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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07782/2024

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I Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 855/2022 R.G. proposto da: A.m.a.m. - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PERSONA], RotellaPietro, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 525/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Messina emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina per il pagamento di euro 74.572,61, oltre accessori e spese, all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – AMAM – per la fornitura d’acqua di immobili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] in Messina, relativamente all’utenza 6383004.

Lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e chiedeva di essere autorizzatoa chiamare in causa i terzi cui erano stati trasferiti gli immobili, dei quali alcuni, una volta chiamati, si costituivano; contropartea sua volta si costituiva e insisteva nella sua pretesa, in subordine chiedendo la condanna della opponente per ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale con sentenza n. 1306/2018 rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e dichiarava altresì che lo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avanzare alcuna domanda verso i terzi chiamati per non avere questi stipulato alc un contratto con l’ANAM.

Lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva l’ANAM; resistevano altresì alcuni dei terzi chiamati.

Con sentenza n. 525/2021 la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo.

Motivava la decisione osservando che il gestore, pur avendo forma di società di capitali, erogava un servizio di natura pubblica, e pertanto richiamando Cass. sez. 3, 23 gennaio 2018 n. 1549, per cui il gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile deve stipulare con i fruitori del servizio, rispettando gli obblighi di forma previsti per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il contratto in forma scritta pena nullità.

Nel caso in esame il primo giudice aveva “ritenuto irrilevante l’omessa produzione del contratto scritto sul presupposto della mancata contestazione dell’erogazione della fornitura”; la corte territoriale ha però ritenuto inconferente il principio della non contestazione trattandosi di questione di forma scritta ad substantiam.

D’altronde il requisito di detta forma non sarebbe stato recuperabile neppure con il contratto stipulato dall’appellante, prima della istituzione dell’AMAM, con il Comune di Messina, dovendo la forma ad substantiam applicarsi anche alle eventuali successive modificazioni contrattuali, e comunque non sarebbe neppure stato provato che “il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite”, considerati i luoghi in cui si trovavano gli immobili.

Tutti gli altri motivi del gravame rimanevano pertanto assorbiti.

L’AMAMha presentato ricorso, articolato in cinque motivi; lo [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “contrasto con l’art. 1327 c.c. e della giurisprudenza” di legittimità. 1.1 Il giudice d’appello si sarebbe fondato sugli “errati presupposti che l’[OSCURATO:SOCIETA]., azienda speciale costituita in forma di società per azioni e gestore del servizio pubblico integrato della somministrazione di acqua potabile, sia una [OSCURATO:PERSONA]” e pertanto debba stipulare i contratti con forma scritta ad substantiam.

Questo confliggerebbe con S.U. 9 agosto 2018 n. 20684, per cuialle aziende speciali, in quanto dotate di natura imprenditoriale, non è imposta la forma scritta ad substantiam, potendo stipulare anche per facta concludentiao mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell’articolo 1327 c.c., vigendo nei suoi confronti “il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”.

E la ricorrente sarebbe proprio un’azienda speciale, per cui tra le parti sussisterebbe quantomeno un contratto concluso per facta concludentia. 1.2 Effettivamente S.U. 20684/2018 svincola dall’obbligo della forma scritta ad substantiam l’azienda speciale di ente pubblico territoriale; e ciò, peraltro, “in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta”, che costituisce il vero e proprio fondamento della libertà formale (cfr. da ultimo Cass. ord. sez.3, 3 dicembre 2021 n. 38321).

Tale requisito, dunque, avrebbe dovuto essere presente nel thema decidendumaffrontato dai giudici di merito.

Dal ricorso, nella illustrazione dello “svolgimentodel processo”, nulla emerge in tal senso; né dal motivo stesso si può evincere che in precedenza si fosse stato trattato questo profilo.Tantomeno, ciò non compare neppure - si osserva ad abundantiam , in quanto il ricorso deve essere autosufficiente -dalla sentenza impugnata.

Il motivo, pertanto, introduce un novum, il che lo rende inammissibile.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere “statuito in contrasto” con l’articolo 153 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.2.1 Si sostiene che “nessun ulteriore contratto concluso con la forma scritta doveva essere richiesto tra utente e ‘nuovo’ gestore del servizio idrico integrato”, poiché l’articolo 153 d.lgs. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che le attività e le passività relative al servizio idrico integrato venivano trasferite al gestore, subentrante nei relativi obblighi.

Si invoca giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia e si richiama l’articolo 3 dello Statuto della ricorrente stessa, che prevede tale subentro. 2.2 Se è vero che dalla sentenza stessa emerge che l’attuale ricorrente aveva effettuato un subentro ex lege da un contratto che era stato stipulato con l o [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Messinail 30 dicembre 1980, è altrettanto vero che la corte territoriale esclude a ciò ogni rilievo, in quanto dichiara che “neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite”, apparendo invece riguardante, secondo il giudice d’appello,immobili diversi.

Il motivo, pertanto, per essere accolto dovrebbe far superare un accertamento fattuale contrario del giudice d’appello , cosa che ovviamente il giudice di legittimità non può compiere.

La censura risulta quindi inammissibile.

3. Con il terzo motivo si lamenta che il giudizio d’appello si sarebbe svolto senza la regolare instaurazione del contraddittorio, con inammissibilità dell’appello e nullità della sentenza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 3.1 Si sostiene che l’atto d’appello non sarebbe stato notificato nei confronti di tutte le parti, nonostante che la sentenza della corte territoriale sarebbe stata resa, oltre che nei confronti dell’attuale ricorrente, anche nei confronti di altre settanta parti, di cui sei costituitesi in appello, le altre venendo dichiarate contumaci.

Ad alcune di queste, però, l’appellante non aveva“neanche tentato la notifica” - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, rendendo così non integro il contraddittorio.

Altri nove “destinatari”, per cui l’appellante si sarebbe avvalso dell’articolo 140 c.p.c., in realtà sarebbero deceduti oltre un anno prima (segue un elenco però di sette nomi con la data di decesso).

A ciò dovrebbe aggiungersi che, “esaminando le notifiche dell’atto di appello depositate”, queste effettivamente non sarebbero state compiute nei confronti di otto persone, di cui cinque sarebbero decedute, due sarebbero risultate sconosciute e una avrebbe rifiutato, senza che le notifiche fossero mai state rinnovate, così rendendo non integro il contraddittorio.

Per di più il giudice d’appello avrebbe dichiarato contumace [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituito, e non avrebbe indicato uno dei due omonimi [OSCURATO:PERSONA] “ai quali (entrambi) è stato notificato l’appello”.

Sussisterebbe pertanto (si invoca Cass. sez. 2, 28 marzo 2019 n. 8695) difetto di integrità del contraddittorio, non avendo il giudice disposto l’integrazione ex articolo 331 c.p.c., ciò cagionando nullità di tutto il secondo grado e della sentenza che lo ha concluso,rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 3.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non indica (né sono indicati nella premessa del ricorso) specificamente i documenti da cui risulterebbero tutti gli esiti non corretti delle varie notifiche in appello, a parte di un “All.9” che sembrerebbe riguardare esclusivamente certificati di morte.

Peraltro- si nota ad abundantiam - si tratta dei soggetti chiamati, e non come litisconsorti necessari, nel primo grado del giudizio dallo [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali non risulta che l’attuale ricorrente abbia proposto domand e .

Lo stesso ricorrente, nella illustrazione del motivo (pagina 8 del ricorso), osserva che la sentenza di primo grado aveva affermato che i terzi chiamati non avevano stipulato alcun contratto con l’AMAM, che nei loro confronti non aveva avanzato alcuna domanda, e che nel chiamarli in causa lo [OSCURATO:PERSONA] a sua volta non aveva “formulato nei confronti degli stessi una precisa domanda di pagamento, utente per utente”.

In ogni caso, si sarebbe quindi dinanzi ad un’evidente compresenza di cause scindibili, per cui, ex articolo 332 c.p.c., essendo ictu oculi decorsi i termini per proporre appello, non si sarebbe verificata alcuna nullità (e su questo ha correttamente argomentato la controricorrente).

4. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame di una circostanza decisiva, cioè della “effettiva esistenza del contratto di somministrazione di acqua concluso in forma scritta” tra le parti.4.1 Si richiama il passo della motivazione della sentenza cui già si è fatto riferimento per dirimere il secondo motivo, così integralmente riportandolo: “Peraltro, a prescindere dalla questione della vigenza del principio formalistico , neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite, riguardando immobili siti in S. [OSCURATO:PERSONA] lotto D ed E pal. nn. 23-24-24 (sic)-26-27-28-29-30-40-41 - 42, piuttosto che le palazzine nn. 10-11-12 del lotto C, via [OSCURATO:PERSONA]”.

Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe “correttamente valutato”una circostanza decisiva per il giudizio, stante l’effettiva esistenza del contratto in forma scritta concluso tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Messina relativo alle “palazzine di [OSCURATO:PERSONA] C Pal. 16,Pal. 10-11- 12”, presente agli atti .

Sarebbe quindi “evidente” che l’esistenza del contratto scritto si debba valutare al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, e non nella successiva fase dell’opposizione, e che pertanto il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere annullato per l’eccepita ma errata inesistenza del contratto scritto.

Inoltre sarebbero stati depositati (non si indica peraltro da chi) durante il giudizio d’appello “altri” contratti stipulati tra l’appellante e il Comune di Messina per dimostrare che l’appellante nello stesso periodo di quello oggetto di causa avrebbe concluso contratti scritti per tutte le palazzine edificate a Messina,e che lo [OSCURATO:PERSONA] per alcuna di queste avrebbe “mai pagato alcuna fattura di consumo”, indebitandosi verso l’attuale ricorrente per circa 10 milioni di euro. 4.2 A tacer d’altro, il motivo non è ben comprensibile: il giudice d’appello, nel trascritto passo censurato, si riferisce a due luoghi definiti rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA], eil motivo si avvale per censurar lo di una pretesa effettiva esistenza di un contratto scritto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Messina per “palazzine di [OSCURATO:PERSONA] C Pal. 16, Pal. 10-11-12”, presumibilmente volendo prospettare che questa sia la località di “via [OSCURATO:PERSONA]”.

Tuttavia talepretesa coincidenza non viene in alcun modo spiegata, né tantomeno provata, per cui il motivo risulta privo di autosufficienza.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. l’omesso esame della circostanza decisiva “rappresentata dalla domanda esperita dall’[OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per il caso in cui fosse stato annullato il decreto ingiuntivo impugnato”. 5.1 L’attuale ricorrente nella comparsa di costituzione in primo grado avrebbe chiesto in via subordinata la condanna ex articolo 2041 c.c. di controparte; domanda che sarebbe “stata ribadita nella memoria conclusionale ed in quella di replica sempre del giudizio di primo grado” e poi “espressamente reiterata nella comparsa di costituzione di risposta, nelle memorie conclusionalied in quelle di replica anche del giudizio di appello”, “non essendo contestata l’avvenuta fornitura di acqua e il suo consumo nella misura pari a quella fatturata dall’AMAM”, per cui,“indipendentemente dalla sorte che poteva avere il rapporto contrattuale intercorrente tra l’AMAM e l’[OSCURATO:PERSONA], questo andava comunque condannato al risarcimento del danno per ingiusto arricchimento”.

La domanda, però, non sarebbe stata esaminata nella sentenza qui impugnata. 5.2 A tacer d’altro, il motivo viene presentato come “violazione” dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., espressamente qualificando una domanda che sarebbe stata proposta come “una circostanza decisiva per il giudizio” non esaminata.

Si è dunque dinanzi ad un netto intrinseco errore di rito, e non ad una fattispecie dipossibile riqualificazione da parte del giudicante.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 855/2022 R.G. proposto da: A.m.a.m. - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:PERSONA], RotellaPietro, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 525/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Messina emetteva decreto ingiuntivo nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina per il pagamento di euro 74.572,61, oltre accessori e spese, all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – AMAM – per la fornitura d’acqua di immobili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] in Messina, relativamente all’utenza 6383004. Lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e chiedeva di essere autorizzatoa chiamare in causa i terzi cui erano stati trasferiti gli immobili, dei quali alcuni, una volta chiamati, si costituivano; contropartea sua volta si costituiva e insisteva nella sua pretesa, in subordine chiedendo la condanna della opponente per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale con sentenza n. 1306/2018 rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e dichiarava altresì che lo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avanzare alcuna domanda verso i terzi chiamati per non avere questi stipulato alc un contratto con l’ANAM. Lo [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva l’ANAM; resistevano altresì alcuni dei terzi chiamati. Con sentenza n. 525/2021 la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo. Motivava la decisione osservando che il gestore, pur avendo forma di società di capitali, erogava un servizio di natura pubblica, e pertanto richiamando Cass. sez. 3, 23 gennaio 2018 n. 1549, per cui il gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile deve stipulare con i fruitori del servizio, rispettando gli obblighi di forma previsti per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, il contratto in forma scritta pena nullità. Nel caso in esame il primo giudice aveva “ritenuto irrilevante l’omessa produzione del contratto scritto sul presupposto della mancata contestazione dell’erogazione della fornitura”; la corte territoriale ha però ritenuto inconferente il principio della non contestazione trattandosi di questione di forma scritta ad substantiam. D’altronde il requisito di detta forma non sarebbe stato recuperabile neppure con il contratto stipulato dall’appellante, prima della istituzione dell’AMAM, con il Comune di Messina, dovendo la forma ad substantiam applicarsi anche alle eventuali successive modificazioni contrattuali, e comunque non sarebbe neppure stato provato che “il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite”, considerati i luoghi in cui si trovavano gli immobili. Tutti gli altri motivi del gravame rimanevano pertanto assorbiti. L’AMAMha presentato ricorso, articolato in cinque motivi; lo [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “contrasto con l’art. 1327 c.c. e della giurisprudenza” di legittimità. 1.1 Il giudice d’appello si sarebbe fondato sugli “errati presupposti che l’[OSCURATO:SOCIETA]., azienda speciale costituita in forma di società per azioni e gestore del servizio pubblico integrato della somministrazione di acqua potabile, sia una [OSCURATO:PERSONA]” e pertanto debba stipulare i contratti con forma scritta ad substantiam. Questo confliggerebbe con S.U. 9 agosto 2018 n. 20684, per cuialle aziende speciali, in quanto dotate di natura imprenditoriale, non è imposta la forma scritta ad substantiam, potendo stipulare anche per facta concludentiao mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell’articolo 1327 c.c., vigendo nei suoi confronti “il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”. E la ricorrente sarebbe proprio un’azienda speciale, per cui tra le parti sussisterebbe quantomeno un contratto concluso per facta concludentia. 1.2 Effettivamente S.U. 20684/2018 svincola dall’obbligo della forma scritta ad substantiam l’azienda speciale di ente pubblico territoriale; e ciò, peraltro, “in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta”, che costituisce il vero e proprio fondamento della libertà formale (cfr. da ultimo Cass. ord. sez.3, 3 dicembre 2021 n. 38321). Tale requisito, dunque, avrebbe dovuto essere presente nel thema decidendumaffrontato dai giudici di merito. Dal ricorso, nella illustrazione dello “svolgimentodel processo”, nulla emerge in tal senso; né dal motivo stesso si può evincere che in precedenza si fosse stato trattato questo profilo.Tantomeno, ciò non compare neppure - si osserva ad abundantiam , in quanto il ricorso deve essere autosufficiente -dalla sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, introduce un novum, il che lo rende inammissibile. 2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere “statuito in contrasto” con l’articolo 153 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.2.1 Si sostiene che “nessun ulteriore contratto concluso con la forma scritta doveva essere richiesto tra utente e ‘nuovo’ gestore del servizio idrico integrato”, poiché l’articolo 153 d.lgs. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che le attività e le passività relative al servizio idrico integrato venivano trasferite al gestore, subentrante nei relativi obblighi. Si invoca giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia e si richiama l’articolo 3 dello Statuto della ricorrente stessa, che prevede tale subentro. 2.2 Se è vero che dalla sentenza stessa emerge che l’attuale ricorrente aveva effettuato un subentro ex lege da un contratto che era stato stipulato con l o [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Messinail 30 dicembre 1980, è altrettanto vero che la corte territoriale esclude a ciò ogni rilievo, in quanto dichiara che “neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite”, apparendo invece riguardante, secondo il giudice d’appello,immobili diversi. Il motivo, pertanto, per essere accolto dovrebbe far superare un accertamento fattuale contrario del giudice d’appello , cosa che ovviamente il giudice di legittimità non può compiere. La censura risulta quindi inammissibile. 3. Con il terzo motivo si lamenta che il giudizio d’appello si sarebbe svolto senza la regolare instaurazione del contraddittorio, con inammissibilità dell’appello e nullità della sentenza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 3.1 Si sostiene che l’atto d’appello non sarebbe stato notificato nei confronti di tutte le parti, nonostante che la sentenza della corte territoriale sarebbe stata resa, oltre che nei confronti dell’attuale ricorrente, anche nei confronti di altre settanta parti, di cui sei costituitesi in appello, le altre venendo dichiarate contumaci. Ad alcune di queste, però, l’appellante non aveva“neanche tentato la notifica” - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, rendendo così non integro il contraddittorio. Altri nove “destinatari”, per cui l’appellante si sarebbe avvalso dell’articolo 140 c.p.c., in realtà sarebbero deceduti oltre un anno prima (segue un elenco però di sette nomi con la data di decesso). A ciò dovrebbe aggiungersi che, “esaminando le notifiche dell’atto di appello depositate”, queste effettivamente non sarebbero state compiute nei confronti di otto persone, di cui cinque sarebbero decedute, due sarebbero risultate sconosciute e una avrebbe rifiutato, senza che le notifiche fossero mai state rinnovate, così rendendo non integro il contraddittorio. Per di più il giudice d’appello avrebbe dichiarato contumace [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituito, e non avrebbe indicato uno dei due omonimi [OSCURATO:PERSONA] “ai quali (entrambi) è stato notificato l’appello”. Sussisterebbe pertanto (si invoca Cass. sez. 2, 28 marzo 2019 n. 8695) difetto di integrità del contraddittorio, non avendo il giudice disposto l’integrazione ex articolo 331 c.p.c., ciò cagionando nullità di tutto il secondo grado e della sentenza che lo ha concluso,rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. 3.2 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non indica (né sono indicati nella premessa del ricorso) specificamente i documenti da cui risulterebbero tutti gli esiti non corretti delle varie notifiche in appello, a parte di un “All.9” che sembrerebbe riguardare esclusivamente certificati di morte. Peraltro- si nota ad abundantiam - si tratta dei soggetti chiamati, e non come litisconsorti necessari, nel primo grado del giudizio dallo [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali non risulta che l’attuale ricorrente abbia proposto domand e . Lo stesso ricorrente, nella illustrazione del motivo (pagina 8 del ricorso), osserva che la sentenza di primo grado aveva affermato che i terzi chiamati non avevano stipulato alcun contratto con l’AMAM, che nei loro confronti non aveva avanzato alcuna domanda, e che nel chiamarli in causa lo [OSCURATO:PERSONA] a sua volta non aveva “formulato nei confronti degli stessi una precisa domanda di pagamento, utente per utente”. In ogni caso, si sarebbe quindi dinanzi ad un’evidente compresenza di cause scindibili, per cui, ex articolo 332 c.p.c., essendo ictu oculi decorsi i termini per proporre appello, non si sarebbe verificata alcuna nullità (e su questo ha correttamente argomentato la controricorrente). 4. Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., l’omesso esame di una circostanza decisiva, cioè della “effettiva esistenza del contratto di somministrazione di acqua concluso in forma scritta” tra le parti.4.1 Si richiama il passo della motivazione della sentenza cui già si è fatto riferimento per dirimere il secondo motivo, così integralmente riportandolo: “Peraltro, a prescindere dalla questione della vigenza del principio formalistico , neanche è provato che il contratto del 1980 si riferisca proprio alla fornitura oggetto di lite, riguardando immobili siti in S. [OSCURATO:PERSONA] lotto D ed E pal. nn. 23-24-24 (sic)-26-27-28-29-30-40-41 - 42, piuttosto che le palazzine nn. 10-11-12 del lotto C, via [OSCURATO:PERSONA]”. Si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe “correttamente valutato”una circostanza decisiva per il giudizio, stante l’effettiva esistenza del contratto in forma scritta concluso tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Messina relativo alle “palazzine di [OSCURATO:PERSONA] C Pal. 16,Pal. 10-11- 12”, presente agli atti . Sarebbe quindi “evidente” che l’esistenza del contratto scritto si debba valutare al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo, e non nella successiva fase dell’opposizione, e che pertanto il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere annullato per l’eccepita ma errata inesistenza del contratto scritto. Inoltre sarebbero stati depositati (non si indica peraltro da chi) durante il giudizio d’appello “altri” contratti stipulati tra l’appellante e il Comune di Messina per dimostrare che l’appellante nello stesso periodo di quello oggetto di causa avrebbe concluso contratti scritti per tutte le palazzine edificate a Messina,e che lo [OSCURATO:PERSONA] per alcuna di queste avrebbe “mai pagato alcuna fattura di consumo”, indebitandosi verso l’attuale ricorrente per circa 10 milioni di euro. 4.2 A tacer d’altro, il motivo non è ben comprensibile: il giudice d’appello, nel trascritto passo censurato, si riferisce a due luoghi definiti rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA], eil motivo si avvale per censurar lo di una pretesa effettiva esistenza di un contratto scritto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Messina per “palazzine di [OSCURATO:PERSONA] C Pal. 16, Pal. 10-11-12”, presumibilmente volendo prospettare che questa sia la località di “via [OSCURATO:PERSONA]”. Tuttavia talepretesa coincidenza non viene in alcun modo spiegata, né tantomeno provata, per cui il motivo risulta privo di autosufficienza. 5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. l’omesso esame della circostanza decisiva “rappresentata dalla domanda esperita dall’[OSCURATO:SOCIETA]. di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per il caso in cui fosse stato annullato il decreto ingiuntivo impugnato”. 5.1 L’attuale ricorrente nella comparsa di costituzione in primo grado avrebbe chiesto in via subordinata la condanna ex articolo 2041 c.c. di controparte; domanda che sarebbe “stata ribadita nella memoria conclusionale ed in quella di replica sempre del giudizio di primo grado” e poi “espressamente reiterata nella comparsa di costituzione di risposta, nelle memorie conclusionalied in quelle di replica anche del giudizio di appello”, “non essendo contestata l’avvenuta fornitura di acqua e il suo consumo nella misura pari a quella fatturata dall’AMAM”, per cui,“indipendentemente dalla sorte che poteva avere il rapporto contrattuale intercorrente tra l’AMAM e l’[OSCURATO:PERSONA], questo andava comunque condannato al risarcimento del danno per ingiusto arricchimento”. La domanda, però, non sarebbe stata esaminata nella sentenza qui impugnata. 5.2 A tacer d’altro, il motivo viene presentato come “violazione” dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., espressamente qualificando una domanda che sarebbe stata proposta come “una circostanza decisiva per il giudizio” non esaminata. Si è dunque dinanzi ad un netto intrinseco errore di rito, e non ad una fattispecie dipossibile riqualificazione da parte del giudicante. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte