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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26261/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, statuendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. invocata con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. L'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge e deve dunque ritenersi tardiva.

Infatti la sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2021 e il termine per il deposito della motivazione fissato dalla Corte in 60 giorni è stato rispettato, mentre il ricorso è stato presentato per via telematica solo il 29 marzo 2022, ben oltre, dunque il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p., risultando dunque e per l'appunto intempestivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, statuendo, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p. invocata con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. L'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge e deve dunque ritenersi tardiva. Infatti la sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2021 e il termine per il deposito della motivazione fissato dalla Corte in 60 giorni è stato rispettato, mentre il ricorso è stato presentato per via telematica solo il 29 marzo 2022, ben oltre, dunque il termine di cui all'art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p., risultando dunque e per l'appunto intempestivo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 26261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris