CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08776/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 18 aprile 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa risposta alla richiesta di riduzione della pena per il tentativo nella massima estensione possibile, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta con motivazione implicita, laddove (segnatamente, alla pag. 3 della sentenza impugnata), dato atto di come la condotta posta in essere dall'imputato, quale soggetto gravato da numerosi precedenti penali attestanti la sua pericolosità, fosse particolarmente odiosa, avendo egli sottratto beni di pregio (segnatamente 23 confezioni di salmone) non per provvedere alle sue necessità, ma per rimetterli in vendita, aveva in tale guisa spiegato come l'appellante non fosse meritevole di una più consistente riduzione della pena; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]