CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione del 08/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore procuratore speciale, propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 13083/2023, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 29/03/2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta dal 6 settembre 2011 al 10 maggio 2012. 2. Deduce il ricorrente l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza laddove, contrariamente al dato storico acquisito, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione provvisoria della misura cautelare ai sensi dell'art. 715 cod.proc.pen.Premette il ricorrente di essere stato tratto in arresto il 6 settembre 2011 in territorio italiano in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Confederazione elvetica, per l'esecuzione di una condanna definitiva emessa dalla relativa autorità giudiziaria, che la Corte d'appello procedeva alla convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare provvisoria della custodia in carcere ai sensi dell'articolo 715 cod.proc.pen., misura confermata dalla Corte d'appello che disponeva il mantenimento della custodia cautelare in carcere. Ciò detto la Corte di cassazione sarebbe in corsa nell'errore di fatto allorché aveva affermato che nel caso di specie sussistevano le condizioni per l'applicazione provvisoria della misura cautelare ai sensi dell'articolo 715 cod.proc.pen. contrariamente al fatto storico acquisito per cui la Corte d'appello di Bari già durante la convalida dell'arresto effettuata in data 7 settembre 2011 e contestuale applicazione della misura cautelare provvisoria, era a conoscenza dell'evidente condizione ostativa alla concessione dell'estradizione quale l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 172 cod.pen., così come previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea di estradizione per cui la stessa non può essere accordata quando secondo la legislazione parte richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte. Detta conoscenza risultava senza possibilità di confusione dalle allegazioni documentate attraverso la produzione della comunicazione del 7 settembre 2011 da parte del ministero dell'Interno direzione centrale polizia criminale. Dunque, nel momento dell'applicazione provvisoria della misura cautelare nei confronti del ricorrente e comunque in un momento preventivo precedente alla celebrazione dell'udienza in cui il ricorrente aveva prestato il proprio consenso all'estradizione era già conosciuta e conoscibile l'impossibilità di procedere all'espulsione e l'insussistenza dei presupposti per la concreta applicazione provvisoria di una misura cautelare. Tanto chiarito appare chiaro che si sia in presenza di condizioni per il riconoscimento del diritto alla riparazione essendo stata accertata l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura cautelare in assenza a monte delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Col secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 625 bis cod.proc.pen. e l'errore di fatto della sentenza laddove avrebbe stabilito, contrariamente al dato storico acquisito, che il ricorrente contribuì al protrarsi della privazione della propria libertà personale. Osserva ricorrente che durante l'udienza tenutasi il 9 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 717 cod.proc.pen., il ricorrente aveva prestato inconsapevole consenso all'estradizione, consenso revocato, ai sensi dell'articolo 205 bis disp. att. cod.proc.pen. detta revoca venne espressa attraverso una dichiarazione dello stesso resa a modello 13 dell'istituto penitenziario, che sarebbe dovuta essere presente agli atti del fascicolo, in ogni caso la revoca sarebbe ampiamente ricavabile dall'istanza del difensore volte e dalle relative ordinanze ricettive. Da cui l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte laddove afferma che il ricorrente aveva contribuito col proprio contegno al protrarsi della privazione della propria libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi consentiti. L'art. 625 bis cod.proc.pen. prevede "a favore del condannato" la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. E' per tale ragione, ovvero appunto per la delimitazione espressamente operata dal legislatore degli effetti dell'istituto in capo al solo condannato, che questa Corte ha già ritenuto inammissibile il ricorso proposto, come nella specie, avverso sentenza della Corte di cassazione reiettiva del ricorso proposto nei confronti di ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ponendo condivisibilmente l'accento sul carattere tassativo della norma insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 3, n. 16659/08 del 06/12/2007, Accardo, Rv. 239858). Già dalla denominazione del ricorso disciplinato dall'art. 625 bis cod.proc.pen. — ricorso straordinario — è agevole dedurre che la interpretazione della relativa disciplina non può che essere interpretata in senso restrittivo secondo la dizione del legislatore con la tassativa esclusione di qualsivoglia interpretazione estensiva e meno che mai analogica. E ciò in coerenza, peraltro, con la regola che informa il sistema delle impugnazioni, caratterizzate dal principio della tassatività, ed essa deve valere a maggior ragione per un mezzo di impugnazione che il legislatore definisce " straordinario " (Sez. 4, n. 42725 del 2007 Rv 238302 che esclude la possibilità di interpretare analogicamente la norma sulla legittimazione ad agire). Con tale mezzo di impugnazione straordinaria, il condannato che lo propone si prefigge di correggere il provvedimento emesso dalla Corte Suprema e dunque dall'organo posto dall'ordinamento al vertice della organizzazione giudiziaria, le cui decisioni sono tendenzialmente caratterizzate dalla immodificabilità salvo il rimedio estremo della revisione della sentenza e dei rimedi straordinari quali il 625 bis cod.proc.pen. e 629 bis cod.proc.pen., E' evidente la ratio sottesa al rimedio straordinario e cioè la volontà di evitare che un errore commesso dalla massima istanza dell'ordinamento giudiziario possa risolversi in danno di colui il cui ricorso avverso una sentenza di condanna sia stato ingiustamente respinto per effetto di un errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione. In questa prospettiva si spiega la rigorosa delimitazione dei casi in cui può essere richiesta la correzione dei provvedimenti della Corte di c:assazione — errore materiale o di fatto — sia la precisazione che l'a legittimazione ad agire è riservata al solo condannato oltre che al Procuratore generale e salva la possibilità (art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen.) per la Corte Suprema di rilevare di ufficio l'errore materiale. Da cui l'affermazione secondo cui in terna di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625- bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01 e Sez. Un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 4. Quanto al caso concreto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, il soggetto "estradando" non è assimilabile al "condannato", indicato dall'art. 625-bis cod.proc.pen. quale unico possibile legittimato, poiché l'avallo a procedura estradizionale non produce effetti diretti, costituendo piuttosto decisione pregiudiziale e strumentale (Sez. 2, n. 29937 del 27/06/2007, Cura, Rv 237480; Sez. 2, n. 7946 del 09/02/2007, Tolocka, Rv. 235633 - 01, con riferimento al MAE Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Rv. 260854 - 01; Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Rv. 240717 - 01). All'assenza di legittimazione del ricorrente consegue l'inammissibilità del ricorso. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento della spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp