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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04256/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1977 avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione del ricorrente alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione a quattro contestazioni di detenzione e cessioni di stupefacenti, una delle quali (capo 15) aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., per esser stato il reato commesso alfine di acquisire profitti da destinare al mantenimento in carcere dei vertici dell'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia Pistillo.

In sede di riesame, l'indagato aveva impugnato esclusivamente la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.

Dopo aver richiamato i consolidati principi circa la natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con la conseguente necessità di accertare, in relazione a ciascun correo, l'aver agito con tale precisa finalità, si sostiene che il quadro indiziario non fornirebbe alcuna circostanza concreta alla quale desumere la configurabilità dell'aggravante.

In particolare, non sarebbero significative le intercettazioni, dalle quali emergerebbe che l'indagato agiva essenzialmente per perseguire un interesse personale, anche in considerazione della mancanza di altri elementi dai quali desumere legami con l'associazione che, secondo la contestazione provvisoria, sarebbe stata agevolata.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'oggetto del ricorso concerne esclusivamente la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata con riferimento ad una sola delle quattro ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti formulate a carico del ricorrente.

Il ricorrente fonda il motivo di impugnazione sul fatto che la cessione di circa 3 chili di nnarjivana e di 500 grammi di cocaina, contestata al capo 15), rientrerebbe nell'ordinaria attività di traffico di stupefacenti, senza che possa in alcun modo esser messa in collegamento cori la ritenuta finalità di garantire le risorse per il mantenimento in carcere dei vertici del clan "Pistillo".

In effetti, le conversazioni intercettate - anche in ambientale - dimostrano stabili rapporti esclusivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, emergendo il ruolo di fornitore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in grado di disporre di importanti quantitativi di stupel'acenti.

Osserva il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] è notoriamente inserito nel clan "Pistillo" con posizione apicale, il che comporterebbe la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di intrattenere rapporti con appartenenti a sodalizi di stampo mafioso.

Tale dato risulterebbe rafforzato dal fatto che gli interlocutori e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], utilizza frequentemente il plurale "noi" per indicare che la sostanza stupefacente fornita da [OSCURATO:PERSONA] era destinata all'associazione.

La finalità agevolativa, inoltre, emergerebbe chiaramente da un passaggio della conversazione captata il 12/6/2020 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], allorquando [OSCURATO:PERSONA] afferma che preferisce dare a lui la sostanza stupefacente, trovandosi agli arresti domiciliari ed aggiungendo che così "mangia pure lui".

Sulla base di tali elementi, il Tribunale afferma che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad agire per finalità proprie, avrebbe anche manifestato espressamente la volontà di aiutare [OSCURATO:PERSONA], nonché l'associazione a cui questi appartiene, trovandosi questi agli arresti domiciliari.

2.1. Si tratta di una ricostruzione del fatto che presenta obiettivi aspetti di contraddittorietà, non avendo il Tribunale in alcun modo illustrato le ragioni per cui la trattativa tra fornitore ed acquirente dovesse implicare l'intenzione per il primo di contribuire alle esigenze di mantenimento dei vertici del clan "Pistilli", detenuti in carcere. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sembra agire essenzialmente per finalità proprie e, soprattutto, non viene evidenziata con chiarezza la strumentalità tra il traffico di stupefacente e le esigenze dei soggetti detenuti.

Anche l'unico passaggio delle intercettazioni, lì dove [OSCURATO:PERSONA] manifesta la volontà di fornire lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] al dichiarato fine di volerlo aiutare in considerazione del fatto che si trova agli arresti domiciliari, è di dubbia idoneità a fondare la gravità indiziaria in merito all'aggravante in esame.

A ben vedere, si tratta di un sintetico inciso, reso nell'ambito di un colloquio più ampio, che si presta a plurime interpretazioni.

In particolare, deve chiarirsi - sulla base di una rinnovata valutazione nel merito - se la disponibilità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] concernesse la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ovvero se si possa ritenere che l'indagato intendesse agevolare l'intera associazione cui il predetto appartiene.

Nel risolvere tale aspetto controverso, il Tribunale non si è neppure fatto carico di confrontarsi con il contenuto dell'imputazione provvisoria che non indica una generica condotta agevolativa, bensì specifica che la finalità della cessione di stupefacente era quella di "acquisire cospicui profitti da riversare nelle casse del clan e da destinare al mantenimento in carcere dei capi detenuti" individuati in [OSCURATO:PERSONA] e Francesco.

Orbene, premesso che in fase cautelare è consentita una fisiologica duttilità della contestazione provvisoria, cionondimeno la ricostruzione del fatto e, conseguentemente, della gravità indiziaria„ non può che conformarsi alla descrizione della condotta descritta nella contestazione.

Quanto detto comporta che il Tribunale, nel motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione, si sarebbe dovuto far carico di accertare se ed in che misura la condotta di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere realmente diretta allo scopo ultimo di consentire risorse da destinare al mantenimento dei detenuti.

Si tratta di un aspetto che, invero, non pare emergere dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, dalla quale sembrerebbe piuttosto che [OSCURATO:PERSONA] agisca per finalità di lucro personale e senza un'effettiva volontà di agevolare l'associazione, secondo la modalità descritta nella contestazione provvisoria.

2.2. Nel colmare la lacuna motivazione sopra indicata, inoltre, il Tribunale dovrà tener conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez.5, n. 28648 del 17/3/2016, Zindato, Rv. 267300).

Recentemente, sia pur con riguardo alla fase del giudizio di merito, è stato anche precisato che Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02).

I principi sopra indicati assumono rilevanza nel caso di specie, posto che il semplice svolgimento di una acclarata attività illecita, che veda coinvolto anche un soggetto appartenente ad una consorteria di tipo mafioso, non può per ciò solo far presumere che l'autore della condotta abbia agito con il dolo specifico richiesto dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, occorre una verifica in concreto di tale finalità.

3. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente, affinchè provveda a rivalutare il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente sulla scorta f delle indicazioni sopra fornite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1977 avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava la sottoposizione del ricorrente alla custodia cautelare in carcere, disposta in relazione a quattro contestazioni di detenzione e cessioni di stupefacenti, una delle quali (capo 15) aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., per esser stato il reato commesso alfine di acquisire profitti da destinare al mantenimento in carcere dei vertici dell'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia Pistillo. In sede di riesame, l'indagato aveva impugnato esclusivamente la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Dopo aver richiamato i consolidati principi circa la natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con la conseguente necessità di accertare, in relazione a ciascun correo, l'aver agito con tale precisa finalità, si sostiene che il quadro indiziario non fornirebbe alcuna circostanza concreta alla quale desumere la configurabilità dell'aggravante. In particolare, non sarebbero significative le intercettazioni, dalle quali emergerebbe che l'indagato agiva essenzialmente per perseguire un interesse personale, anche in considerazione della mancanza di altri elementi dai quali desumere legami con l'associazione che, secondo la contestazione provvisoria, sarebbe stata agevolata. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'oggetto del ricorso concerne esclusivamente la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata con riferimento ad una sola delle quattro ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti formulate a carico del ricorrente. Il ricorrente fonda il motivo di impugnazione sul fatto che la cessione di circa 3 chili di nnarjivana e di 500 grammi di cocaina, contestata al capo 15), rientrerebbe nell'ordinaria attività di traffico di stupefacenti, senza che possa in alcun modo esser messa in collegamento cori la ritenuta finalità di garantire le risorse per il mantenimento in carcere dei vertici del clan "Pistillo". In effetti, le conversazioni intercettate - anche in ambientale - dimostrano stabili rapporti esclusivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, emergendo il ruolo di fornitore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in grado di disporre di importanti quantitativi di stupel'acenti. Osserva il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] è notoriamente inserito nel clan "Pistillo" con posizione apicale, il che comporterebbe la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di intrattenere rapporti con appartenenti a sodalizi di stampo mafioso. Tale dato risulterebbe rafforzato dal fatto che gli interlocutori e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], utilizza frequentemente il plurale "noi" per indicare che la sostanza stupefacente fornita da [OSCURATO:PERSONA] era destinata all'associazione. La finalità agevolativa, inoltre, emergerebbe chiaramente da un passaggio della conversazione captata il 12/6/2020 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], allorquando [OSCURATO:PERSONA] afferma che preferisce dare a lui la sostanza stupefacente, trovandosi agli arresti domiciliari ed aggiungendo che così "mangia pure lui". Sulla base di tali elementi, il Tribunale afferma che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad agire per finalità proprie, avrebbe anche manifestato espressamente la volontà di aiutare [OSCURATO:PERSONA], nonché l'associazione a cui questi appartiene, trovandosi questi agli arresti domiciliari. 2.1. Si tratta di una ricostruzione del fatto che presenta obiettivi aspetti di contraddittorietà, non avendo il Tribunale in alcun modo illustrato le ragioni per cui la trattativa tra fornitore ed acquirente dovesse implicare l'intenzione per il primo di contribuire alle esigenze di mantenimento dei vertici del clan "Pistilli", detenuti in carcere. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sembra agire essenzialmente per finalità proprie e, soprattutto, non viene evidenziata con chiarezza la strumentalità tra il traffico di stupefacente e le esigenze dei soggetti detenuti. Anche l'unico passaggio delle intercettazioni, lì dove [OSCURATO:PERSONA] manifesta la volontà di fornire lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] al dichiarato fine di volerlo aiutare in considerazione del fatto che si trova agli arresti domiciliari, è di dubbia idoneità a fondare la gravità indiziaria in merito all'aggravante in esame. A ben vedere, si tratta di un sintetico inciso, reso nell'ambito di un colloquio più ampio, che si presta a plurime interpretazioni. In particolare, deve chiarirsi - sulla base di una rinnovata valutazione nel merito - se la disponibilità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA] concernesse la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ovvero se si possa ritenere che l'indagato intendesse agevolare l'intera associazione cui il predetto appartiene. Nel risolvere tale aspetto controverso, il Tribunale non si è neppure fatto carico di confrontarsi con il contenuto dell'imputazione provvisoria che non indica una generica condotta agevolativa, bensì specifica che la finalità della cessione di stupefacente era quella di "acquisire cospicui profitti da riversare nelle casse del clan e da destinare al mantenimento in carcere dei capi detenuti" individuati in [OSCURATO:PERSONA] e Francesco. Orbene, premesso che in fase cautelare è consentita una fisiologica duttilità della contestazione provvisoria, cionondimeno la ricostruzione del fatto e, conseguentemente, della gravità indiziaria„ non può che conformarsi alla descrizione della condotta descritta nella contestazione. Quanto detto comporta che il Tribunale, nel motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione, si sarebbe dovuto far carico di accertare se ed in che misura la condotta di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere realmente diretta allo scopo ultimo di consentire risorse da destinare al mantenimento dei detenuti. Si tratta di un aspetto che, invero, non pare emergere dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, dalla quale sembrerebbe piuttosto che [OSCURATO:PERSONA] agisca per finalità di lucro personale e senza un'effettiva volontà di agevolare l'associazione, secondo la modalità descritta nella contestazione provvisoria. 2.2. Nel colmare la lacuna motivazione sopra indicata, inoltre, il Tribunale dovrà tener conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez.5, n. 28648 del 17/3/2016, Zindato, Rv. 267300). Recentemente, sia pur con riguardo alla fase del giudizio di merito, è stato anche precisato che Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02). I principi sopra indicati assumono rilevanza nel caso di specie, posto che il semplice svolgimento di una acclarata attività illecita, che veda coinvolto anche un soggetto appartenente ad una consorteria di tipo mafioso, non può per ciò solo far presumere che l'autore della condotta abbia agito con il dolo specifico richiesto dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, occorre una verifica in concreto di tale finalità. 3. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame competente, affinchè provveda a rivalutare il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente sulla scorta f delle indicazioni sopra fornite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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