Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38495/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, lo dichiarava colpevole del reato di furto in concorso (Brescia, 22 marzo 2015).

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla configurabilità del tentativo, nonché manifesta illogicità della motivazione) non sono consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato, infatti, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (foglio 5), e che la sentenza impugnata fa buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a mente dei quali, ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non ha rilevanza il criterio temporale, essendo sufficiente, perché il reato possa dirsi consumato, che la cosa sia sottratta al possessore e che l'agente se ne sia impossessato anche se per brevissimo tempo, ovvero abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo (cfr. Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279134 - 01); Considerato che non può dirsi che la circostanza che i passanti non perdessero mai di vista il prevenuto impedisca che il furto possa qualificarsi come consumato, atteso che in tanto può dirsi che l'agente non abbia conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva solo in quanto questa non sia ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto del soggetto passivo, non di altri che, nel caso di specie, nulla avevano a che fare con questo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, lo dichiarava colpevole del reato di furto in concorso (Brescia, 22 marzo 2015). Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso (erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla configurabilità del tentativo, nonché manifesta illogicità della motivazione) non sono consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, altresì prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Considerato, infatti, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (foglio 5), e che la sentenza impugnata fa buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a mente dei quali, ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non ha rilevanza il criterio temporale, essendo sufficiente, perché il reato possa dirsi consumato, che la cosa sia sottratta al possessore e che l'agente se ne sia impossessato anche se per brevissimo tempo, ovvero abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo (cfr. Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279134 - 01); Considerato che non può dirsi che la circostanza che i passanti non perdessero mai di vista il prevenuto impedisca che il furto possa qualificarsi come consumato, atteso che in tanto può dirsi che l'agente non abbia conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva solo in quanto questa non sia ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto del soggetto passivo, non di altri che, nel caso di specie, nulla avevano a che fare con questo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 38495/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris