CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 41540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale, con valutazione di merito, coerente al dato normativo di riferimento, giustificato la relativa decisione in termini tali da renderla non sindacabile in questa sede, avendo dato adeguato conto, seppur in termini sintetici, del ritenuto disvalore oggettivo della condotta, apprezzata in ragione della durata dell'allontanamento dell'imputato dalla struttura ove di trovava costretto agli arresti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.