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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 48555/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALMIavverso il decreto del 20/05/2022 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, indicato in epigrafe, con il quale, visto l'art.168 bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l'autorità giudiziaria ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle richieste di liquidazione di prestazioni effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per fornitura di apparati a supporto di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e/o ambientali disposte in fase di indagini preliminari.

2. Il Procuratore ricorrente, allegando trattarsi di fatture emesse nel 2013, per le quali all'epoca gli atti erano nella disponibilità dell'Ufficio GIP/GUP, e richiamando quanto raccomandato da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla necessità per l'autorità giudiziaria che procede di emettere in tempi brevi decreti di pagamento in favore delle società di telefonia che hanno reso servizi di intercettazione regolamentati dall'art.96 d.lgs. 1 agosto 2003, n.259, chiede che la Corte si pronunci sulla controversa retroattività della disposizione dettata dall'art.168 bis d.P.R. n.115/2002 e che dichiari inammissibile il decreto di restituzione degli atti alla Procura essendo competente l'Ufficio GIP/GUP.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Va premesso che «Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo, e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 9605 del 28/11/2013, dep.2014, Seghaier, Rv. 257989 - 01).

5. Occorre, poi, ricordare che «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez, U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01).

Ma, nel caso in esame, il Procuratore ricorrente, oltre a proporre impugnazione in data 29 agosto 2023 avverso un provvedimento comunicatogli il 5 maggio 2023, ha del tutto omesso di allegare le ragioni di fatto e di diritto per le quali il provvedimento impugnato sarebbe configurabile come abnorme, derivandone l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso ()' provvedimento non impugnabile (art.591 cod. proc. pen.) senza l'allegazione delle ragioni in fatto e diritto che, a pena d'inammissibilità (art.581 cod. proc. pen.), renderebbero l'atto abnorme.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALMIavverso il decreto del 20/05/2022 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E CON:[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi propone ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, indicato in epigrafe, con il quale, visto l'art.168 bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l'autorità giudiziaria ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle richieste di liquidazione di prestazioni effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per fornitura di apparati a supporto di intercettazioni di comunicazioni telefoniche e/o ambientali disposte in fase di indagini preliminari. 2. Il Procuratore ricorrente, allegando trattarsi di fatture emesse nel 2013, per le quali all'epoca gli atti erano nella disponibilità dell'Ufficio GIP/GUP, e richiamando quanto raccomandato da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla necessità per l'autorità giudiziaria che procede di emettere in tempi brevi decreti di pagamento in favore delle società di telefonia che hanno reso servizi di intercettazione regolamentati dall'art.96 d.lgs. 1 agosto 2003, n.259, chiede che la Corte si pronunci sulla controversa retroattività della disposizione dettata dall'art.168 bis d.P.R. n.115/2002 e che dichiari inammissibile il decreto di restituzione degli atti alla Procura essendo competente l'Ufficio GIP/GUP. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Va premesso che «Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo, e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep.2014, Seghaier, Rv. 257989 - 01). 5. Occorre, poi, ricordare che «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez, U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01). Ma, nel caso in esame, il Procuratore ricorrente, oltre a proporre impugnazione in data 29 agosto 2023 avverso un provvedimento comunicatogli il 5 maggio 2023, ha del tutto omesso di allegare le ragioni di fatto e di diritto per le quali il provvedimento impugnato sarebbe configurabile come abnorme, derivandone l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso ()' provvedimento non impugnabile (art.591 cod. proc. pen.) senza l'allegazione delle ragioni in fatto e diritto che, a pena d'inammissibilità (art.581 cod. proc. pen.), renderebbero l'atto abnorme. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 novembre 2023
Decreto Cassazione n. 48555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris