CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 28213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15588/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' ALESSIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 7252/2019depositata il 11/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la cartella di pagamento n. 29520090000045350276 per IRPEF e IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001. 2. In particolare, la cartella recava l’iscrizione delle imposte relative ad avvisi di accertamento oggetto di impugnazioni accolte parzialmentee non ancora definite. 3. A fondamento dell’appello l’Agenzia ha insistito per l’inammissibilità del ricorso iniziale proposto soltanto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e non anche del concessionario. 4. [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Sicilia ha rigettato l’appello, osservando che i motivi di ricorso si incentravano sulla determinazione delle somme iscritte a ruolo e che doveva ravvisa rsi un errore nel calcolo del dovuto « non altrimenti emendabile»che con l’annullamento dell’atto. 5. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. 6.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo l’Agenziadeduce, in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in quanto mancava un preciso dettaglio del presunto errore nel calcolo del le somme indicate in cartella emessa in applicazione dell’art. 68 cit. , aggiungendo che, in ogni caso , la CTR non av rebbe do vuto annullare in toto la cartella ma avrebbe dovuto procedere all’annullamento parziale. 2. Il motivo è fondato. 3.La CTR erra laddove , rileva to «un evidente errore di calcolo delle somme iscritte a ruolo», osserva che « non sarebbe metodologicamente corretto confermare la validità della cartella»e provvede all’integrale annullamento dell’atto; infatti, se il vizio consiste nell’erronea determinazione del credito , essendo quello tributario un giudizio di “ annullamento – merito ” , il Giudice deve procedere al corretto accertamento del quantum , annullando l’atto per la parte eccedente il dovuto . In tal senso si è già espressa questa Corte, osservando che, « i n ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario» (Cass. n. 39660 del 2021; v. anche Cass. n. 29354 del 2020). 4.Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso , cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del