CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 2 ottobre 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di occupazione abusiva di un appartamento destinato ad uso pubblico Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; violazione di legge e vizio di motivazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile poiché si limita a reiterare i motivi di appello è non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle suindicate censure. In particolare la corte ha escluso la sussistenza dello stato di necessità sottolineando che la condotta dell'imputata si è protratta per quasi due anni, il che esclude la transitorietà e l'assenza di alternative lecite che possono evitare ugualmente il pericolo, necessari presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità. La censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché le stesse sono state riconosciute e applicate nella massima estensione. La censura in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata poiché la stessa è stata concessa sebbene subordinata al rilascio dell'immobile illegittimamente occupato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA],idente [OSCURATO:PERSONA]