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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38704/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha unificato per continuazione il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del presente procedimento con il reato della stessa specie già giudicato con sentenza emessa in data 16/12/2020, nr 4930, e, ritenuto più grave il fatto di cui all'odierno processo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 3 mesi 3 di reclusione ed C 416 di multa (pena base per il più grave reato: anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 266 di multa, aumentata per la continuazione con il fatto già giudicato alla pena finale indicata); [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desumibili dai suoi reiterati precedenti penali, anche specifici, è incensurabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha unificato per continuazione il reato di furto in abitazione aggravato oggetto del presente procedimento con il reato della stessa specie già giudicato con sentenza emessa in data 16/12/2020, nr 4930, e, ritenuto più grave il fatto di cui all'odierno processo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 3 mesi 3 di reclusione ed C 416 di multa (pena base per il più grave reato: anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 266 di multa, aumentata per la continuazione con il fatto già giudicato alla pena finale indicata); [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale l'imputato lamenta violazione di legge in ordine alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato, desumibili dai suoi reiterati precedenti penali, anche specifici, è incensurabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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