CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 1954
Cassazione n. 11476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1954 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 22 marzo 2021, la Corte di appello di Trieste ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo, denuncia il vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito si porrebbe in contrasto con le dichiarazioni rese dalle persone assunte a sommarie informazioni. Con il secondo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 29 cod. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto revocare la pena accessoria inflitta in primo grado, avendo rideterminato la pena principale in anni due e mesi otto di reclusione. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con nota del 15 febbraio 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso il certificato del Comune di Trieste che attesta che l'imputato è deceduto a Trieste il 22 gennaio 2023. Atteso che la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 28