CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 47648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 16/05/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 25/02/2020 del Tribunale di Vercelli, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, riducendo a tre mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa a lui attribuito, è inammissibile in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello - come risulta dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente - con evidente interruzione della catena devolutiva, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali dispone espressamente l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così