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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1996

Cassazione n. 30147/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] reitera, in sede di legittimità, doglianze che, già sottoposte al vaglio della Corte di appello, sono state esaminate e disattese dal giudice di merito in forza di considerazioni razionali e coerenti, rispetto alle quali il ricorrente si pone in termini di mero dissenso e confutazione, del tutto inidonei ad eccitare i poteri censori di questa Corte, il cui esercizio postula il positivo riscontro di vizi, logici e giuridici, dei quali, nel caso di specie, non vi è traccia; che, in particolare, le modalità di svolgimento, da parte del giudice di primo grado, dell'istruttoria dibattimentale, risoltasi nell'acquisizione, concordata tra le parti, del verbale di sequestro e delle fotografie ad esso allegate, non ha determinato alcun pregiudizio alle prerogative difensive, posto che l'imputato è stato posto in condizione di formulare, secondo le scansioni previste, le proprie richieste così come di interloquire su quelle provenienti aliunde; che, in proposito, il ricorrente, nel dolersi dell'omessa adozione di un formale provvedimento di apertura dell'istruzione dibattimentale, articola una censura di tangibile ed insuperabile genericità, perché non spiega in cosa si sarebbe concretato il denunciato vulnus alla possibilità di difendersi dall'accusa elevata a suo carico; che manifestamente infondato è, del pari, il secondo motivo di ricorso, vedente sulla rispondenza al tipo legale della condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'atto del controllo subito il 23 aprile 2022, viaggiava a bordo di un furgone al cui interno era riposto un manganello sfollagente telescopico, della lunghezza di 55 cm., che costituisce, pacificamente, oggetto atto ad offendere e del quale egli non ha in alcun modo giustificato il porto al di fuori della propria abitazione; che la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata è tetragona alle obiezioni del ricorrente, il quale reitera considerazioni, relative al fatto che il manganello non era stato occultato ed all'assenza di prova in ordine alla sua destinazione a fini offensivi, che non incidono sulla rilevanza penale del comportamento, legata, come già precisato dalla Corte di appello, alla potenziale destinazione dell'oggetto all'offesa ed all'assenza di idonea e credibile giustificazione al porto ma non anche, come infondatamente dedotto dal ricorrente, alla dimostrazione, in positivo, del «dolo specifico a fini di offesa»; che la Corte di appello ha, da ultimo, correttamente argomentato il rigetto del motivo di impugnazione afferente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul rilievo della notevole potenzialità lesiva del manganello, correlata alle sue dimensioni, cui l'imputato replica riproponendo obiezioni — concernenti l'omesso impiego dello strumento a fini illeciti ed il comportamento collaborativo da lui serbato lungo tutto l'arco del procedimento — che non valgono ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, specifici e significativi profili di illogicità, tantomeno manifesta, contraddittorietà o contrarietà al vigente assetto normativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] reitera, in sede di legittimità, doglianze che, già sottoposte al vaglio della Corte di appello, sono state esaminate e disattese dal giudice di merito in forza di considerazioni razionali e coerenti, rispetto alle quali il ricorrente si pone in termini di mero dissenso e confutazione, del tutto inidonei ad eccitare i poteri censori di questa Corte, il cui esercizio postula il positivo riscontro di vizi, logici e giuridici, dei quali, nel caso di specie, non vi è traccia; che, in particolare, le modalità di svolgimento, da parte del giudice di primo grado, dell'istruttoria dibattimentale, risoltasi nell'acquisizione, concordata tra le parti, del verbale di sequestro e delle fotografie ad esso allegate, non ha determinato alcun pregiudizio alle prerogative difensive, posto che l'imputato è stato posto in condizione di formulare, secondo le scansioni previste, le proprie richieste così come di interloquire su quelle provenienti aliunde; che, in proposito, il ricorrente, nel dolersi dell'omessa adozione di un formale provvedimento di apertura dell'istruzione dibattimentale, articola una censura di tangibile ed insuperabile genericità, perché non spiega in cosa si sarebbe concretato il denunciato vulnus alla possibilità di difendersi dall'accusa elevata a suo carico; che manifestamente infondato è, del pari, il secondo motivo di ricorso, vedente sulla rispondenza al tipo legale della condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, all'atto del controllo subito il 23 aprile 2022, viaggiava a bordo di un furgone al cui interno era riposto un manganello sfollagente telescopico, della lunghezza di 55 cm., che costituisce, pacificamente, oggetto atto ad offendere e del quale egli non ha in alcun modo giustificato il porto al di fuori della propria abitazione; che la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata è tetragona alle obiezioni del ricorrente, il quale reitera considerazioni, relative al fatto che il manganello non era stato occultato ed all'assenza di prova in ordine alla sua destinazione a fini offensivi, che non incidono sulla rilevanza penale del comportamento, legata, come già precisato dalla Corte di appello, alla potenziale destinazione dell'oggetto all'offesa ed all'assenza di idonea e credibile giustificazione al porto ma non anche, come infondatamente dedotto dal ricorrente, alla dimostrazione, in positivo, del «dolo specifico a fini di offesa»; che la Corte di appello ha, da ultimo, correttamente argomentato il rigetto del motivo di impugnazione afferente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul rilievo della notevole potenzialità lesiva del manganello, correlata alle sue dimensioni, cui l'imputato replica riproponendo obiezioni — concernenti l'omesso impiego dello strumento a fini illeciti ed il comportamento collaborativo da lui serbato lungo tutto l'arco del procedimento — che non valgono ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, specifici e significativi profili di illogicità, tantomeno manifesta, contraddittorietà o contrarietà al vigente assetto normativo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del