità e, quin di, influenzata dalle pregresse condanne. 3.3.Quanto alla graduazione della pena, essa rientra nella disc rezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena bas , in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne dis cende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri g id una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nor sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/ )9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricor in presenza di pena determinata in misura prossima ai minimo edittale e del motivato apprezzamento del Giudice di merito, che ha richiamato la gravità lel fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato.4.

Il ricorso deve, in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte di appello di Venezi ci visti gli atti, provvedimento denunziato e il ricorso: udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de n Pubblico Ministero, in persona del Sostitu o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullament o con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto nei resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il 2t. maggio 2021 dai Tribunale -li Padova, ha ridotto la pei'.a inflitta [OSCURATO:PERSONA] onc d anni (anque di !"E'CillSiOrle in relazione aila commissione de neo d; cui ai capi 15) e 17), (...ìuest'ultirrio riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 9 ottobr -e 1990, n. 309. Si contesta all'imputato, detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, di avere corrotto [OSCURATO:PERSONA] agente, di polizia penitenziaria, Onsegnandogli somme di denaro per compiere e/o aver compiuto a suo favore atti contrari ai propri doveri, consistenti nel portargli in carcere telefonini, chiavette USB, sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish, parte della quale veniva poi ceduta da Patosi ad altri detenuti (fatti commessi dal 2012 al 2014 Il compendio probatorio è costituito dalle testimonianze di colleghi dell'imputato e di detenuti, nonché dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Patosi, a mezzo d el difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a Ila richiesta di assoluzione in relazione al reato di corruzione. Dalle evidenze istruttorie e dalla motivazione della sentenza i npugnata non emergerebbe la prova logica che la sostanza stupefacente trovas 3e ingresso in carcere per il tramite del Patosi, né che la stessa venisse poi cons ,?.gnata a [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di corruzione. Difetterebbe, quindi, uno degli elementi costitutivi del reato di corruzione. Se, infatti, è stato provato che era l'agente [OSCURATO:PERSONA] ad introdurre all'interno del carcere telefoni, cocaina, eroina, hashish e chiavette USB, non vi s arebbe alcuna prova che tali beni venissero veicolati tramite l'opera di Patosi; agli atti non risulta, peraltro, alcun bonifico o trasferimento di denaro da part di Patosi sul conto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazio le della legge più favorevole in punto di pena, all'aumento per la continuazione E h alla mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di segt Oh) indicate. 2.11 primo motivo è generico. Tutte le doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazic )ne delle fonti di prova poste a base del giudizio di penale responsabilità ed alla ricostruzione storico-fattuale delle vicende oggetto di contestazione, oltre a rip iroporre rilievi già dedotti in appello senza un reale confronto con la compi uta e lineare motivazione svolta dai Giuctei della cognizione_, si risolvono - nella sostanza - in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, nor i consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripe correre l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la wmpletezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità; di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizionì processuali (ex plurimis Sez. LI, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). D'altro canto, i Giudici di merito hanno bene argomentato in relazione alla prova del reato di corruzione da parte del ricorrente, con consider zioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità. 2.1. Occorre premettere che il reato di corruzione è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compi lento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex multis Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 - dep. 01/02/2021-, Mazzarella, Rv, 281144 - 01). La Corte di appello si è conformata a tale regola iuris, sottolineando -- dopo avere premesso che il Patosi aveva ampia disponibilità di droga all'interno del carcere e che spacciava ad altri detenuti - che risulta provata non solo l'attività di spaccio, ma anche il reato di corruzione, in quanto «non vi sono ragioni per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] rifornisse o consentisse di rifornire di droga Patosi senza una contropartita, esponendosi senza alcun vantaggio o utilità .ersonale alla incriminazione per una grave violazione dei propri doveri d'ufficio». La Corte territoriale, nell'esercizio legittimo del proprio sindacato di merito, ha confutato la tesi difensiva dell'odierno ricorrente evidenziando che la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni provenienti dai coimputati, alcuni dei quali già definitivamente siudicati. Nella sentenza impugnata si richiamano, inoltre, le dichiarazioni dei coimputati, giudicati separatamente, dalle quali si evince che Patosi faceva incontrare l'[OSCURATO:PERSONA] con alcuni suoi amici fuori dal carcere onde consentirgli poi di recapitargli in cella la droga ricevuta in presenza del correo [OSCURATO:PERSONA]. In merito all'esistenza di un accordo corruttivo tra l'imputato ed il [OSCURATO:PERSONA], definitivamente accertato quanto a quest'ultimo, la Corte territoriale ha richiamato la valenza probatoria di convergenti chiamate di correo, concordanti nel loro nucleo essenziale, che delineano il ruolo del Patosi all'inter o del carcere e il suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali emerge l'esistenza di tale accordo in relazione all'introduzione illecita in carcere di sostanza stupefacente. 2.2.Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte di appello in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] risultava al centro di un sistema corruttivo generalizzato, che prevedeva la sua retribuzione con denaro e droga. I Giu ici di merito rimarcano, a questo proposito, che il predetto è stato condannato per numerose condotte di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di omessa denuncia, con sentenza definitiva, alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed eurc 18.000,00 di multa: a) per avere, quale agente di polizia penitenziaria, ceduto o consegnato sostanza stupefacente in prevalenza di tipo eroina ed hashish, ma anche di tipo cocaina, a numerosi detenuti, con condotte commesse tra il finire del 2011 ed il 2014; b) per aver ricevuto, nell'esercizio delle medesime funzic ni, somme di denaro al fine di introdurre, in violazione dei doveri d'ufficio, all'interno del carcere "[OSCURATO:PERSONA]" di Padova, in cui prestava servizio, le ind cate sostanze stupefacenti, nonché telefoni cellulari, schede telefoniche, c iavette USB, computer, anche a vantaggio di persone ristrette in regime di cui all'art. 41-bis della legge di ordinamento penitenziario, con condotte commesse t ra il 2012 ed il 2014; c) per aver omesso, sempre nella medesima qualità, di denunciare all'Autorità giudiziaria le condotte di cessione di stupefacenti commesse da colleghi e detenuti all'interno del carcere "[OSCURATO:PERSONA]" di Padova con condotte commesse a partire del 2012. Infine, correttamente decisive sono state ritenute dai Giudic i di merito le convergenti dichiarazioni accusatorie rese da Fiocco, Telesca e Z anno circa gli acquisti di droga, per conto del Patosi, che a sua volta provvedev a a spacciarla all'interno del carcere, e circa l'accordo corruttivo tra il Patosi ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale dirigeva il traffico illecito ricevendo in corrispettivo denaro, anche in contanti, e sostanza stupefacente. 3.11 secondo motivo è infondato. 3.1.Quanto alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, c :on particolare riferimento alla norma applicabile, occorre verificare se l'acce ttazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, ossia riconduci )ili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere: in tal caso il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualm ?.nte in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione de I reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni (cfr. Sez. 6, r i. 29549 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279691). Il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non appa irtiene, infatti, alla struttura del reato e non assume rilievo ai fini della deter 'rninazione del momento consumativo, sicché, ove vi sia un solo accordo corruttiv 'D che preveda una pluralità di atti da compiere, si configura un unico reato rispet to al quale gli atti posti in essere dal pubblico ufficiale costituiscono momenti esec utivi, che non danno luogo a continuazione, essendo quest'ultima ipotizzabile s lo nel caso di pluralità di accordi corruttivi. Nel caso di specie, emerge pacificamente, dalla lettura c ella sentenza impugnata, l'esistenza di un unico accordo corruttivo, in virtù del quale le ripetute dazioni di danaro o di droga in favore di [OSCURATO:PERSONA] - protratte sino al 2014 -, per remunerarlo delle periodiche consegne di beni non consentiti, si ricollegavano ad un'unica intesa raggiunta con Patosi. Peraltro, lo stesso capo di imputazione contesta un unico reatc í di corruzione e non una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione. In conclusione, poiché il delitto di corruzione si perfeziona alt e rnativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'util tà e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momen Lo che esso si consuma (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - O 1), nel caso in esame il reato deve ritenersi consumato nel 2014, in coincider iza dell'ultima dazione di denaro o droga. A nulla rileva, pertanto che l'accordo corruttivo sia antecedent i all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che ha inasprito le pe ne per il reato di corruzione), poiché tale accordo è stato seguito da dazioni ntervenute in epoca successiva alla indicata modifica normativa in peius; deve, c luindi, trovare applicazione la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale è stata posta in essere la dazione (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Saguto, Rv. 286376 - 01). 3.2. Il motivo sulla mancata disapplicazione della recidiva è ger Esso è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza r-ripugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la nat ura del reato ascrittogli, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale dE lle condotte a quelle pregresse, era sintomatica di persistente pericolosità e, quin di, influenzata dalle pregresse condanne. 3.3.Quanto alla graduazione della pena, essa rientra nella disc rezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena bas , in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne dis cende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri g id una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione nor sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/ )9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricor in presenza di pena determinata in misura prossima ai minimo edittale e del motivato apprezzamento del Giudice di merito, che ha richiamato la gravità lel fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato.4. Il ricorso deve, in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il