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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33589/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

28/06/1988Consagra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Garieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mandaglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mandaglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Palmieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Palmieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pesce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Primerano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salerni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salerni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scarfò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stillitano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.

Inrelazione a [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento dell'effettoestensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della esclusione della aggravante oggettivadi cui all'art. 416 bis co. 6 cod. pen. con annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi in anniquattro e mesi sei di reclusione.uditiL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA],che chiede il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalerniAttilio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la conferma della sentenzaimpugnata e delle statuizioni civili ivi contenuteL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di StillitanoDomenico, che si riporta ai motivi di impugnazione e si associa alle conclusioni delProcuratore generaleL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, atteso l'effetto estensivooggettivo delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., per la rideterminazione della penaL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecco, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta integralmente ai motivi del ricorso, nonché, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, si riporta ai motivi del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], e, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Como, si riporta ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AttilioL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che si riporta nel resto al ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento dei motivi del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostituto processualedell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte dicassazione con sentenza n. 24273 del 28 febbraio 2025, ha parzialmente riformatola decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano emessaall’esito di giudizio abbreviato.Tale pronuncia aveva ritenuto provata la commissione di una serie di attivitàcriminose riconducibili all'infiltrazione della 'ndrangheta in territorio lombardo, trale province di Como e Varese, e facenti capo alle famiglie calabresi Ficarra eSalerni, operanti in collegamento con la casa-madre, la cui attività è estesa alsettore del traffico degli stupefacenti, anche in territorio elvetico, nonché asistematiche attività intimidatorie nei confronti di gruppi imprenditoriali della zona,dirette ad acquisire, anche attraverso meccanismi fraudolenti, il controllo e lagestione dei relativi settori economici.La Corte territoriale aveva parzialmente confermato tale pronuncia.A seguito di ricorso del Procuratore generale e degli imputati, la Prima Sezionepenale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione impugnatain relazione alle circostanze attenuanti generiche nonché in relazione a specifichecensure proposte dai singoli imputati.2.

Avverso tale sentenza sono stati proposti i ricorsi di seguito indicati, i qualisaranno sintetizzati nei limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L’imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 22) e 23)dell’imputazione, ha articolato cinque motivi di censura.Il ricorrente premette che la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, hanegato la concessione delle attenuanti generiche, riconosciute in primo grado,rideterminando la pena complessiva in anni 21 di reclusione, ridotti per il rito adanni 14 di reclusione.3.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e all’art. 62-bis cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe fondato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche sui medesimi argomenti utilizzati peraffermare la responsabilità dell’imputato, in tal modo disattendendo il principio didiritto espresso dalla sentenza rescindente, la quale ha affermato la necessità diuna valutazione concreta e individualizzata ai fini della concessione delle3.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanzestandardizzate per una pluralità di imputati, senza operare alcuna valutazionepersonalizzata, sicché la motivazione sarebbe meramente apparente.3.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62-bise 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione degli elementifavorevoli ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Inparticolare, la Corte di appello non avrebbe valutato il ruolo non apicale ricopertodal ricorrente all’interno dell’associazione, la mancanza di ulteriori precedentipenali rispetto a quelli considerati ai fini della recidiva, il comportamentoprocessuale corretto, l’assenza di condotte violente.3.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62-bise 99 cod. pen., nonché all’art. 3 Cost. e violazione del principio del ne bis in idemin relazione alla duplice valorizzazione del medesimo precedente penale di cuiall’art. 416-bis cod. pen., sia ai fini dell’aumento di pena per la recidiva, sia qualeelemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.3.5.

Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e99 cod. pen. e vizio di motivazione.

I giudici dell’appello avrebbero applicato larecidiva qualificata in modo meccanico, senza motivare le ragioni per cui i reatipregressi comportassero una valutazione di accentuata pericolosità dell’imputato.4.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L’imputato, condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 122), deducetre motivi di censura.4.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen.

La sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto statuitodalla sentenza rescindente, eludendo l’obbligo di una valutazione analitica emotivata in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Tale obbligo eratanto più cogente in quanto sul punto la Corte d’appello aveva ribaltato lastatuizione del giudice di primo grado, che aveva concesso all’imputato talicircostanze, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata.

Silamenta altresì la violazione dei principi normativi che presiedono alriconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omessodi considerare lo stato di incensuratezza del ricorrente, il suo ruolo marginale avutonell’unico episodio delittuoso, le peculiarità probatorie, costituite unicamente damessaggi criptati.La Corte territoriale avrebbe disatteso anche il principio di diritto dellasentenza rescindente relativo alla dosimetria della pena, confermando quella giàirrogata, ritenuta adeguata, senza alcun riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e con motivazione di mero stile.4.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al 50% del minimoedittale.

A fronte dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione,la sentenza impugnata avrebbe ribaltato la decisione di primo grado, negando lecircostanze attenuanti generiche, nonostante che non fossero emersi nuovielementi di fatto.

Inoltre, non avrebbe esplicitato le ragioni alla base dellaquantificazione della pena irrogata.4.3.

Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento tra la circostanza aggravante contestata di cui all’art. 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 e gli elementi di fatto che avrebbero potuto integrare lecircostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto prevalentel’aggravante suddetta senza motivare il giudizio di comparazione, mentre avrebbedovuto valutare gli elementi positivi emersi a carico dell’imputato.5.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputata è stata condannata in via definitiva per i reati di cui ai capi 1), 54),55), 56), 57) e 58) dell’imputazione.Con un’unica articolata censura, la ricorrente denuncia violazione di legge evizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze operatodalla sentenza impugnata.La ricorrente premette che la prima sentenza di appello, in accoglimento dellacensura dalla medesima svolta, aveva riconosciuto le attenuanti genericheprevalenti sulla contestata aggravante.

A seguito di ricorso del Procuratoregenerale, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio tale decisione.

La sentenzaimpugnata, pur richiamando i medesimi fatti valorizzati dalla precedentedecisione, è pervenuta ad un giudizio di equivalenza delle circostanze,determinando la pena in misura sensibilmente più elevata, senza tener conto delgiudizio espresso dalla precedente sentenza di appello e degli elementi dalla stessavalorizzati, omettendo altresì di motivare le ragioni di tale mutata valutazione.6.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per il reato di cui al capo122) dell’imputazione.Con un’unica articolata censura, il ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 580 cod. proc. pen.

Il ricorrente premette che la Corte dicassazione ha annullato con rinvio la prima decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generaleavverso la sentenza di primo grado, che aveva concesso a tutti gli imputati,indiscriminatamente, le attenuanti generiche.

La sentenza rescindente avevarilevato che la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., avrebbedovuto convertire il ricorso in appello, e valutarne l’ammissibilità in base aiparametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, peraltrotrascurando i rilievi svolti con la memoria depositata dall’imputato, haerroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal Procuratoregenerale, dal momento che essa violava i canoni fissati dall’art. 606 cod. proc.pen.Inoltre, la valutazione espressa dalla Corte territoriale ai fini del giudizio dibilanciamento delle circostanze sarebbe erronea, non avendo tenuto conto dellospecifico comportamento serbato dal ricorrente nella vicenda procedimentale eprocessuale.7.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 117)dell’imputazione.

La Corte territoriale, all’esito del giudizio di rinvio, ha confermatoaltresì la responsabilità in relazione al reato di cui al capo 104), escludendo laconcessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di censura.7.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 627 cod. proc. pen.

Il ricorrente premette che la Corte dicassazione, con la sentenza rescindente, aveva censurato la carenza assoluta dimotivazione della sentenza impugnata in relazione alla condotta partecipativaall’associazione di cui al capo 104), disponendo l’annullamento con rinvio eprecisando che gli ulteriori motivi dovevano ritenersi assorbiti e non preclusi.Violando il mandato della sentenza rescindente, la Corte territoriale avrebbeomesso di motivare l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e specificare lasua condotta partecipativa nell’associazione; inoltre non si sarebbe confrontatacon le censure difensive con cui si evidenziava che lo stesso non aveva preso parteai reati fine dell’associazione, nonché l’assenza di altri coimputati nella fattispeciecriminosa di cui era stato ritenuto responsabile, e la mancata partecipazione allechat criptate.7.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,travisamento della prova in ordine alla condotta associativa ascritta al ricorrente.La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su alcuneconversazioni intercettate e su un messaggio vocale su WhatsApp, riproducendo ilcommento ad esse relativo contenuto nell’informativa di reato, ovveroriproducendo acriticamente il contenuto delle conversazioni, senza fornireun’autonoma motivazione in ordine alle ragioni per cui dalle stesse emergerebbel’inserimento dell’imputato nel contesto associativo e senza tener conto dellecensure difensive svolte al riguardo.7.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di appello avrebbeomesso di affrontare la questione alla stessa rimessa dalla sentenza rescindentecon riguardo alla possibilità di correlare l’unico reato di cessione di stupefacentiascritto all’imputato al capo 117) con l’associazione a delinquere di cui al capo104), anche tenuto conto della circostanza che egli non è imputato per alcuno deireati fine del sodalizio criminoso.

Inoltre, non sarebbe dato comprendere su qualibasi la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente il legame del ricorrente conil cognato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di contatti tra i due.

Analogheconsiderazioni sono svolte rispetto agli asseriti legami con i coimputati AlessiTommaso e [OSCURATO:PERSONA].7.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente inordine alle condotte di approvvigionamento, vendita di stupefacenti e di risoluzionedei conflitti in favore dell’associazione.

Tali condotte si differenzierebbero siarispetto a quelle ritenute dalla sentenza di primo grado, sia a quelle contestate nelcapo di imputazione, ove si attribuiva all’imputato la condotta di procacciamentoa tutti i membri del sodalizio di telefonini criptati per ostacolare le indagini.7.5.

Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione pertravisamento della prova in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il rapportodi affinità tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo centralenell’associazione, non può ritenersi sufficiente per ritenere che egli fosse partecipedell’associazione.

Inoltre, l’inimicizia tra i due, richiamata anche dalla sentenzarescindente, era stata superata dalla Corte territoriale senza che vi fosse alcunaprova al riguardo.7.6.

Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenzaimpugnata avrebbe escluso la concessione delle attenuanti generiche in base aduna argomentazione illogica, omettendo di valorizzare gli elementi positivispecificamente dedotti dalla difesa.8.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 104), deducedue motivi di censura.8.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimentodella recidiva reiterata infraquinquennale, la quale sarebbe stata riconosciuta sullabase della mera lettura del certificato del casellario giudiziale, senza che ricorresseil presupposto della preventiva contestazione e il riconoscimento della recidivasemplice.8.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alriconoscimento della recidiva.

La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare ledichiarazioni spontanee rese dall’imputato, la natura dei precedenti penali da cuirisultava gravato (omesso versamento ritenute previdenziali, appropriazioneindebita e lesioni personali), nonché la loro risalenza nel tempo e il ruolo di merosupporto svolto nel contesto associativo.

Elementi, questi, che escluderebbero chela nuova condanna costituisca espressione di accentuata pericolosità delricorrente.Insufficiente sarebbe altresì la motivazione con riguardo al giudizio diequivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva.9.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 1), l’imputato denuncia,con un’unica articolata censura, violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen.

La Corte territoriale,giudicando in sede di rinvio, ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuantigeneriche senza considerare che al ricorrente è contestata una sola condotta esenza tenere in alcun conto le dichiarazioni ammissive della propria responsabilitàdal medesimo rese, così eludendo il mandato della sentenza rescindente.10.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 1), l’imputato proponedue motivi di censura.10.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen.

La Corte territoriale,giudicando in sede di rinvio, ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuantigeneriche senza considerare che il ricorrente era incensurato e senza operare unoscrutinio individualizzato, non distinguendo la sua posizione rispetto a quella deicoimputati, così eludendo il mandato della sentenza rescindente.10.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di esclusionedelle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata non avrebbechiarito l’apporto individuale del ricorrente né tenuto conto degli elementi del casoconcreto, accomunando la posizione dell’imputato a quella dei correi.11.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 93) e101) dell’imputazione.Propone un’unica censura, con cui denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravantecontestata, omettendo di valutare il ruolo effettivamente svolto dall’imputato, lasua incensuratezza, l’ammissione degli addebiti e lo svolgimento di attivitàlavorativa lecita.12.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per i reati di cui ai capi 104),106), 107), 112) e 118) dell’imputazione.12.1.

Il ricorso propone un’unica censura con cui si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen., 62-bis e133 cod. pen., 3 e 27 Cost.La Corte territoriale avrebbe escluso il riconoscimento delle circostanzeadattare l’entità della pena prevista per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, del quale l’imputato è stato ritenuto colpevole, al reale disvalore dei fatti.La sentenza impugnata, nel modificare le valutazioni espresse dal giudice di primogrado, avrebbe omesso di svolgere una motivazione rafforzata e non avrebbeconsiderato i plurimi elementi positivi ricorrenti nella specie, quali la ridottadimensione dell’associazione, l’incensuratezza dell’imputato e la sua giovane etàal momento dei fatti.12.2.

Con successiva memoria recante motivi nuovi, il ricorrente lamenta lamancata considerazione della giovane età al momento dei fatti, allorché avevasolo 21 anni; richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che individua nellecircostanze attenuanti generiche uno strumento di temperamento del rigore delsistema punitivo e denuncia l’omessa valutazione del comportamento positivotenuto post delictum dal ricorrente.13.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 1),20), 78), 80) e 120).Avverso la sentenza impugnata propone due censure.13.1.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.627 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

La sentenzarescindente aveva demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenzadell’esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio da valutarsi in concreto.La Corte territoriale, disattendendo il mandato, avrebbe operato una valutazionestereotipata fondata sulla gravità astratta del reato associativo e sui precedentipenali dell’imputato.

La motivazione, inoltre, sarebbe illogica e apparente,limitandosi a richiamare genericamente i precedenti penali dell’imputato, senzaoperare una valutazione individualizzata e senza tener conto dei plurimi elementipositivi.13.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 99cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva,avendo la Corte utilizzato formule stereotipate, senza alcuna specifica indicazionedei criteri utilizzati per determinare la misura dell’aumento della pena.14.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi 1), 20), 80) e 121).L’imputato propone due motivi di ricorso.14.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

La sentenzarescindente aveva demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenzadell’esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio da valutarsi in concreto.La Corte territoriale, disattendendo il mandato, avrebbe operato una valutazionestereotipata fondata sulla gravità astratta del reato associativo e sui precedentipenali dell’imputato.

La motivazione inoltre sarebbe meramente illogica eapparente, limitandosi a richiamare genericamente i precedenti penali, senzaoperare una valutazione individualizzata e senza tener conto dei plurimi elementipositivi.14.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 99cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva,avendo la Corte utilizzato formule stereotipate senza alcuna specifica indicazionedei criteri utilizzati per determinare la misura dell’aumento della pena.15.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato per il reato di cui al capo 122) dell’imputazione,propone due motivi di censura.15.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla esclusionedelle attenuanti generiche.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare imolteplici elementi positivi addotti dalla difesa, ed avrebbe mancato di esplicitareil ragionamento seguito per negare il beneficio concesso dal giudice di primo grado,utilizzando formule del tutto generiche.15.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato per il reato di cui all’art. 73d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 122).

La sentenza impugnata avrebbe determinatola pena base in 9 anni di reclusione e perciò in misura pari al minimo edittale,aumentato della metà, senza tuttavia fare alcun riferimento ai criteri di cui all’art.133 cod. pen., in tal modo disattendendo l’onere di motivazione che grava sulgiudice in misura tanto maggiore quanto più si discosti dal minimo edittale.16.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato per il reato di cui al capo 1), propone due motivi dicensura.16.1.

Il primo deduce violazione di legge in relazione all’art. 587 cod. proc.pen.

La Corte territoriale non avrebbe riconosciuto in favore del ricorrente l’effettoestensivo dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod.pen., la cui sussistenza era stata esclusa in relazione al reato associativo di cui alcapo 1).

Ciò avrebbe comportato la determinazione di un trattamentosanzionatorio deteriore rispetto ai concorrenti nel reato, dal momento che lasentenza impugnata aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalentia detta circostanza aggravante.16.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze operatosenza tener conto dell’effettivo disvalore del fatto.17.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato propone tre motivi di censura.17.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale non si sarebbe attenuta almandato rescindente, in forza del quale il giudice del rinvio doveva accertare sel’imputato avesse agito con finalità personale ovvero al fine di tutelare il creditore,operando una valutazione parcellizzata della fonte probatoria costituitadall’intercettazione della conversazione in data 5 marzo 2019 tra l’imputato eMartelletti Raffaele.17.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso.

A fondamento di tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto una conversazione tra soggetti terzi senza vagliarerigorosamente la credibilità e attendibilità intrinseca di tali soggetti e senzamotivare le conclusioni raggiunte.17.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Neldeterminare il trattamento sanzionatorio, allorché ha operato l’aumento per lacontinuazione in relazione al reato satellite giudicato con sentenza del 20 maggio2022, ha omesso di effettuare la riduzione per il rito abbreviato con cui detto reatoera stato giudicato.18.

Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] MassimoValenzisi [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui ai capi 93) e 101), proponeun’unica censura con cui deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzarispetto alle aggravanti contestate.

Nell’operare il giudizio di bilanciamento laCorte di appello avrebbe omesso di tener contro degli elementi positivi addottidalla difesa e di motivare al riguardo, in particolare quanto al buon comportamentoprocessuale tenuto dal ricorrente, la presenza di un unico precedente risalente a20 anni prima, il successivo comportamento lecito, nonché la resipiscenzadimostrata rendendo spontanee dichiarazioni.

La sentenza impugnata non avrebbedato conto dell’iter logico seguito e delle ragioni per cui aveva disatteso glielementi indicati dalla difesa.19.

Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 1), 22), 23),30), 93), 97), 99), 101) e 113), propone due motivi di censura.19.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe giustificato ildisconoscimento delle circostanze attenuanti generiche disattendendo il mandatorescindente, e fondando la decisione unicamente sull’unico precedente gravantesull’imputato, risalente al 2002, senza fornire una motivazione adeguata inrelazione ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.19.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 597cod. proc. pen. e al divieto di reformatio in pejus in relazione alla determinazionedell’aumento di pena per il reato satellite.

Mentre in primo grado tale aumento erastato determinato in anni 3 e mesi 4 di reclusione, la Corte d’appello – nonostantel’assenza di impugnazione del PM sul punto – ha determinato l’aumento in anni 3e mesi 6 di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Alla trattazione dei singoli ricorsi conviene premettere l’esame dellaquestione comune agli stessi, concernente il riconoscimento delle circostanze1.1.

A seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza di appello dispostodalla Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 24273 del 28 febbraio2025, la Corte territoriale è stata chiamata a rivalutare l’impugnazione propostadal Pubblico ministero avverso la sentenza del GUP con riguardo alla concessionegeneralizzata delle attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati.

Talericonoscimento era stato giustificato da quel giudice non sulla base di unavalutazione di meritevolezza in relazione ai singoli imputati, bensì per la ritenutanecessità di adeguare la pena alle singole realtà mafiose, esigenza non assicuratadai margini edittali della pena prevista dall’art. 416-bis cod. pen., il quale imponeun minimo edittale particolarmente elevato.

In sostanza, la concessioneindiscriminata delle attenuanti generiche era stata giustificata come necessaria alfine di assicurare la proporzionalità della pena.La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto fondate le censuresvolte al riguardo dal Pubblico ministero ed ha proceduto ad effettuare unavalutazione, caso per caso, con riguardo a ciascuna posizione individuale.1.2.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,«la ragion d’essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. èquella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevoleall'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari enon codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si èreso responsabile.Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere dataper scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritengadi escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza»(Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 – 01; Sez.

U, n. 20208 del25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione)Le attenuanti generiche, infatti, hanno anche la funzione di adeguare lasanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, al caso specificonella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità dellavicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, lapena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e dellafinalità rieducativa, di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruitàcostituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P.,Rv. 280639 – 01; Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165).Pertanto, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l’entità della pena aldisvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l’oneredi ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimentodi dette attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio dicomparazione con le circostanze aggravanti.La finalità mitigatoria del trattamento sanzionatorio propria delle circostanzecostituzionale, la quale ha affermato che funzione “naturale” di tali circostanze «èquella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all’esame delgiudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base direato; e non già quella di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittalistabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello cheordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (Corte costituzionale,sentenza n. 63 del 2022).È, pertanto, precluso al giudice utilizzare dette attenuanti per contrastare untrattamento sanzionatorio ritenuto in astratto sproporzionato.

Nell’ipotesi in cuiravvisi in astratto tale sproporzione, egli ha semmai il dovere di investire dellaquestione la Corte costituzionale, al fine di verificare se la pena sia proporzionataal disvalore del fatto illecito commesso, come esige l’art. 3 Cost. (Sez. 2, n. 5247del 15/10/2020, dep. 2021, cit.., in motivazione).1.3.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche non può mai essere dato per scontato o perpresunto, ma il giudice ha l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornireapposita e specifica motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementiche sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, cit.; Sez. 3, n. 35570 del30/05/2017, Di, Rv. 270694 - 01).

Di contro, l’esclusione di tale trattamentorisulta adeguatamente motivato allorché il giudice indichi le ragioni plausibili asostegno del rigetto della richiesta, facendo riferimento agli elementi ritenutidecisivi, senza che sia necessaria la specifica contestazione di quelli su cui larichiesta di concessione delle attenuanti generiche si fonda, né la considerazionedi tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, rimanendo questidisattesi o superati da detta valutazione (Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone, Rv 249163).Da tali considerazioni discende che l’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segno positivo, dallacui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993,Stelinato, Rv. 195339 - 01).Il loro riconoscimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto chepresuppone l’emersione ovvero l’allegazione di elementi idonei a fondare l’invocatamitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudicedi merito che, come si è detto, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prenderein considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partiovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenutidecisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazionedella personalità dell’agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit.,non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 20132/2022,Guccione, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nell’operare tale valutazione,il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).2.

Sempre con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, taluni ricorsihanno posto la questione relativa alla necessità di motivazione rafforzata pergiustificare il diniego, da parte del giudice di appello, delle circostanze concesse inprimo grado, ovvero per modificare in senso deteriore il giudizio di bilanciamentocon le circostanze aggravanti.2.1.

Il tema della motivazione rafforzata è stato affrontato da questa Corte dicassazione con riguardo all’ipotesi in cui la sentenza di appello riformi,ribaltandola, la pronuncia di assoluzione emessa dal giudice di primo grado.Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato in tal caso la necessità cheil giudice di appello fornisca una motivazione puntuale e adeguata, che dia unagiustificazione razionale della difforme conclusione adottata.

Il presuppostodell’onere di tale motivazione rafforzata è stato rinvenuto nella regola di giudiziodell’«oltre ogni ragionevole dubbio», sancita dall’art. 533, comma 1, cod. proc.pen., la quale costituisce espressione del principio costituzionale della presunzionedi non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

Questa correlazione imponeal giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativoogniqualvolta si trovi a riformare la decisione del primo grado, al fine di garantirela certezza della colpevolezza necessaria per una condanna.

Nel caso di riforma diuna sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementisopravvenuti, una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito inprimo grado e ritenuto insufficiente a fondare una pronuncia di colpevolezza, maoccorre una forza persuasiva maggiore, tale da far venire meno “ogni ragionevoledubbio”.Diversamente, nel caso di ribaltamento di una sentenza di condanna in sensoassolutorio, il giudice può limitarsi ad argomentare e giustificare la plausibilitàconcreta di ricostruzioni alternative del fatto ancorate alle risultanze processuali,e rappresentare l’esistenza di un ragionevole dubbio.

Tale asimmetria è inverogiustificata dalla diversità degli statuti probatori, dal momento che la condannapresuppone la certezza della colpevolezza, mentre ai fini dell’assoluzione èsufficiente un plausibile dubbio (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430, in motivazione; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679-01).Dunque, l’esigenza che il giudice di appello argomenti con una forzapersuasiva superiore la decisione di ribaltare la sentenza di assoluzione trovafondamento nella presunzione di non colpevolezza e nella regola del ragionevoledubbio, che di quel principio è espressione.Ne discende che detto onere non ricorre allorché il diverso giudizio espressodal giudice di appello attenga – come nel caso di specie – al trattamentosanzionatorio e ai vari elementi rilevanti ai fini della commisurazione giudizialedella pena, compreso dunque la sussistenza dei presupposti per la concessionedelle attenuanti generiche e il bilanciamento rispetto alle circostanze aggravanti.In tal caso, infatti, non viene in rilievo una differente valutazione dellaresponsabilità dell’imputato, ma la sussistenza o meno di elementi accidentali, dicircostanze appunto, che incidono sulla gravità del fatto o sulla capacità adelinquere dell’imputato e la cui valutazione rientra nei poteri discrezionali delgiudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cuiall'art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di meroarbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit.,non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 61 del11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015,Luparello, in motivazione).2.2.

A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel caso in esame, la decisionedella Corte territoriale non si è fondata su una valutazione degli elementi di fattodifferente rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, dal momento chequesto ha espressamente affermato di non aver svolto alcun apprezzamento inordine alla meritevolezza in concreto delle attenuanti generiche da parte diciascuno degli imputati, ma di aver fondato il riconoscimento di tali circostanze suuna valutazione astratta e generalizzata delle stesse «quale unico strumentolegale a disposizione del giudice per ampliare il margine edittale su cuiparametrare le pene in concreto».Le valutazioni espresse dai giudici dell’appello, invece, sono state fondatesull’analisi delle posizioni dei singoli imputati, attraverso un accertamento operatoin concreto della sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondatoe deve pertanto essere rigettato.3.1.

I motivi dal primo al quarto, in quanto tutti concernenti il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, sono infondati.La Corte di appello ha dato conto delle ragioni del diniego di dette circostanzecon una motivazione specifica e individualizzata, nella quale ha evidenziatol’esistenza di plurimi elementi ostativi attinenti sia alla gravità dei fatti, essendostato il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di partecipazione all’associazionemafiosa di cui al capo 1) e di plurime estorsioni contestate ai capi 22) e 23)dell’imputazione, sia alla personalità del medesimo, attestata dalla gravità deiprecedenti penali nonché dalla capacità a delinquere evidenziata dalla ripresa deicontatti con i sodali subito dopo la scarcerazione.Tale motivazione risulta puntualmente ancorata ai criteri di valutazionestabiliti dall’art. 133 cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o lasua irragionevolezza, tanto più che – secondo il costante insegnamento di questaCorte – al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudicepuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tal finesufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).3.2.

Deve, inoltre, essere esclusa la violazione del principio del ne bis in idem,denunciata dall’imputato in ragione della valorizzazione del precedente penale dacui egli risulta gravato sia ai fini del diniego delle attenuanti generiche sia dellacontestuale applicazione della recidiva.Questa Corte regolatrice ha in proposito affermato – con orientamento che ilCollegio condivide – che il giudice di merito può legittimamente valorizzare perentrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quantoil principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzarepiù volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi(Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01; Sez. 6, n.47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 – 01; Sez. 1, n. 8857 del07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409 – 01).3.3.

Il quinto motivo, concernente il riconoscimento della recidiva, èinfondato.Secondo la giurisprudenza, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice ètenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivodi riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardoalla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e algrado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livellodi omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ognialtro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gradodi colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenzadi precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01;Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez.3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 – 01).L’onere motivazionale gravante sul giudice può essere adempiuto ancheimplicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza dellacondotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, DeBellis, Rv. 272803 – 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 –01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 – 01).

Lagiurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, infatti, della legittimità delricorso alla motivazione implicita, la quale «si configura non già come idealtipostrutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione'esplicita', ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dalproporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinatastatuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sulpresupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermatoa riguardo della prima e quanto valevole per la seconda».

Invero, «nellamotivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo.Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsidi omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione» (Sez.

U,n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha riconosciuto la recidiva, dopoaver richiamato il precedente specifico gravante sull’imputato, la gravità dellecondotte poste in essere e la ripresa dei contatti con i correi subito dopo lascarcerazione.

Essa ha, dunque, implicitamente, ma chiaramente, valutato lapregressa condotta criminosa e la personalità dell’imputato, ritenendole indicativedi una perdurante inclinazione al delitto.4.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato.4.1.

Le censure concernenti il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, sviluppate nel primo e nel secondo motivo, sono infondate.In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.È necessario altresì richiamare quanto in precedenza affermato in ordine allainsussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata circa il diniego delriconoscimento delle circostanze in parola.Nella specie, la sentenza impugnata ha motivato la propria valutazionemediante il puntuale richiamo a specifici indici ostativi oggettivi, costituiti dallagravità delle condotte poste in essere dall’imputato, consistenti nell’attività diimportazione dall’estero di un rilevante quantitativo di cocaina, nell’organizzazionedi tale attività mediante l’uso di criptofonini e nella messa a disposizione di unavettura, appositamente predisposta per occultare lo stupefacente, nella raccoltatra i sodali del denaro necessario per l’acquisto della droga.

È stato altresìrimarcato il ruolo di primo piano rivestito dall’imputato, nonché l’intensità del doloevidenziata dalle modalità della condotta.Rispetto a tali molteplici elementi, la Corte territoriale ha evidentementeritenuto recessivo lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione, nonmanifestamente illogica, si sottrae, pertanto, alle generiche censure del ricorrente.4.2.

Sono infondati anche entrambi i profili di censura, svolti nel primo e nelsecondo motivo, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazionedella pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale,dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Nel caso in cui essa venga irrogata in misuraprossima al minimo edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica edettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cuiall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi espressioni che faccianocomunque riferimento all’equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez.1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco,Rv. 227685-01).Analogamente, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione delgiudice quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (ex multis,Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01).Nell’ipotesi in cui, invece, la pena base sia pari o superiore al medio edittaleè richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivielencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzionerieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013,Monterosso, Rv. 255153 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 -01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena per il reato dicui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in misura pari a 9 anni di reclusioneed euro 27.000 di multa, sicché essa si pone al di sotto della media edittale, laquale deve essere calcolata (non dimezzando il massimo edittale previsto per ilreato ma) dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (ex plurimisSez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).Pertanto, non si rendeva necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, considerato altresì che il parametro valutativo era desumibiledal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01), atteso che lasentenza impugnata ha specificamente indicato le ragioni della decisione, facendoriferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e precisamente, alla gravità dellacondotta, e all’intensità del dolo, richiamando gli elementi in precedenzaevidenziati.4.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente censura la decisione di appello per non aver operato un giudiziodi bilanciamento tra l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990 «e gli elementi di fatto che avrebbero potuto integrare le circostanzeNell’argomentare tale doglianza, l’imputato non si avvede della assoluta nonpertinenza del giudizio invocato.

Invero, questo costituisce l’esito della valutazioneche il giudice è chiamato ad operare nel caso in cui concorrano circostanzeaggravanti e circostanze attenuanti e che deve essere condotta alla luce dei criteridettati dall’art. 69 cod. pen.Orbene, nella fattispecie, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dellecircostanze attenuanti generiche, sicché ricorrendo solo l’aggravante di cui all’art.80, comma 2, d.P.R. n. 3099 del 1990, non esisteva alcun termine con cuibilanciarla.Piuttosto, gli elementi indicati dal ricorrente (incensuratezza, mancatocoinvolgimento nel ruolo di capo dell’associazione, ruolo marginale nell’unicaazione delittuosa), rientrando tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.,assumevano rilevanza ai fini della determinazione della pena e tuttavia, sono statiritenuti in parte recessivi rispetto alla gravità della condotta e all’intensità del dolo,e in parte insussistenti (è il caso del ruolo marginale nell’azione delittuosa, avendola Corte territoriale espressamente riconosciuto «il ruolo di estrema importanzarivestito nella vicenda dall’imputato»).5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.5.1.

La ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa laCorte di appello in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuantigeneriche.Queste, riconosciute in primo grado e ritenute equivalenti sulle contestateaggravanti, nel primo giudizio di appello erano state valutate come prevalenti.

Aseguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo dette circostanze, le ha valutate come equivalentiall’aggravante contestata.5.2.

La censura è infondata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,condiviso dal Collegio, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod.pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02), dovendoritenersi sufficiente motivazione quella che, per giustificare la soluzionedell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931 - 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale, operando una valutazione specifica ein concreto, ha ritenuto la ricorrente meritevole della concessione delle circostanzedella non rilevante capacità a delinquere della stessa, attestata dalla assenza diprecedenti penali (fatta eccezione che per un precedente in tema di evasione,definito con l’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen.), nonché dalla parzialeammissione di colpevolezza effettuata in udienza.

Il bilanciamento con lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in terminidi equivalenza è stato adeguatamente giustificato mediante il richiamo aglielementi valorizzati nell’impugnazione del Pubblico ministero e, specificamente, alcostante contributo assicurato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla vita dell’associazione,direttive impartite dal marito, [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi dell’articolazionedell’associazione mafiosa denominata «locale di [OSCURATO:PERSONA]», per larealizzazione del programma criminoso.Trattasi di motivazione che fornisce una giustificazione non irragionevole delgiudizio di equivalenza operato dalla sentenza impugnata, che, come tale, sisottrae alle censure della ricorrente.6.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 580cod. proc. pen.6.1.

Conviene premettere che la Corte di cassazione, con la sentenzarescindente, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che avevadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministeroavverso la sentenza emessa dal GUP all’esito del giudizio abbreviato.

Aveva quindimandato al giudice del rinvio di provvedere alla conversione del ricorso in appello,sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e,in caso di esito positivo del giudizio rescindente, di «adottare le statuizioniconseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli».La Corte territoriale, dando esecuzione a tale mandato, ha specificamenteverificato l’ammissibilità del ricorso, affermandone la sussistenza e richiamandosul punto la valutazione vincolante già espressa dalla sentenza rescindente, laquale aveva espressamente riconosciuto «tono di legittimità» alle doglianzeproposte dal Pubblico ministero.Tale valutazione va esente da censure.

Al riguardo non può che ribadirsiquanto già affermato dalla Prima Sezione penale di questa Corte, dal momento ilricorso della pubblica accusa poneva «il tema di diritto di stabilire se l’eventualeesigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio (che il GIP aveva posto agiustificazione del riconoscimento incondizionato delle attenuanti generiche),anziché essere apprezzata in concreto con riferimento alle posizioni processualiindividuali, potesse conseguire alla generale valutazione giudiziale dissenziente inordine alle astratte cornici edittali».Alla valutazione di ammissibilità del ricorso, la Corte territoriale ha quindicorrettamente fatto seguire l’esame sul merito delle censure, posto che, una voltaconcluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende lapropria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti allaformulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019,Alletto, Rv. 276739 - 01).La sentenza impugnata ha ritenuto fondate le doglianze, escludendo lapossibilità di una concessione generalizzata e astratta delle attenuanti generichee affermando invece la necessità di verificare in relazione a ciascuna posizioneindividuale la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 62-bis cod. pen.

Taleconclusione risulta inappuntabile per le considerazioni già svolte al precedenteparagrafo 1 da intendersi qui interamente richiamate.6.2.

Quanto, poi, alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] – condannato in viadefinitiva per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 – i giudici dell’appello, hanno confermato la concessionedelle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo meno rilevantesvolto dall’imputato nell’esecuzione del programma criminoso, e tuttavia hannoritenuto che le stesse non potessero valutarsi prevalenti sulla contestataaggravante in ragione di plurimi elementi negativi, costituiti sia dall’ingentequantitativo di stupefacente importato dalla Svizzera, sia delle sue caratteristiche(livello di purezza molto elevato), sia delle modalità dell’azione, connotata daparticolare professionalità e perciò attestante il collegamento stabile con ambientidel narcotraffico internazionale.

Trattasi di valutazione congrua e adeguatamentemotivata che pertanto risulta insindacabile in sede di legittimità.7.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini seguenti.7.1.

La sentenza rescindente aveva annullato con rinvio la prima sentenzadella Corte di appello in quanto non aveva preso in esame le doglianze espostenell’atto di gravame «concernenti la consumazione del reato di cui al capo 117)con l'apporto di soggetti ritenuti estranei al contesto associativo e la condottapartecipativa ascrittagli al capo 104), che richiede l'inserimento organico delricorrente nell'associazione, idoneo a determinare uno stabile rapporto sorretto,sul piano soggettivo, dalla coscienza e volontà di contribuire al mantenimento delsodalizio, di favorire la realizzazione del fine comune e di trarre profitto dalcommercio di droga».La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti dell’imputato, fondando le proprie valutazioni sulcontenuto di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emergevache l’imputato aveva fornito il proprio contributo al sodalizio criminoso.

Laconclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta meramente affermata,ma in realtà non dimostrata, dal momento che essa non ha spiegato, se non inmodo generico, come il contenuto delle richiamate conversazioni fosse significativodi una concreta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, e soprattuttoin che cosa si concretizzasse tale contributo, se non facendo un genericoriferimento all’approvvigionamento e alla vendita di stupefacenti, nonché alcontrollo del territorio, senza tuttavia chiarire come tale conclusione fossedesumibile dalle suddette intercettazioni.

La Corte territoriale non si è neppureconfrontata con il contenuto dell’imputazione, laddove la condotta ascritta aMandaglio era descritta in termini di cooperazione alla fornitura ai membri delsodalizio di telefoni cellulari criptati allo scopo di ostacolare l’attività di indagine.In tal modo i giudici dell’appello hanno nuovamente omesso di esaminare lespecifiche censure svolte con l’atto di gravame, disattendendo il mandato dellasentenza rescindente.7.2.

Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti ma non preclusi.7.3.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata conriguardo alla partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere di cuial capo 104), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che,8.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.8.1.

La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello svoltodall’imputato, ha escluso la sussistenza della recidiva reiterata specifica almedesimo contestata, ritenendo tuttavia sussistente la recidiva reiteratainfraquinquennale.Il ricorrente contesta tale conclusione sul rilievo della mancanza dellapreventiva contestazione e del previo riconoscimento giudiziale della recidivasemplice.La censura è destituita di fondamento.8.2.

La questione prospettata dal ricorrente è stata affrontata e decisa dalleSezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di recidivareiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione èsufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risultigravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi edespressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguatamotivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice(Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01).

Si è, tuttavia,precisato che in tal caso il giudice è tenuto a verificare se il nuovo reato possaritenersi sintomatico di un progressivo rafforzamento della determinazionecriminosa e dell’attitudine a delinquere del reo.

Attraverso tale valutazione, vieneinvero garantito il rispetto delle esigenze di verifica del presupposto sostanzialedella recidiva anche nel caso in cui manchi un precedente riconoscimento giudizialedella recidiva semplice.La Corte di appello di Milano si è attenuta a tali principi, avendospecificamente accertato la commissione di una pluralità di reati, la gravità dellecondotte e la prossimità temporale delle stesse al reato di cui [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile nel presente procedimento, ritenendo – con motivazioneimmune da illogicità – che tali elementi fossero espressione della maggiorepericolosità sociale dell’imputato.8.3.

Il secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della recidiva, èinfondato.Devono essere richiamate in proposito le considerazioni già svolte inprecedenza in ordine alla verifica cui il giudice è tenuto ai fini della rilevazione dellarecidiva, dovendo egli verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito siasintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno,alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale trai fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità dellaricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitàdel reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontroformale dell’esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010,Calibé, Rv. 247838 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano,Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270419 – 01).Nel caso in esame, la puntuale motivazione svolta dalla Corte territoriale inordine agli elementi considerati rilevanti ai fini del riconoscimento dell’aggravantein parola, e di cui si è dato conto al paragrafo precedente, determina l’infondatezzadella censura.Priva di pregio è altresì la doglianza concernente il giudizio di equivalenzadelle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva operato dallasentenza rescindente.

La Corte territoriale ha infatti dato conto delle ragioni dellavalutazione operata, escludendo che potessero ravvisarsi nella condottadell’imputato segnali di revisione critica, o elementi che consentissero di pervenirea una conclusione più favorevole.

Trattasi di motivazione adeguata e coerente che,come tale, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Invero, come già inprecedenza ricordato, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).9.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La censura formulata dal ricorrente, la quale si appunta sul mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è priva di pregio, dalmomento che la sentenza impugnata risulta ineccepibilmente argomentata,mediante il puntuale richiamo a specifici indici ostativi, congruamente valutati,rispetto ai quali è stato ritenuto recessivo ogni altro elemento.Valgono in proposito le considerazioni espresse al precedente paragrafo 1, daintendersi qui integralmente richiamate.Ad esse deve aggiungersi che, con riguardo alla posizione del ricorrente, lasentenza impugnata ha correttamente valorizzato degli indici di cui all’art. 133cod. pen., richiamando in particolare la tenacia con cui egli aveva perseguito ipropositi criminali, attestata dalle misure elusive predisposte per aggirarel’interdittiva antimafia da cui la sua società era stata attinta.

Irrilevanti, in quantoinconferenti, sono state poi valutate le dichiarazioni spontanee fatte perveniredall’imputato.Si deve in proposito ribadire che, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare sufficiente.10.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertantoessere rigettato.10.1.

La Corte territoriale ha motivato la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in considerazione sia dell’intensità del dolo, siadell’assenza di elementi di segno positivo valorizzabili della personalità delricorrente.

Essa ha considerato ostative le medesime condotte tenute anche dalfratello [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata valutata al paragrafo precedente),essendosi anch’egli attivato per aggirare l’interdittiva antimafia che aveva colpitola società; condotte ritenute, non irragionevolmente, espressione di una«pervicace volontà» nel perseguire i propositi criminosi.Trattasi di valutazione senz’altro individualizzata, benché comune a quellasvolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa l’identità degli elementi ostativivalorizzati per entrambi gli imputati.10.2.

Infondato risulta altresì, il profilo di censura con cui si lamenta il difettodi motivazione rafforzata ai fini del diniego del riconoscimento delle circostanzeprecedente paragrafo 2, da intendersi qui integralmente richiamate.11.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale contesta il giudizio dibilanciamento delle circostanze operato dalla Corte di appello, è infondato e devepertanto essere rigettato.La sentenza impugnata, pur confermando la concessione delle circostanzecomma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta valorizzando il ruolo avutonell’associazione dedita al narcotraffico dall’imputato, il quale svolgeva compiti dirilevante fiducia, essendo incaricato del ritiro e della vendita dello stupefacente.Deve ribadirsi che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicauna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacatodi legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione.Nel caso di specie, la valutazione operata dalla Corte di appello risulta logicae coerente, nonché congruamente motivata attraverso il richiamo agli elementiutilizzati, e pertanto risulta insindacabile in questa sede.12.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorrente ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche,lamentando in particolare l’omessa valorizzazione della sua giovane età almomento della commissione dei reati, nonché del positivo comportamento postdelictum dal medesimo tenuto.Devono in proposito essere richiamate le considerazioni svolte al paragrafo 1,alle quali occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, la motivazione resa dalla Corte di appello per giustificare la propriavalutazione risulta logica e adeguata.Invero, ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno la funzione diadeguare la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto concreto oggetto digiudizio, e non di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittali stabilitiin astratto dal legislatore, si osserva che, secondo l’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, la giovane età – pur a voler considerare tale quelladell’imputato, che, al momento della commissione dei fatti, aveva ventun annicompiuti – può essere un fattore attenuativo solo allorquando svolga un’effettivaincidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa.

Al riguardo devericordarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la “giovane età”dell’imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuantigeneriche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbiainfluito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturitàe capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon viverecivile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Pg c/ Gismondo, Rv. 278633 – 01; Sez.1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382), sicché è illegittima, la concessionefondata sul semplice e formale rilievo dell’età, quasi che a questa debbanonecessariamente conseguire dette attenuanti.Nella specie, la rilevanza dell’età dell’imputato al momento del fatto risultaimplicitamente ma chiaramente neutralizzata, nella valutazione operata dallaCorte territoriale, dallo specifico riferimento alla «caratura criminale» delmedesimo, attestata dal contributo fornito all’associazione criminosa finalizzataallo spaccio di stupefacenti, nonché dai plurimi reati fine commessi; elementi,questi, che la sentenza ha ritenuto non superati dalle condotte successivedell’imputato, evidenziate dal ricorso.

Tali considerazioni sono sufficienti agiustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la [OSCURATO:PERSONA] indicato le ragioni plausibili a sostegno del rigetto della richiesta,facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, e non essendo necessaria laspecifica contestazione di quelli su cui la richiesta di concessione delle attenuantigeneriche si fonda.Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, in quanto costituiscevalutazione di fatto, sostenuta da motivazione adeguata e completa, risultainsindacabile in questa sede di legittimità.13.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.13.1.

Il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, è infondato.La motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato la propriavalutazione, benché sintetica, è congrua e adeguata, nonché specifica, avendodato conto, con riguardo alla posizione dell’imputato, dell’esistenza di una pluralitàdi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ostativi alla concessione dellestereotipata, ha infatti valorizzato la pluralità di condotte delle quali [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile nel presente procedimento, tra cui diverse estorsioni, nonchéil ruolo non marginale dallo stesso ricoperto, consistente nell’impartire direttiveagli associati, elaborare strategie e azioni per il controllo del territorio e lapericolosità sociale attestata dalla sussistenza di diversi precedenti penali, ancheper reati in materia di stupefacenti e di armi.Le considerazioni svolte dai giudici del merito risultano sufficienti a giustificarela mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo essi indicato le ragioniplausibili a sostegno del rigetto della richiesta, facendo riferimento agli elementiritenuti decisivi, e non essendo necessaria la specifica contestazione di quelli sucui la richiesta di concessione delle attenuanti generiche si fonda, né laconsiderazione di tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,rimanendo questi disattesi o superati da detta valutazione.

Esse, pertanto,risultano insindacabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, cit.).13.2.

Il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento dellarecidiva, è infondato.La sentenza impugnata ha soddisfatto l’onere di motivazione sulla stessagravante (v. paragrafo 3.3) richiamando, a fondamento della conclusione cui èpervenuta, la sussistenza a carico dell’imputato di diversi precedenti penali, ancheper reati in tema di stupefacenti e armi, nonché gli ulteriori elementi valutati comeostativi alla concessione delle attenuanti generiche, ritenuti espressivi dellospessore criminale del [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue l’infondatezza della censura.14.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.14.1.

Il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, è infondato.La motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato la propriavalutazione, benché sintetica, è congrua e adeguata, nonché specifica, avendodato conto, con riguardo alla posizione dell’imputato, dell’esistenza di una pluralitàdi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ostativi alla concessione dellenell’associazione mafiosa di cui è stato riconosciuto partecipe, la commissione dicondotte estorsive per conseguire il controllo di commesse di trasporto, ladetenzione illecita di armi destinate al sodalizio, nonché la sussistenza diprecedenti penali per delitti in materia di immigrazione e contro il patrimonio.Trattasi di motivazione che tiene in adeguato conto le peculiarità dellacondotta del ricorrente, nonché la sua personalità, facendo riferimento aglielementi ritenuti decisivi per il diniego delle attenuanti generiche, non essendoperaltro necessaria la specifica contestazione di tutti gli elementi su cui la richiestadi concessione delle attenuanti generiche si fonda, né la considerazione di tutti glielementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, rimanendo questi disattesi osuperati da detta valutazione.14.2.

Il secondo motivo, concernente la recidiva, è infondato.La sentenza impugnata ha soddisfatto l’onere di motivazione sulla stessagravante (v. paragrafo 3.3) richiamando a fondamento della conclusione cui èpervenuta la sussistenza a carico dell’imputato di diversi precedenti penali, ancheper reati in tema di immigrazione e contro il patrimonio, nonché gli ulteriorielementi valutati come ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, ritenutiespressivi dello spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA].15.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.15.1.

Il primo motivo, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche,è infondato.La sentenza impugnata ha motivato in modo congruo le ragioni del diniego,alla luce della specifica posizione dell’imputato.

Ha, invero, evidenziato la gravitàdella condotta posta in essere, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] partecipato all’attività diimportazione in Svizzera di un quantitativo rilevante di stupefacente (11 kg dicocaina); tale condotta è stata valutata, in modo logico e coerente, come indicativadell’esistenza di contatti con ambienti di elevato spessore criminale, tanto in Italia,quanto all’estero, nonché della spiccata capacità a delinquere del ricorrente.Tale motivazione si sottrae alle censure svolte, dal momento che, come si ègià più volte rilevato, secondo l’orientamento indiscusso di questa Corteregolatrice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generichenon è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendotutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’obbligo di motivazionerafforzata, conseguente al disconoscimento delle circostanze attenuanti generichericonosciute invece dal giudice di primo grado.

Devono in proposito essereintegralmente richiamate le considerazioni svolte al precedente paragrafo

2.15.2. Il secondo motivo, concernente la determinazione della pena, èinfondato.Si è già in precedenza ricordato (paragrafo 4.2) che quando venga irrogatauna pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione del giudice (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.288953 - 01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena per il reato dicui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in misura pari a 9 anni di reclusioneed euro 27.000 di multa, sicché essa si pone al di sotto della media edittale.Pertanto, non si rendeva necessaria una motivazione dettagliata da parte delgiudice, considerato altresì che il parametro valutativo era desumibile dal testodella sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01) e, specificamente, dai plurimielementi valutati anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.16.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni diseguito precisate.L’imputato lamenta il mancato riconoscimento nei suoi confronti dell’effettoestensivo dell’impugnazione proposta dai due coimputati, concorrenti nelmedesimo reato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.16.1.

Occorre premettere che la Corte di cassazione, in accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato con rinvio laprima sentenza della Corte di appello con riguardo alla ritenuta sussistenza dellasuddetta aggravante.La decisione impugnata, all’esito del giudizio di rinvio, ha ritenuto che nonsussistevano elementi per ritenere dimostrata «la consapevolezza dei Palmieridella reimmissione di capitali acquisiti con metodo mafioso, anche alla luce deltentativo di questi ultimi di assumere il controllo diretto delle commesseSpumador, estromettendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Per tale ragione laCorte territoriale ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al sesto commadell’art. 416-bis cod. pen. nei confronti dei predetti.16.2.

Ciò premesso, si osserva che nel caso di accoglimento di un motivo diricorso per cassazione non esclusivamente personale, l’effetto estensivodell’impugnazione, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., giova anche ad altroricorrente, pur se nel giudizio di legittimità quest’ultimo non abbia impugnato ilpunto della decisione annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 34126 del05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 08; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti,Rv. 286939 – 02; Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258393– 01, nella quale la Corte ha ritenuto configurabile l’effetto estensivo conriferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanzaaggravante nei confronti di un concorrente nel reato).La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen. è stata uniformementeinterpretata come dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento trasoggetti in identica posizione taluno dei quali abbia con esito favorevole propostovalida impugnazione (Sez. 2, Sez. 2, n. 26771 del 25/03/2021, Biondillo, Rv.281551 – 01, che richiama Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2003, Manzi, Rv. 231242).Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il «fenomenoprocessuale dell’estensione dell’impugnazione (in processo plurisoggettivo per lostesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato nonimpugnante (o l’impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cuiall’articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di unevento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione,della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedottodall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto comerimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante,rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato» (Sez.

U, n. 9 del24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 – 01).16.3.

Nel caso in esame, si deve rilevare che la circostanza di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. riveste natura oggettiva (art. 70 cod. pen.).In tal senso, le Sezioni unite Iavarazzo hanno affermato che il perseguimentoda parte dei membri dell’associazione mafiosa dello scopo di penetrare in undeterminato settore della vita economica, cercando di influire sul mercatofinanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, leobiettiva dell’associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo caratterearmato.

In coerenza con tale natura, essa va riferita all’attività dell’associazionein quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe.

Pertanto,non è necessario, ai fini della sussistenza della circostanza, che il singolo associatosi interessi di finanziare con il provento dell’attività delittuosa, le attivitàeconomiche di cui l’associazione mafiosa intenda assumere o mantenere ilcontrollo (Sez.

U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 – 01).La natura oggettiva della circostanza comporta che, in applicazione dell’art.59, secondo comma, cod. pen., essa è valutabile a carico di tutti i componenti delsodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego diprofitti delittuosi, ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato dacolpa (Sez.

U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, cit.).16.4.

Nel caso di specie ricorrevano, dunque, i presupposti per l’operativitàdell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai coimputati PalmieriAlessandro e [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicchéla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., avrebbedovuto verificare se ricorrevano (o meno) anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] i presuppostiper l’applicazione dell’aggravante in parola.Ne consegue che, avendo omesso tale verifica, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano,limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma,cod. pen. contestata al capo 1) a carico del ricorrente.16.5.

Il restante motivo di censura resta assorbito, ma non precluso.17.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le ragioni di seguitospecificate.17.1.

Il primo motivo è infondato.La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello in relazione allaomessa valutazione della riqualificazione giuridica del reato di tentata estorsione,contestato al capo 21) dell’imputazione, nel reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni, mandando al giudice del rinvio di accertare se il ricorrente avesseagito «con finalità di profitto personale, o comunque per soddisfare un interesseproprio o di un soggetto diverso dal titolare del diritto di credito, oppure al solofine di tutelare l’interesse del creditore».La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto che, sulla basedel contenuto delle conversazioni intercettate, la condotta posta in essere dalValenzisi integrava gli estremi del reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen.

In talsenso ha valutato come determinante la circostanza che, nella conversazioneintercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in data 12 novembre 2018, l’imputato, nelminacciarlo al fine di farsi dare il denaro preteso, si era dichiarato estraneo allavicenda creditoria principale, e aveva affermato di aver già ricevuto un compensoper l’attività di esazione svolta.

Analogamente, nella telefonata intercorsa conRaffaele Martelletti il 5 marzo 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] minacciava l’interlocutoreallo scopo di ottenere il pagamento di ingenti somme di denaro, dal tenore dellaconversazione, la Corte territoriale ha desunto che egli agiva per un profittopersonale.La valutazione espressa dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure delricorrente.Invero, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma1,lett. e) cod. proc. pen., nell’apprezzamento delle fonti di prova, il compito delgiudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti,di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicatole regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato lascelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).Dall’affermazione ormai costante di questo principio, discende che esula daipoteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione delprovvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, inordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché talegiudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice,accertando se quest’ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioniche lo hanno condotto ad emettere la decisione.Con specifico riguardo all’interpretazione e alla valutazione del contenuto difatti comunicativi, questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che essacostituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice dimerito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se nonnei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cuiesse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 –

01. Si veda altresì, direcente, Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01).Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dato applicazione al mandatodella sentenza rescindente, dando conto, con motivazione sintetica, ma logica eadeguata, degli elementi desunti dalle conversazioni intercettate, interpretati inmodo non manifestamente illogico, sulla base dei quali ha ritenuto che l’imputatoaveva posto in essere le condotte minatorie al fine di perseguire un profittopersonale, o comunque per soddisfare un interesse proprio, e che pertanto esseintegravano il reato di tentata estorsione.17.2.

Il secondo motivo, concernente l’aggravante del metodo mafioso, èinfondato.La censura si appunta esclusivamente sulla interpretazione del contenutodelle conversazioni intercettate, e sull’omesso accertamento della credibilitàsoggettiva e attendibilità intrinseca dei dialoganti, sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente l’aggravante contestata.La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, a differenza di quantoaffermato dal ricorrente, è fondata sull’interpretazione delle affermazioni fatte dalPerugini, persona offesa dal reato, nel corso di una conversazione intervenuta conGiovanni Gennarelli – di cui viene riportato un ampio stralcio – nella quale ilPerugini aveva affermato di sapere a quale gruppo appartenesse [OSCURATO:PERSONA].

Da taleconversazione è emersa anche la reazione che tale consapevolezza avevaprovocato nella vittima, la quale era conoscenza del fatto che l’imputato erapersona di «una certa parte, di un certo gruppo, che so che è una persona che varispettata che non si scherza».

I giudici dell’appello hanno, inoltre, valorizzato ilcontesto ambientale in cui si erano svolti i fatti, caratterizzato da pesantiinfiltrazioni della criminalità organizzata, nonché il comportamento dell’imputatoche si era ripetutamente presentato presso l’abitazione dell’ex moglie del Peruginiper ottenere il denaro preteso e che, unitamente alle minacce rivolte, è statoritenuto «evocativo del comportamento tipico delle organizzazioni criminali distampo mafioso».Trattasi di motivazione solida e coerente, espressiva di un analitico esamedegli elementi di valutazione e conoscenza emersi, che non risulta intaccata dallecensure difensive.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, quando lasentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle qualiabbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio dimerito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteriinaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01).17.3.

Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel determinare l’aumento dipena per il reato satellite, giudicato con sentenza della Corte di appello di Milanoin data 20 maggio 2002, non avrebbe operato la riduzione per il rito, ai sensidell’art. 442 cod. proc. pen.La censura difetta del necessario requisito dell’autosufficienza dal momentoche il ricorrente non ha allegato al ricorso detta sentenza, in tal modo nonconsentendo a questa Corte di verificare se la pronuncia richiamata fosse stataeffettivamente emessa all’esito di giudizio abbreviato, così come affermato dalricorrente, né risultando tale circostanza dal certificato del casellario giudiziale.18.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertantoessere rigettato.Le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul giudizio di equivalenzaoperato dalla Corte territoriale tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 74,comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e della recidiva e le circostanze attenuantigeneriche.La sentenza impugnata, dopo aver evidenziato gli elementi che deponevanoper il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha escluso che queste potesseroritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, non rinvenendo elementi chepotessero portare ad una valutazione diversa.

Trattasi di motivazione adeguata econgrua, tenuto conto che – come si è già in precedenza rilevato – il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poterevalutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità,ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838– 02) e che a tal fine deve ritenersi sufficiente motivazione quella che pergiustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).19.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguitospecificati.19.1.

Il primo motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 627 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione al disconoscimento delle circostanzeValgono in proposito le considerazioni già svolte al paragrafo 1, da intendersiintegralmente richiamate.Nella specie, la Corte territoriale ha valutato plurimi elementi attinenti nonsolo ai precedenti penali per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché perreati in materia di stupefacenti da cui il ricorrente risultava gravato, ma anche laposizione di rilievo dal medesimo ricoperta all’interno dell’associazione mafiosa,avendo assunto il ruolo di capo della stessa dopo che il fratello era stato arrestato,partecipando alla gestione e alla vendita dello stupefacente.

In tal modo, lasentenza impugnata, con motivazione non contraddittoria né manifestamenteillogica, ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche econcernenti la gravità del fatto nonché la elevata capacità a delinquere, rispettoalle quali ogni altro è stato valutato recessivo.19.2.

Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del divieto direformatio in pejus in relazione alla determinazione dell’aumento di pena per ireati satellite, è fondato.Il giudice di primo grado, nel quantificare la pena, con riguardo ai reatisatellite in relazione ai quali era stata riconosciuta la continuazione con il reato dicui al capo 1) ritenuto più grave, aveva operato un aumento complessivo pari adanni tre e mesi quattro di reclusione.La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha escluso la concedibilitàdelle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato e haconseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, quantificando lapena base per il reato di cui al capo 1) in 20 anni di reclusione, aumentata di annidue per la recidiva; ha poi operato l’aumento per la continuazione con i reatisatellite in misura complessiva pari a tre anni e sei mesi di reclusione, e perciò inmisura superiore a quella determinata dal GUP.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto direformatio in peius vale in ogni stato e grado del giudizio, sicché una voltaconseguita dall’imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, indifetto di puntuale impugnazione del Pubblico ministero, modificarsi tale posizione.Si è perciò affermato che viola il suddetto divieto il giudice di appello che, inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M.esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudiziodi primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiorea quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativadelle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento (Sez. 6, n. 41625 del07/10/2009, Tfara, Rv. 245015 - 01).Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena perla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.20.

L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento dellasentenza impugnata da:[OSCURATO:PERSONA], quanto alla partecipazione alla associazione perdelinquere di cui al capo 104, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano;[OSCURATO:PERSONA], quanto all'effetto estensivo dell'impugnazionelimitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co. 6 cod. pen.contestata al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano;[OSCURATO:PERSONA], quanto alla determinazione degli aumenti di pena per lacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Milano.I ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con condanna deglistessi al pagamento delle spese processuali.21.

Atteso l’oggetto della presente pronuncia, nella quale non vengono inrilievo censure incidenti sulla posizione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., non vaaccolta la relativa richiesta di condanna degli imputati alla rifusione delle spese insuo favore.

In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento delricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla partecivile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nelgiudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo allarifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv.279514; conf. da ultimo, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv.280519).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto allapartecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo 104, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto all'effettoestensivo dell'impugnazione limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall'art. 416 bis co. 6 cod. pen. contestata al capo 1, con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Milano.Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto alladeterminazione degli aumenti di pena per la continuazione, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta i ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConsagraCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalmieriVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarfòGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali.

Nulla per la parte civile.Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/06/1988Consagra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Garieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mandaglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mandaglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Palmieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Palmieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pesce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Primerano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salerni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salerni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scarfò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stillitano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valenzisi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. Inrelazione a [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento dell'effettoestensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della esclusione della aggravante oggettivadi cui all'art. 416 bis co. 6 cod. pen. con annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi in anniquattro e mesi sei di reclusione.uditiL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA],che chiede il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalerniAttilio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la conferma della sentenzaimpugnata e delle statuizioni civili ivi contenuteL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di StillitanoDomenico, che si riporta ai motivi di impugnazione e si associa alle conclusioni delProcuratore generaleL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, atteso l'effetto estensivooggettivo delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., per la rideterminazione della penaL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecco, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta integralmente ai motivi del ricorso, nonché, in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, si riporta ai motivi del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], e, in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Como, si riporta ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AttilioL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che si riporta nel resto al ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheinsiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore [OSCURATO:PERSONA], che insisteper l'accoglimento dei motivi del ricorsoL’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualità di sostituto processualedell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte dicassazione con sentenza n. 24273 del 28 febbraio 2025, ha parzialmente riformatola decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano emessaall’esito di giudizio abbreviato.Tale pronuncia aveva ritenuto provata la commissione di una serie di attivitàcriminose riconducibili all'infiltrazione della 'ndrangheta in territorio lombardo, trale province di Como e Varese, e facenti capo alle famiglie calabresi Ficarra eSalerni, operanti in collegamento con la casa-madre, la cui attività è estesa alsettore del traffico degli stupefacenti, anche in territorio elvetico, nonché asistematiche attività intimidatorie nei confronti di gruppi imprenditoriali della zona,dirette ad acquisire, anche attraverso meccanismi fraudolenti, il controllo e lagestione dei relativi settori economici.La Corte territoriale aveva parzialmente confermato tale pronuncia.A seguito di ricorso del Procuratore generale e degli imputati, la Prima Sezionepenale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione impugnatain relazione alle circostanze attenuanti generiche nonché in relazione a specifichecensure proposte dai singoli imputati.2. Avverso tale sentenza sono stati proposti i ricorsi di seguito indicati, i qualisaranno sintetizzati nei limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L’imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1), 22) e 23)dell’imputazione, ha articolato cinque motivi di censura.Il ricorrente premette che la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, hanegato la concessione delle attenuanti generiche, riconosciute in primo grado,rideterminando la pena complessiva in anni 21 di reclusione, ridotti per il rito adanni 14 di reclusione.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e all’art. 62-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe fondato il diniegodelle circostanze attenuanti generiche sui medesimi argomenti utilizzati peraffermare la responsabilità dell’imputato, in tal modo disattendendo il principio didiritto espresso dalla sentenza rescindente, la quale ha affermato la necessità diuna valutazione concreta e individualizzata ai fini della concessione delle3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanzestandardizzate per una pluralità di imputati, senza operare alcuna valutazionepersonalizzata, sicché la motivazione sarebbe meramente apparente.3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62-bise 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione degli elementifavorevoli ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inparticolare, la Corte di appello non avrebbe valutato il ruolo non apicale ricopertodal ricorrente all’interno dell’associazione, la mancanza di ulteriori precedentipenali rispetto a quelli considerati ai fini della recidiva, il comportamentoprocessuale corretto, l’assenza di condotte violente.3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 62-bise 99 cod. pen., nonché all’art. 3 Cost. e violazione del principio del ne bis in idemin relazione alla duplice valorizzazione del medesimo precedente penale di cuiall’art. 416-bis cod. pen., sia ai fini dell’aumento di pena per la recidiva, sia qualeelemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.3.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e99 cod. pen. e vizio di motivazione. I giudici dell’appello avrebbero applicato larecidiva qualificata in modo meccanico, senza motivare le ragioni per cui i reatipregressi comportassero una valutazione di accentuata pericolosità dell’imputato.4. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]L’imputato, condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 122), deducetre motivi di censura.4.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto statuitodalla sentenza rescindente, eludendo l’obbligo di una valutazione analitica emotivata in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale obbligo eratanto più cogente in quanto sul punto la Corte d’appello aveva ribaltato lastatuizione del giudice di primo grado, che aveva concesso all’imputato talicircostanze, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata. Silamenta altresì la violazione dei principi normativi che presiedono alriconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omessodi considerare lo stato di incensuratezza del ricorrente, il suo ruolo marginale avutonell’unico episodio delittuoso, le peculiarità probatorie, costituite unicamente damessaggi criptati.La Corte territoriale avrebbe disatteso anche il principio di diritto dellasentenza rescindente relativo alla dosimetria della pena, confermando quella giàirrogata, ritenuta adeguata, senza alcun riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e con motivazione di mero stile.4.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al 50% del minimoedittale. A fronte dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione,la sentenza impugnata avrebbe ribaltato la decisione di primo grado, negando lecircostanze attenuanti generiche, nonostante che non fossero emersi nuovielementi di fatto. Inoltre, non avrebbe esplicitato le ragioni alla base dellaquantificazione della pena irrogata.4.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento tra la circostanza aggravante contestata di cui all’art. 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 e gli elementi di fatto che avrebbero potuto integrare lecircostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe ritenuto prevalentel’aggravante suddetta senza motivare il giudizio di comparazione, mentre avrebbedovuto valutare gli elementi positivi emersi a carico dell’imputato.5. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputata è stata condannata in via definitiva per i reati di cui ai capi 1), 54),55), 56), 57) e 58) dell’imputazione.Con un’unica articolata censura, la ricorrente denuncia violazione di legge evizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze operatodalla sentenza impugnata.La ricorrente premette che la prima sentenza di appello, in accoglimento dellacensura dalla medesima svolta, aveva riconosciuto le attenuanti genericheprevalenti sulla contestata aggravante. A seguito di ricorso del Procuratoregenerale, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio tale decisione. La sentenzaimpugnata, pur richiamando i medesimi fatti valorizzati dalla precedentedecisione, è pervenuta ad un giudizio di equivalenza delle circostanze,determinando la pena in misura sensibilmente più elevata, senza tener conto delgiudizio espresso dalla precedente sentenza di appello e degli elementi dalla stessavalorizzati, omettendo altresì di motivare le ragioni di tale mutata valutazione.6. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per il reato di cui al capo122) dell’imputazione.Con un’unica articolata censura, il ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione all’art. 580 cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la Corte dicassazione ha annullato con rinvio la prima decisione della Corte d’appello, nellaparte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generaleavverso la sentenza di primo grado, che aveva concesso a tutti gli imputati,indiscriminatamente, le attenuanti generiche. La sentenza rescindente avevarilevato che la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., avrebbedovuto convertire il ricorso in appello, e valutarne l’ammissibilità in base aiparametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, peraltrotrascurando i rilievi svolti con la memoria depositata dall’imputato, haerroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal Procuratoregenerale, dal momento che essa violava i canoni fissati dall’art. 606 cod. proc.pen.Inoltre, la valutazione espressa dalla Corte territoriale ai fini del giudizio dibilanciamento delle circostanze sarebbe erronea, non avendo tenuto conto dellospecifico comportamento serbato dal ricorrente nella vicenda procedimentale eprocessuale.7. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 117)dell’imputazione. La Corte territoriale, all’esito del giudizio di rinvio, ha confermatoaltresì la responsabilità in relazione al reato di cui al capo 104), escludendo laconcessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di censura.7.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 627 cod. proc. pen. Il ricorrente premette che la Corte dicassazione, con la sentenza rescindente, aveva censurato la carenza assoluta dimotivazione della sentenza impugnata in relazione alla condotta partecipativaall’associazione di cui al capo 104), disponendo l’annullamento con rinvio eprecisando che gli ulteriori motivi dovevano ritenersi assorbiti e non preclusi.Violando il mandato della sentenza rescindente, la Corte territoriale avrebbeomesso di motivare l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e specificare lasua condotta partecipativa nell’associazione; inoltre non si sarebbe confrontatacon le censure difensive con cui si evidenziava che lo stesso non aveva preso parteai reati fine dell’associazione, nonché l’assenza di altri coimputati nella fattispeciecriminosa di cui era stato ritenuto responsabile, e la mancata partecipazione allechat criptate.7.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,travisamento della prova in ordine alla condotta associativa ascritta al ricorrente.La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su alcuneconversazioni intercettate e su un messaggio vocale su WhatsApp, riproducendo ilcommento ad esse relativo contenuto nell’informativa di reato, ovveroriproducendo acriticamente il contenuto delle conversazioni, senza fornireun’autonoma motivazione in ordine alle ragioni per cui dalle stesse emergerebbel’inserimento dell’imputato nel contesto associativo e senza tener conto dellecensure difensive svolte al riguardo.7.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello avrebbeomesso di affrontare la questione alla stessa rimessa dalla sentenza rescindentecon riguardo alla possibilità di correlare l’unico reato di cessione di stupefacentiascritto all’imputato al capo 117) con l’associazione a delinquere di cui al capo104), anche tenuto conto della circostanza che egli non è imputato per alcuno deireati fine del sodalizio criminoso. Inoltre, non sarebbe dato comprendere su qualibasi la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente il legame del ricorrente conil cognato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di contatti tra i due. Analogheconsiderazioni sono svolte rispetto agli asseriti legami con i coimputati AlessiTommaso e [OSCURATO:PERSONA].7.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente inordine alle condotte di approvvigionamento, vendita di stupefacenti e di risoluzionedei conflitti in favore dell’associazione. Tali condotte si differenzierebbero siarispetto a quelle ritenute dalla sentenza di primo grado, sia a quelle contestate nelcapo di imputazione, ove si attribuiva all’imputato la condotta di procacciamentoa tutti i membri del sodalizio di telefonini criptati per ostacolare le indagini.7.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione pertravisamento della prova in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il rapportodi affinità tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo centralenell’associazione, non può ritenersi sufficiente per ritenere che egli fosse partecipedell’associazione. Inoltre, l’inimicizia tra i due, richiamata anche dalla sentenzarescindente, era stata superata dalla Corte territoriale senza che vi fosse alcunaprova al riguardo.7.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 62-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenzaimpugnata avrebbe escluso la concessione delle attenuanti generiche in base aduna argomentazione illogica, omettendo di valorizzare gli elementi positivispecificamente dedotti dalla difesa.8. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 104), deducedue motivi di censura.8.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimentodella recidiva reiterata infraquinquennale, la quale sarebbe stata riconosciuta sullabase della mera lettura del certificato del casellario giudiziale, senza che ricorresseil presupposto della preventiva contestazione e il riconoscimento della recidivasemplice.8.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alriconoscimento della recidiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare ledichiarazioni spontanee rese dall’imputato, la natura dei precedenti penali da cuirisultava gravato (omesso versamento ritenute previdenziali, appropriazioneindebita e lesioni personali), nonché la loro risalenza nel tempo e il ruolo di merosupporto svolto nel contesto associativo. Elementi, questi, che escluderebbero chela nuova condanna costituisca espressione di accentuata pericolosità delricorrente.Insufficiente sarebbe altresì la motivazione con riguardo al giudizio diequivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva.9. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 1), l’imputato denuncia,con un’unica articolata censura, violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen. La Corte territoriale,giudicando in sede di rinvio, ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuantigeneriche senza considerare che al ricorrente è contestata una sola condotta esenza tenere in alcun conto le dichiarazioni ammissive della propria responsabilitàdal medesimo rese, così eludendo il mandato della sentenza rescindente.10. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Condannato in via definitiva per il reato di cui al capo 1), l’imputato proponedue motivi di censura.10.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge penale e processuale inrelazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 627 cod. proc. pen. La Corte territoriale,giudicando in sede di rinvio, ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuantigeneriche senza considerare che il ricorrente era incensurato e senza operare unoscrutinio individualizzato, non distinguendo la sua posizione rispetto a quella deicoimputati, così eludendo il mandato della sentenza rescindente.10.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di esclusionedelle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbechiarito l’apporto individuale del ricorrente né tenuto conto degli elementi del casoconcreto, accomunando la posizione dell’imputato a quella dei correi.11. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 93) e101) dell’imputazione.Propone un’unica censura, con cui denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all’aggravantecontestata, omettendo di valutare il ruolo effettivamente svolto dall’imputato, lasua incensuratezza, l’ammissione degli addebiti e lo svolgimento di attivitàlavorativa lecita.12. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per i reati di cui ai capi 104),106), 107), 112) e 118) dell’imputazione.12.1. Il ricorso propone un’unica censura con cui si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 cod. proc. pen., 62-bis e133 cod. pen., 3 e 27 Cost.La Corte territoriale avrebbe escluso il riconoscimento delle circostanzeadattare l’entità della pena prevista per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, del quale l’imputato è stato ritenuto colpevole, al reale disvalore dei fatti.La sentenza impugnata, nel modificare le valutazioni espresse dal giudice di primogrado, avrebbe omesso di svolgere una motivazione rafforzata e non avrebbeconsiderato i plurimi elementi positivi ricorrenti nella specie, quali la ridottadimensione dell’associazione, l’incensuratezza dell’imputato e la sua giovane etàal momento dei fatti.12.2. Con successiva memoria recante motivi nuovi, il ricorrente lamenta lamancata considerazione della giovane età al momento dei fatti, allorché avevasolo 21 anni; richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che individua nellecircostanze attenuanti generiche uno strumento di temperamento del rigore delsistema punitivo e denuncia l’omessa valutazione del comportamento positivotenuto post delictum dal ricorrente.13. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato è stato condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 1),20), 78), 80) e 120).Avverso la sentenza impugnata propone due censure.13.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.627 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenzarescindente aveva demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenzadell’esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio da valutarsi in concreto.La Corte territoriale, disattendendo il mandato, avrebbe operato una valutazionestereotipata fondata sulla gravità astratta del reato associativo e sui precedentipenali dell’imputato. La motivazione, inoltre, sarebbe illogica e apparente,limitandosi a richiamare genericamente i precedenti penali dell’imputato, senzaoperare una valutazione individualizzata e senza tener conto dei plurimi elementipositivi.13.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 99cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva,avendo la Corte utilizzato formule stereotipate, senza alcuna specifica indicazionedei criteri utilizzati per determinare la misura dell’aumento della pena.14. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi 1), 20), 80) e 121).L’imputato propone due motivi di ricorso.14.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenzarescindente aveva demandato al giudice del rinvio di verificare la sussistenzadell’esigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio da valutarsi in concreto.La Corte territoriale, disattendendo il mandato, avrebbe operato una valutazionestereotipata fondata sulla gravità astratta del reato associativo e sui precedentipenali dell’imputato. La motivazione inoltre sarebbe meramente illogica eapparente, limitandosi a richiamare genericamente i precedenti penali, senzaoperare una valutazione individualizzata e senza tener conto dei plurimi elementipositivi.14.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 99cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva,avendo la Corte utilizzato formule stereotipate senza alcuna specifica indicazionedei criteri utilizzati per determinare la misura dell’aumento della pena.15. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato per il reato di cui al capo 122) dell’imputazione,propone due motivi di censura.15.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla esclusionedelle attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare imolteplici elementi positivi addotti dalla difesa, ed avrebbe mancato di esplicitareil ragionamento seguito per negare il beneficio concesso dal giudice di primo grado,utilizzando formule del tutto generiche.15.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato per il reato di cui all’art. 73d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 122). La sentenza impugnata avrebbe determinatola pena base in 9 anni di reclusione e perciò in misura pari al minimo edittale,aumentato della metà, senza tuttavia fare alcun riferimento ai criteri di cui all’art.133 cod. pen., in tal modo disattendendo l’onere di motivazione che grava sulgiudice in misura tanto maggiore quanto più si discosti dal minimo edittale.16. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato per il reato di cui al capo 1), propone due motivi dicensura.16.1. Il primo deduce violazione di legge in relazione all’art. 587 cod. proc.pen. La Corte territoriale non avrebbe riconosciuto in favore del ricorrente l’effettoestensivo dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod.pen., la cui sussistenza era stata esclusa in relazione al reato associativo di cui alcapo 1). Ciò avrebbe comportato la determinazione di un trattamentosanzionatorio deteriore rispetto ai concorrenti nel reato, dal momento che lasentenza impugnata aveva ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalentia detta circostanza aggravante.16.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze operatosenza tener conto dell’effettivo disvalore del fatto.17. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].L’imputato propone tre motivi di censura.17.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non si sarebbe attenuta almandato rescindente, in forza del quale il giudice del rinvio doveva accertare sel’imputato avesse agito con finalità personale ovvero al fine di tutelare il creditore,operando una valutazione parcellizzata della fonte probatoria costituitadall’intercettazione della conversazione in data 5 marzo 2019 tra l’imputato eMartelletti Raffaele.17.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 125cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso. A fondamento di tale valutazione la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto una conversazione tra soggetti terzi senza vagliarerigorosamente la credibilità e attendibilità intrinseca di tali soggetti e senzamotivare le conclusioni raggiunte.17.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Neldeterminare il trattamento sanzionatorio, allorché ha operato l’aumento per lacontinuazione in relazione al reato satellite giudicato con sentenza del 20 maggio2022, ha omesso di effettuare la riduzione per il rito abbreviato con cui detto reatoera stato giudicato.18. Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] MassimoValenzisi [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui ai capi 93) e 101), proponeun’unica censura con cui deduce vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenzarispetto alle aggravanti contestate. Nell’operare il giudizio di bilanciamento laCorte di appello avrebbe omesso di tener contro degli elementi positivi addottidalla difesa e di motivare al riguardo, in particolare quanto al buon comportamentoprocessuale tenuto dal ricorrente, la presenza di un unico precedente risalente a20 anni prima, il successivo comportamento lecito, nonché la resipiscenzadimostrata rendendo spontanee dichiarazioni. La sentenza impugnata non avrebbedato conto dell’iter logico seguito e delle ragioni per cui aveva disatteso glielementi indicati dalla difesa.19. Ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, condannato in via definitiva per i delitti di cui ai capi 1), 22), 23),30), 93), 97), 99), 101) e 113), propone due motivi di censura.19.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe giustificato ildisconoscimento delle circostanze attenuanti generiche disattendendo il mandatorescindente, e fondando la decisione unicamente sull’unico precedente gravantesull’imputato, risalente al 2002, senza fornire una motivazione adeguata inrelazione ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.19.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 597cod. proc. pen. e al divieto di reformatio in pejus in relazione alla determinazionedell’aumento di pena per il reato satellite. Mentre in primo grado tale aumento erastato determinato in anni 3 e mesi 4 di reclusione, la Corte d’appello – nonostantel’assenza di impugnazione del PM sul punto – ha determinato l’aumento in anni 3e mesi 6 di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Alla trattazione dei singoli ricorsi conviene premettere l’esame dellaquestione comune agli stessi, concernente il riconoscimento delle circostanze1.1. A seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza di appello dispostodalla Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 24273 del 28 febbraio2025, la Corte territoriale è stata chiamata a rivalutare l’impugnazione propostadal Pubblico ministero avverso la sentenza del GUP con riguardo alla concessionegeneralizzata delle attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati. Talericonoscimento era stato giustificato da quel giudice non sulla base di unavalutazione di meritevolezza in relazione ai singoli imputati, bensì per la ritenutanecessità di adeguare la pena alle singole realtà mafiose, esigenza non assicuratadai margini edittali della pena prevista dall’art. 416-bis cod. pen., il quale imponeun minimo edittale particolarmente elevato. In sostanza, la concessioneindiscriminata delle attenuanti generiche era stata giustificata come necessaria alfine di assicurare la proporzionalità della pena.La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto fondate le censuresvolte al riguardo dal Pubblico ministero ed ha proceduto ad effettuare unavalutazione, caso per caso, con riguardo a ciascuna posizione individuale.1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,«la ragion d’essere della previsione normativa recata dall'art. 62-bis cod. pen. èquella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevoleall'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari enon codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si èreso responsabile.Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere dataper scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritengadi escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza»(Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 – 01; Sez. U, n. 20208 del25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione)Le attenuanti generiche, infatti, hanno anche la funzione di adeguare lasanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, al caso specificonella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità dellavicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, lapena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e dellafinalità rieducativa, di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruitàcostituisce elemento essenziale (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P.,Rv. 280639 – 01; Sez. 6, n. 7946 del 10/04/1995, Faletto, Rv. 202165).Pertanto, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l’entità della pena aldisvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l’oneredi ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimentodi dette attenuanti e di spiegare la scelta in ordine all'eventuale giudizio dicomparazione con le circostanze aggravanti.La finalità mitigatoria del trattamento sanzionatorio propria delle circostanzecostituzionale, la quale ha affermato che funzione “naturale” di tali circostanze «èquella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all’esame delgiudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base direato; e non già quella di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittalistabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello cheordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (Corte costituzionale,sentenza n. 63 del 2022).È, pertanto, precluso al giudice utilizzare dette attenuanti per contrastare untrattamento sanzionatorio ritenuto in astratto sproporzionato. Nell’ipotesi in cuiravvisi in astratto tale sproporzione, egli ha semmai il dovere di investire dellaquestione la Corte costituzionale, al fine di verificare se la pena sia proporzionataal disvalore del fatto illecito commesso, come esige l’art. 3 Cost. (Sez. 2, n. 5247del 15/10/2020, dep. 2021, cit.., in motivazione).1.3. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche non può mai essere dato per scontato o perpresunto, ma il giudice ha l’obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornireapposita e specifica motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementiche sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, cit.; Sez. 3, n. 35570 del30/05/2017, Di, Rv. 270694 - 01). Di contro, l’esclusione di tale trattamentorisulta adeguatamente motivato allorché il giudice indichi le ragioni plausibili asostegno del rigetto della richiesta, facendo riferimento agli elementi ritenutidecisivi, senza che sia necessaria la specifica contestazione di quelli su cui larichiesta di concessione delle attenuanti generiche si fonda, né la considerazionedi tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, rimanendo questidisattesi o superati da detta valutazione (Sez. 2, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone, Rv 249163).Da tali considerazioni discende che l’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segno positivo, dallacui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590 - 01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993,Stelinato, Rv. 195339 - 01).Il loro riconoscimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto chepresuppone l’emersione ovvero l’allegazione di elementi idonei a fondare l’invocatamitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudicedi merito che, come si è detto, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prenderein considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partiovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenutidecisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazionedella personalità dell’agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit.,non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 20132/2022,Guccione, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nell’operare tale valutazione,il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).2. Sempre con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, taluni ricorsihanno posto la questione relativa alla necessità di motivazione rafforzata pergiustificare il diniego, da parte del giudice di appello, delle circostanze concesse inprimo grado, ovvero per modificare in senso deteriore il giudizio di bilanciamentocon le circostanze aggravanti.2.1. Il tema della motivazione rafforzata è stato affrontato da questa Corte dicassazione con riguardo all’ipotesi in cui la sentenza di appello riformi,ribaltandola, la pronuncia di assoluzione emessa dal giudice di primo grado.Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato in tal caso la necessità cheil giudice di appello fornisca una motivazione puntuale e adeguata, che dia unagiustificazione razionale della difforme conclusione adottata. Il presuppostodell’onere di tale motivazione rafforzata è stato rinvenuto nella regola di giudiziodell’«oltre ogni ragionevole dubbio», sancita dall’art. 533, comma 1, cod. proc.pen., la quale costituisce espressione del principio costituzionale della presunzionedi non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.). Questa correlazione imponeal giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativoogniqualvolta si trovi a riformare la decisione del primo grado, al fine di garantirela certezza della colpevolezza necessaria per una condanna. Nel caso di riforma diuna sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementisopravvenuti, una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito inprimo grado e ritenuto insufficiente a fondare una pronuncia di colpevolezza, maoccorre una forza persuasiva maggiore, tale da far venire meno “ogni ragionevoledubbio”.Diversamente, nel caso di ribaltamento di una sentenza di condanna in sensoassolutorio, il giudice può limitarsi ad argomentare e giustificare la plausibilitàconcreta di ricostruzioni alternative del fatto ancorate alle risultanze processuali,e rappresentare l’esistenza di un ragionevole dubbio. Tale asimmetria è inverogiustificata dalla diversità degli statuti probatori, dal momento che la condannapresuppone la certezza della colpevolezza, mentre ai fini dell’assoluzione èsufficiente un plausibile dubbio (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679-01).Dunque, l’esigenza che il giudice di appello argomenti con una forzapersuasiva superiore la decisione di ribaltare la sentenza di assoluzione trovafondamento nella presunzione di non colpevolezza e nella regola del ragionevoledubbio, che di quel principio è espressione.Ne discende che detto onere non ricorre allorché il diverso giudizio espressodal giudice di appello attenga – come nel caso di specie – al trattamentosanzionatorio e ai vari elementi rilevanti ai fini della commisurazione giudizialedella pena, compreso dunque la sussistenza dei presupposti per la concessionedelle attenuanti generiche e il bilanciamento rispetto alle circostanze aggravanti.In tal caso, infatti, non viene in rilievo una differente valutazione dellaresponsabilità dell’imputato, ma la sussistenza o meno di elementi accidentali, dicircostanze appunto, che incidono sulla gravità del fatto o sulla capacità adelinquere dell’imputato e la cui valutazione rientra nei poteri discrezionali delgiudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cuiall'art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di meroarbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit.,non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 61 del11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015,Luparello, in motivazione).2.2. A tali considerazioni deve aggiungersi che, nel caso in esame, la decisionedella Corte territoriale non si è fondata su una valutazione degli elementi di fattodifferente rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, dal momento chequesto ha espressamente affermato di non aver svolto alcun apprezzamento inordine alla meritevolezza in concreto delle attenuanti generiche da parte diciascuno degli imputati, ma di aver fondato il riconoscimento di tali circostanze suuna valutazione astratta e generalizzata delle stesse «quale unico strumentolegale a disposizione del giudice per ampliare il margine edittale su cuiparametrare le pene in concreto».Le valutazioni espresse dai giudici dell’appello, invece, sono state fondatesull’analisi delle posizioni dei singoli imputati, attraverso un accertamento operatoin concreto della sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondatoe deve pertanto essere rigettato.3.1. I motivi dal primo al quarto, in quanto tutti concernenti il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, sono infondati.La Corte di appello ha dato conto delle ragioni del diniego di dette circostanzecon una motivazione specifica e individualizzata, nella quale ha evidenziatol’esistenza di plurimi elementi ostativi attinenti sia alla gravità dei fatti, essendostato il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di partecipazione all’associazionemafiosa di cui al capo 1) e di plurime estorsioni contestate ai capi 22) e 23)dell’imputazione, sia alla personalità del medesimo, attestata dalla gravità deiprecedenti penali nonché dalla capacità a delinquere evidenziata dalla ripresa deicontatti con i sodali subito dopo la scarcerazione.Tale motivazione risulta puntualmente ancorata ai criteri di valutazionestabiliti dall’art. 133 cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o lasua irragionevolezza, tanto più che – secondo il costante insegnamento di questaCorte – al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudicepuò limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.,quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a tal finesufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).3.2. Deve, inoltre, essere esclusa la violazione del principio del ne bis in idem,denunciata dall’imputato in ragione della valorizzazione del precedente penale dacui egli risulta gravato sia ai fini del diniego delle attenuanti generiche sia dellacontestuale applicazione della recidiva.Questa Corte regolatrice ha in proposito affermato – con orientamento che ilCollegio condivide – che il giudice di merito può legittimamente valorizzare perentrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quantoil principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzarepiù volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi(Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 – 01; Sez. 6, n.47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 – 01; Sez. 1, n. 8857 del07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409 – 01).3.3. Il quinto motivo, concernente il riconoscimento della recidiva, èinfondato.Secondo la giurisprudenza, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice ètenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivodi riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardoalla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e algrado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livellodi omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ognialtro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gradodi colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenzadi precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01;Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01; Sez.3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 – 01).L’onere motivazionale gravante sul giudice può essere adempiuto ancheimplicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza dellacondotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, DeBellis, Rv. 272803 – 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 –01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 – 01). Lagiurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, infatti, della legittimità delricorso alla motivazione implicita, la quale «si configura non già come idealtipostrutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione'esplicita', ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dalproporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinatastatuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sulpresupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermatoa riguardo della prima e quanto valevole per la seconda». Invero, «nellamotivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo.Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsidi omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione» (Sez. U,n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, in motivazione).Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha riconosciuto la recidiva, dopoaver richiamato il precedente specifico gravante sull’imputato, la gravità dellecondotte poste in essere e la ripresa dei contatti con i correi subito dopo lascarcerazione. Essa ha, dunque, implicitamente, ma chiaramente, valutato lapregressa condotta criminosa e la personalità dell’imputato, ritenendole indicativedi una perdurante inclinazione al delitto.4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato.4.1. Le censure concernenti il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, sviluppate nel primo e nel secondo motivo, sono infondate.In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.È necessario altresì richiamare quanto in precedenza affermato in ordine allainsussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata circa il diniego delriconoscimento delle circostanze in parola.Nella specie, la sentenza impugnata ha motivato la propria valutazionemediante il puntuale richiamo a specifici indici ostativi oggettivi, costituiti dallagravità delle condotte poste in essere dall’imputato, consistenti nell’attività diimportazione dall’estero di un rilevante quantitativo di cocaina, nell’organizzazionedi tale attività mediante l’uso di criptofonini e nella messa a disposizione di unavettura, appositamente predisposta per occultare lo stupefacente, nella raccoltatra i sodali del denaro necessario per l’acquisto della droga. È stato altresìrimarcato il ruolo di primo piano rivestito dall’imputato, nonché l’intensità del doloevidenziata dalle modalità della condotta.Rispetto a tali molteplici elementi, la Corte territoriale ha evidentementeritenuto recessivo lo stato di incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione, nonmanifestamente illogica, si sottrae, pertanto, alle generiche censure del ricorrente.4.2. Sono infondati anche entrambi i profili di censura, svolti nel primo e nelsecondo motivo, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazionedella pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale,dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Nel caso in cui essa venga irrogata in misuraprossima al minimo edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica edettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cuiall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi espressioni che faccianocomunque riferimento all’equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez.1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco,Rv. 227685-01).Analogamente, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione delgiudice quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (ex multis,Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01).Nell’ipotesi in cui, invece, la pena base sia pari o superiore al medio edittaleè richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivielencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzionerieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013,Monterosso, Rv. 255153 – 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 -01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena per il reato dicui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in misura pari a 9 anni di reclusioneed euro 27.000 di multa, sicché essa si pone al di sotto della media edittale, laquale deve essere calcolata (non dimezzando il massimo edittale previsto per ilreato ma) dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dalmassimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (ex plurimisSez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, cit.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).Pertanto, non si rendeva necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, considerato altresì che il parametro valutativo era desumibiledal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01), atteso che lasentenza impugnata ha specificamente indicato le ragioni della decisione, facendoriferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e precisamente, alla gravità dellacondotta, e all’intensità del dolo, richiamando gli elementi in precedenzaevidenziati.4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente censura la decisione di appello per non aver operato un giudiziodi bilanciamento tra l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990 «e gli elementi di fatto che avrebbero potuto integrare le circostanzeNell’argomentare tale doglianza, l’imputato non si avvede della assoluta nonpertinenza del giudizio invocato. Invero, questo costituisce l’esito della valutazioneche il giudice è chiamato ad operare nel caso in cui concorrano circostanzeaggravanti e circostanze attenuanti e che deve essere condotta alla luce dei criteridettati dall’art. 69 cod. pen.Orbene, nella fattispecie, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dellecircostanze attenuanti generiche, sicché ricorrendo solo l’aggravante di cui all’art.80, comma 2, d.P.R. n. 3099 del 1990, non esisteva alcun termine con cuibilanciarla.Piuttosto, gli elementi indicati dal ricorrente (incensuratezza, mancatocoinvolgimento nel ruolo di capo dell’associazione, ruolo marginale nell’unicaazione delittuosa), rientrando tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.,assumevano rilevanza ai fini della determinazione della pena e tuttavia, sono statiritenuti in parte recessivi rispetto alla gravità della condotta e all’intensità del dolo,e in parte insussistenti (è il caso del ruolo marginale nell’azione delittuosa, avendola Corte territoriale espressamente riconosciuto «il ruolo di estrema importanzarivestito nella vicenda dall’imputato»).5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.5.1. La ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa laCorte di appello in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuantigeneriche.Queste, riconosciute in primo grado e ritenute equivalenti sulle contestateaggravanti, nel primo giudizio di appello erano state valutate come prevalenti. Aseguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo dette circostanze, le ha valutate come equivalentiall’aggravante contestata.5.2. La censura è infondata.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,condiviso dal Collegio, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra leaggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato algiudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamentemotivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod.pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02), dovendoritenersi sufficiente motivazione quella che, per giustificare la soluzionedell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezzadella pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931 - 01).Nel caso in esame, la Corte territoriale, operando una valutazione specifica ein concreto, ha ritenuto la ricorrente meritevole della concessione delle circostanzedella non rilevante capacità a delinquere della stessa, attestata dalla assenza diprecedenti penali (fatta eccezione che per un precedente in tema di evasione,definito con l’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen.), nonché dalla parzialeammissione di colpevolezza effettuata in udienza. Il bilanciamento con lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. in terminidi equivalenza è stato adeguatamente giustificato mediante il richiamo aglielementi valorizzati nell’impugnazione del Pubblico ministero e, specificamente, alcostante contributo assicurato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla vita dell’associazione,direttive impartite dal marito, [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi dell’articolazionedell’associazione mafiosa denominata «locale di [OSCURATO:PERSONA]», per larealizzazione del programma criminoso.Trattasi di motivazione che fornisce una giustificazione non irragionevole delgiudizio di equivalenza operato dalla sentenza impugnata, che, come tale, sisottrae alle censure della ricorrente.6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 580cod. proc. pen.6.1. Conviene premettere che la Corte di cassazione, con la sentenzarescindente, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che avevadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministeroavverso la sentenza emessa dal GUP all’esito del giudizio abbreviato. Aveva quindimandato al giudice del rinvio di provvedere alla conversione del ricorso in appello,sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e,in caso di esito positivo del giudizio rescindente, di «adottare le statuizioniconseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli».La Corte territoriale, dando esecuzione a tale mandato, ha specificamenteverificato l’ammissibilità del ricorso, affermandone la sussistenza e richiamandosul punto la valutazione vincolante già espressa dalla sentenza rescindente, laquale aveva espressamente riconosciuto «tono di legittimità» alle doglianzeproposte dal Pubblico ministero.Tale valutazione va esente da censure. Al riguardo non può che ribadirsiquanto già affermato dalla Prima Sezione penale di questa Corte, dal momento ilricorso della pubblica accusa poneva «il tema di diritto di stabilire se l’eventualeesigenza di mitigazione del trattamento sanzionatorio (che il GIP aveva posto agiustificazione del riconoscimento incondizionato delle attenuanti generiche),anziché essere apprezzata in concreto con riferimento alle posizioni processualiindividuali, potesse conseguire alla generale valutazione giudiziale dissenziente inordine alle astratte cornici edittali».Alla valutazione di ammissibilità del ricorso, la Corte territoriale ha quindicorrettamente fatto seguire l’esame sul merito delle censure, posto che, una voltaconcluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende lapropria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti allaformulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019,Alletto, Rv. 276739 - 01).La sentenza impugnata ha ritenuto fondate le doglianze, escludendo lapossibilità di una concessione generalizzata e astratta delle attenuanti generichee affermando invece la necessità di verificare in relazione a ciascuna posizioneindividuale la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 62-bis cod. pen. Taleconclusione risulta inappuntabile per le considerazioni già svolte al precedenteparagrafo 1 da intendersi qui interamente richiamate.6.2. Quanto, poi, alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] – condannato in viadefinitiva per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 – i giudici dell’appello, hanno confermato la concessionedelle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo meno rilevantesvolto dall’imputato nell’esecuzione del programma criminoso, e tuttavia hannoritenuto che le stesse non potessero valutarsi prevalenti sulla contestataaggravante in ragione di plurimi elementi negativi, costituiti sia dall’ingentequantitativo di stupefacente importato dalla Svizzera, sia delle sue caratteristiche(livello di purezza molto elevato), sia delle modalità dell’azione, connotata daparticolare professionalità e perciò attestante il collegamento stabile con ambientidel narcotraffico internazionale. Trattasi di valutazione congrua e adeguatamentemotivata che pertanto risulta insindacabile in sede di legittimità.7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini seguenti.7.1. La sentenza rescindente aveva annullato con rinvio la prima sentenzadella Corte di appello in quanto non aveva preso in esame le doglianze espostenell’atto di gravame «concernenti la consumazione del reato di cui al capo 117)con l'apporto di soggetti ritenuti estranei al contesto associativo e la condottapartecipativa ascrittagli al capo 104), che richiede l'inserimento organico delricorrente nell'associazione, idoneo a determinare uno stabile rapporto sorretto,sul piano soggettivo, dalla coscienza e volontà di contribuire al mantenimento delsodalizio, di favorire la realizzazione del fine comune e di trarre profitto dalcommercio di droga».La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio diresponsabilità nei confronti dell’imputato, fondando le proprie valutazioni sulcontenuto di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emergevache l’imputato aveva fornito il proprio contributo al sodalizio criminoso. Laconclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta meramente affermata,ma in realtà non dimostrata, dal momento che essa non ha spiegato, se non inmodo generico, come il contenuto delle richiamate conversazioni fosse significativodi una concreta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, e soprattuttoin che cosa si concretizzasse tale contributo, se non facendo un genericoriferimento all’approvvigionamento e alla vendita di stupefacenti, nonché alcontrollo del territorio, senza tuttavia chiarire come tale conclusione fossedesumibile dalle suddette intercettazioni. La Corte territoriale non si è neppureconfrontata con il contenuto dell’imputazione, laddove la condotta ascritta aMandaglio era descritta in termini di cooperazione alla fornitura ai membri delsodalizio di telefoni cellulari criptati allo scopo di ostacolare l’attività di indagine.In tal modo i giudici dell’appello hanno nuovamente omesso di esaminare lespecifiche censure svolte con l’atto di gravame, disattendendo il mandato dellasentenza rescindente.7.2. Gli ulteriori profili di censura restano assorbiti ma non preclusi.7.3. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata conriguardo alla partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere di cuial capo 104), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che,8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.8.1. La Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello svoltodall’imputato, ha escluso la sussistenza della recidiva reiterata specifica almedesimo contestata, ritenendo tuttavia sussistente la recidiva reiteratainfraquinquennale.Il ricorrente contesta tale conclusione sul rilievo della mancanza dellapreventiva contestazione e del previo riconoscimento giudiziale della recidivasemplice.La censura è destituita di fondamento.8.2. La questione prospettata dal ricorrente è stata affrontata e decisa dalleSezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di recidivareiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione èsufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risultigravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi edespressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguatamotivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice(Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01). Si è, tuttavia,precisato che in tal caso il giudice è tenuto a verificare se il nuovo reato possaritenersi sintomatico di un progressivo rafforzamento della determinazionecriminosa e dell’attitudine a delinquere del reo. Attraverso tale valutazione, vieneinvero garantito il rispetto delle esigenze di verifica del presupposto sostanzialedella recidiva anche nel caso in cui manchi un precedente riconoscimento giudizialedella recidiva semplice.La Corte di appello di Milano si è attenuta a tali principi, avendospecificamente accertato la commissione di una pluralità di reati, la gravità dellecondotte e la prossimità temporale delle stesse al reato di cui [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile nel presente procedimento, ritenendo – con motivazioneimmune da illogicità – che tali elementi fossero espressione della maggiorepericolosità sociale dell’imputato.8.3. Il secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione della recidiva, èinfondato.Devono essere richiamate in proposito le considerazioni già svolte inprecedenza in ordine alla verifica cui il giudice è tenuto ai fini della rilevazione dellarecidiva, dovendo egli verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito siasintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore,avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno,alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale trai fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità dellaricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitàdel reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontroformale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010,Calibé, Rv. 247838 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano,Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270419 – 01).Nel caso in esame, la puntuale motivazione svolta dalla Corte territoriale inordine agli elementi considerati rilevanti ai fini del riconoscimento dell’aggravantein parola, e di cui si è dato conto al paragrafo precedente, determina l’infondatezzadella censura.Priva di pregio è altresì la doglianza concernente il giudizio di equivalenzadelle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva operato dallasentenza rescindente. La Corte territoriale ha infatti dato conto delle ragioni dellavalutazione operata, escludendo che potessero ravvisarsi nella condottadell’imputato segnali di revisione critica, o elementi che consentissero di pervenirea una conclusione più favorevole. Trattasi di motivazione adeguata e coerente che,come tale, risulta insindacabile in sede di legittimità. Invero, come già inprecedenza ricordato, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).9. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La censura formulata dal ricorrente, la quale si appunta sul mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è priva di pregio, dalmomento che la sentenza impugnata risulta ineccepibilmente argomentata,mediante il puntuale richiamo a specifici indici ostativi, congruamente valutati,rispetto ai quali è stato ritenuto recessivo ogni altro elemento.Valgono in proposito le considerazioni espresse al precedente paragrafo 1, daintendersi qui integralmente richiamate.Ad esse deve aggiungersi che, con riguardo alla posizione del ricorrente, lasentenza impugnata ha correttamente valorizzato degli indici di cui all’art. 133cod. pen., richiamando in particolare la tenacia con cui egli aveva perseguito ipropositi criminali, attestata dalle misure elusive predisposte per aggirarel’interdittiva antimafia da cui la sua società era stata attinta. Irrilevanti, in quantoinconferenti, sono state poi valutate le dichiarazioni spontanee fatte perveniredall’imputato.Si deve in proposito ribadire che, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare sufficiente.10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertantoessere rigettato.10.1. La Corte territoriale ha motivato la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in considerazione sia dell’intensità del dolo, siadell’assenza di elementi di segno positivo valorizzabili della personalità delricorrente. Essa ha considerato ostative le medesime condotte tenute anche dalfratello [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata valutata al paragrafo precedente),essendosi anch’egli attivato per aggirare l’interdittiva antimafia che aveva colpitola società; condotte ritenute, non irragionevolmente, espressione di una«pervicace volontà» nel perseguire i propositi criminosi.Trattasi di valutazione senz’altro individualizzata, benché comune a quellasvolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa l’identità degli elementi ostativivalorizzati per entrambi gli imputati.10.2. Infondato risulta altresì, il profilo di censura con cui si lamenta il difettodi motivazione rafforzata ai fini del diniego del riconoscimento delle circostanzeprecedente paragrafo 2, da intendersi qui integralmente richiamate.11. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale contesta il giudizio dibilanciamento delle circostanze operato dalla Corte di appello, è infondato e devepertanto essere rigettato.La sentenza impugnata, pur confermando la concessione delle circostanzecomma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta valorizzando il ruolo avutonell’associazione dedita al narcotraffico dall’imputato, il quale svolgeva compiti dirilevante fiducia, essendo incaricato del ritiro e della vendita dello stupefacente.Deve ribadirsi che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicauna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacatodi legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione.Nel caso di specie, la valutazione operata dalla Corte di appello risulta logicae coerente, nonché congruamente motivata attraverso il richiamo agli elementiutilizzati, e pertanto risulta insindacabile in questa sede.12. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorrente ha contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche,lamentando in particolare l’omessa valorizzazione della sua giovane età almomento della commissione dei reati, nonché del positivo comportamento postdelictum dal medesimo tenuto.Devono in proposito essere richiamate le considerazioni svolte al paragrafo 1,alle quali occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, la motivazione resa dalla Corte di appello per giustificare la propriavalutazione risulta logica e adeguata.Invero, ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno la funzione diadeguare la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto concreto oggetto digiudizio, e non di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittali stabilitiin astratto dal legislatore, si osserva che, secondo l’insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, la giovane età – pur a voler considerare tale quelladell’imputato, che, al momento della commissione dei fatti, aveva ventun annicompiuti – può essere un fattore attenuativo solo allorquando svolga un’effettivaincidenza ed abbia uno specifico rilievo nella condotta criminosa. Al riguardo devericordarsi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la “giovane età”dell’imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuantigeneriche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbiainfluito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturitàe capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon viverecivile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Pg c/ Gismondo, Rv. 278633 – 01; Sez.1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382), sicché è illegittima, la concessionefondata sul semplice e formale rilievo dell’età, quasi che a questa debbanonecessariamente conseguire dette attenuanti.Nella specie, la rilevanza dell’età dell’imputato al momento del fatto risultaimplicitamente ma chiaramente neutralizzata, nella valutazione operata dallaCorte territoriale, dallo specifico riferimento alla «caratura criminale» delmedesimo, attestata dal contributo fornito all’associazione criminosa finalizzataallo spaccio di stupefacenti, nonché dai plurimi reati fine commessi; elementi,questi, che la sentenza ha ritenuto non superati dalle condotte successivedell’imputato, evidenziate dal ricorso. Tali considerazioni sono sufficienti agiustificare la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la [OSCURATO:PERSONA] indicato le ragioni plausibili a sostegno del rigetto della richiesta,facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, e non essendo necessaria laspecifica contestazione di quelli su cui la richiesta di concessione delle attenuantigeneriche si fonda.Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, in quanto costituiscevalutazione di fatto, sostenuta da motivazione adeguata e completa, risultainsindacabile in questa sede di legittimità.13. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.13.1. Il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, è infondato.La motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato la propriavalutazione, benché sintetica, è congrua e adeguata, nonché specifica, avendodato conto, con riguardo alla posizione dell’imputato, dell’esistenza di una pluralitàdi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ostativi alla concessione dellestereotipata, ha infatti valorizzato la pluralità di condotte delle quali [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile nel presente procedimento, tra cui diverse estorsioni, nonchéil ruolo non marginale dallo stesso ricoperto, consistente nell’impartire direttiveagli associati, elaborare strategie e azioni per il controllo del territorio e lapericolosità sociale attestata dalla sussistenza di diversi precedenti penali, ancheper reati in materia di stupefacenti e di armi.Le considerazioni svolte dai giudici del merito risultano sufficienti a giustificarela mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo essi indicato le ragioniplausibili a sostegno del rigetto della richiesta, facendo riferimento agli elementiritenuti decisivi, e non essendo necessaria la specifica contestazione di quelli sucui la richiesta di concessione delle attenuanti generiche si fonda, né laconsiderazione di tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,rimanendo questi disattesi o superati da detta valutazione. Esse, pertanto,risultano insindacabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, cit.).13.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento dellarecidiva, è infondato.La sentenza impugnata ha soddisfatto l’onere di motivazione sulla stessagravante (v. paragrafo 3.3) richiamando, a fondamento della conclusione cui èpervenuta, la sussistenza a carico dell’imputato di diversi precedenti penali, ancheper reati in tema di stupefacenti e armi, nonché gli ulteriori elementi valutati comeostativi alla concessione delle attenuanti generiche, ritenuti espressivi dellospessore criminale del [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue l’infondatezza della censura.14. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.14.1. Il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche, è infondato.La motivazione con cui la Corte territoriale ha giustificato la propriavalutazione, benché sintetica, è congrua e adeguata, nonché specifica, avendodato conto, con riguardo alla posizione dell’imputato, dell’esistenza di una pluralitàdi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ostativi alla concessione dellenell’associazione mafiosa di cui è stato riconosciuto partecipe, la commissione dicondotte estorsive per conseguire il controllo di commesse di trasporto, ladetenzione illecita di armi destinate al sodalizio, nonché la sussistenza diprecedenti penali per delitti in materia di immigrazione e contro il patrimonio.Trattasi di motivazione che tiene in adeguato conto le peculiarità dellacondotta del ricorrente, nonché la sua personalità, facendo riferimento aglielementi ritenuti decisivi per il diniego delle attenuanti generiche, non essendoperaltro necessaria la specifica contestazione di tutti gli elementi su cui la richiestadi concessione delle attenuanti generiche si fonda, né la considerazione di tutti glielementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, rimanendo questi disattesi osuperati da detta valutazione.14.2. Il secondo motivo, concernente la recidiva, è infondato.La sentenza impugnata ha soddisfatto l’onere di motivazione sulla stessagravante (v. paragrafo 3.3) richiamando a fondamento della conclusione cui èpervenuta la sussistenza a carico dell’imputato di diversi precedenti penali, ancheper reati in tema di immigrazione e contro il patrimonio, nonché gli ulteriorielementi valutati come ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, ritenutiespressivi dello spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA].15. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertanto essererigettato.15.1. Il primo motivo, con cui si contesta il diniego delle attenuanti generiche,è infondato.La sentenza impugnata ha motivato in modo congruo le ragioni del diniego,alla luce della specifica posizione dell’imputato. Ha, invero, evidenziato la gravitàdella condotta posta in essere, avendo lo [OSCURATO:PERSONA] partecipato all’attività diimportazione in Svizzera di un quantitativo rilevante di stupefacente (11 kg dicocaina); tale condotta è stata valutata, in modo logico e coerente, come indicativadell’esistenza di contatti con ambienti di elevato spessore criminale, tanto in Italia,quanto all’estero, nonché della spiccata capacità a delinquere del ricorrente.Tale motivazione si sottrae alle censure svolte, dal momento che, come si ègià più volte rilevato, secondo l’orientamento indiscusso di questa Corteregolatrice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generichenon è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendotutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.Non sussiste neppure la denunciata violazione dell’obbligo di motivazionerafforzata, conseguente al disconoscimento delle circostanze attenuanti generichericonosciute invece dal giudice di primo grado. Devono in proposito essereintegralmente richiamate le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.15.2. Il secondo motivo, concernente la determinazione della pena, èinfondato.Si è già in precedenza ricordato (paragrafo 4.2) che quando venga irrogatauna pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione del giudice (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.288953 - 01).Nel caso di specie, la Corte di appello ha determinato la pena per il reato dicui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in misura pari a 9 anni di reclusioneed euro 27.000 di multa, sicché essa si pone al di sotto della media edittale.Pertanto, non si rendeva necessaria una motivazione dettagliata da parte delgiudice, considerato altresì che il parametro valutativo era desumibile dal testodella sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 – 01) e, specificamente, dai plurimielementi valutati anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.16. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni diseguito precisate.L’imputato lamenta il mancato riconoscimento nei suoi confronti dell’effettoestensivo dell’impugnazione proposta dai due coimputati, concorrenti nelmedesimo reato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.16.1. Occorre premettere che la Corte di cassazione, in accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato con rinvio laprima sentenza della Corte di appello con riguardo alla ritenuta sussistenza dellasuddetta aggravante.La decisione impugnata, all’esito del giudizio di rinvio, ha ritenuto che nonsussistevano elementi per ritenere dimostrata «la consapevolezza dei Palmieridella reimmissione di capitali acquisiti con metodo mafioso, anche alla luce deltentativo di questi ultimi di assumere il controllo diretto delle commesseSpumador, estromettendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Per tale ragione laCorte territoriale ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al sesto commadell’art. 416-bis cod. pen. nei confronti dei predetti.16.2. Ciò premesso, si osserva che nel caso di accoglimento di un motivo diricorso per cassazione non esclusivamente personale, l’effetto estensivodell’impugnazione, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., giova anche ad altroricorrente, pur se nel giudizio di legittimità quest’ultimo non abbia impugnato ilpunto della decisione annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 34126 del05/06/2024, Marincola, Rv. 286921 – 08; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti,Rv. 286939 – 02; Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258393– 01, nella quale la Corte ha ritenuto configurabile l’effetto estensivo conriferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanzaaggravante nei confronti di un concorrente nel reato).La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen. è stata uniformementeinterpretata come dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento trasoggetti in identica posizione taluno dei quali abbia con esito favorevole propostovalida impugnazione (Sez. 2, Sez. 2, n. 26771 del 25/03/2021, Biondillo, Rv.281551 – 01, che richiama Sez. 1, n. 15288 del 24/3/2003, Manzi, Rv. 231242).Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il «fenomenoprocessuale dell’estensione dell’impugnazione (in processo plurisoggettivo per lostesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato nonimpugnante (o l’impugnazione del quale sia dichiarata inammissibile), di cuiall’articolo 587 del codice di procedura penale, si risolve nella prospettazione di unevento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione,della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedottodall'impugnante diligente), al verificarsi del quale, operando di diritto comerimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante,rende questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato» (Sez. U, n. 9 del24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 – 01).16.3. Nel caso in esame, si deve rilevare che la circostanza di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. riveste natura oggettiva (art. 70 cod. pen.).In tal senso, le Sezioni unite Iavarazzo hanno affermato che il perseguimentoda parte dei membri dell’associazione mafiosa dello scopo di penetrare in undeterminato settore della vita economica, cercando di influire sul mercatofinanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, leobiettiva dell’associazione e ne qualifica la pericolosità al pari del suo caratterearmato. In coerenza con tale natura, essa va riferita all’attività dell’associazionein quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe. Pertanto,non è necessario, ai fini della sussistenza della circostanza, che il singolo associatosi interessi di finanziare con il provento dell’attività delittuosa, le attivitàeconomiche di cui l’associazione mafiosa intenda assumere o mantenere ilcontrollo (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589 – 01).La natura oggettiva della circostanza comporta che, in applicazione dell’art.59, secondo comma, cod. pen., essa è valutabile a carico di tutti i componenti delsodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell’avvenuto reimpiego diprofitti delittuosi, ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato dacolpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, cit.).16.4. Nel caso di specie ricorrevano, dunque, i presupposti per l’operativitàdell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai coimputati PalmieriAlessandro e [OSCURATO:PERSONA] anche nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sicchéla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., avrebbedovuto verificare se ricorrevano (o meno) anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] i presuppostiper l’applicazione dell’aggravante in parola.Ne consegue che, avendo omesso tale verifica, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano,limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma,cod. pen. contestata al capo 1) a carico del ricorrente.16.5. Il restante motivo di censura resta assorbito, ma non precluso.17. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato per le ragioni di seguitospecificate.17.1. Il primo motivo è infondato.La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello in relazione allaomessa valutazione della riqualificazione giuridica del reato di tentata estorsione,contestato al capo 21) dell’imputazione, nel reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni, mandando al giudice del rinvio di accertare se il ricorrente avesseagito «con finalità di profitto personale, o comunque per soddisfare un interesseproprio o di un soggetto diverso dal titolare del diritto di credito, oppure al solofine di tutelare l’interesse del creditore».La Corte di appello, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto che, sulla basedel contenuto delle conversazioni intercettate, la condotta posta in essere dalValenzisi integrava gli estremi del reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. In talsenso ha valutato come determinante la circostanza che, nella conversazioneintercorsa con [OSCURATO:PERSONA], in data 12 novembre 2018, l’imputato, nelminacciarlo al fine di farsi dare il denaro preteso, si era dichiarato estraneo allavicenda creditoria principale, e aveva affermato di aver già ricevuto un compensoper l’attività di esazione svolta. Analogamente, nella telefonata intercorsa conRaffaele Martelletti il 5 marzo 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA] minacciava l’interlocutoreallo scopo di ottenere il pagamento di ingenti somme di denaro, dal tenore dellaconversazione, la Corte territoriale ha desunto che egli agiva per un profittopersonale.La valutazione espressa dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure delricorrente.Invero, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma1,lett. e) cod. proc. pen., nell’apprezzamento delle fonti di prova, il compito delgiudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti,di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicatole regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato lascelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).Dall’affermazione ormai costante di questo principio, discende che esula daipoteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione delprovvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, inordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché talegiudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice,accertando se quest’ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioniche lo hanno condotto ad emettere la decisione.Con specifico riguardo all’interpretazione e alla valutazione del contenuto difatti comunicativi, questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che essacostituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice dimerito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se nonnei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cuiesse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01. Si veda altresì, direcente, Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01).Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dato applicazione al mandatodella sentenza rescindente, dando conto, con motivazione sintetica, ma logica eadeguata, degli elementi desunti dalle conversazioni intercettate, interpretati inmodo non manifestamente illogico, sulla base dei quali ha ritenuto che l’imputatoaveva posto in essere le condotte minatorie al fine di perseguire un profittopersonale, o comunque per soddisfare un interesse proprio, e che pertanto esseintegravano il reato di tentata estorsione.17.2. Il secondo motivo, concernente l’aggravante del metodo mafioso, èinfondato.La censura si appunta esclusivamente sulla interpretazione del contenutodelle conversazioni intercettate, e sull’omesso accertamento della credibilitàsoggettiva e attendibilità intrinseca dei dialoganti, sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente l’aggravante contestata.La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, a differenza di quantoaffermato dal ricorrente, è fondata sull’interpretazione delle affermazioni fatte dalPerugini, persona offesa dal reato, nel corso di una conversazione intervenuta conGiovanni Gennarelli – di cui viene riportato un ampio stralcio – nella quale ilPerugini aveva affermato di sapere a quale gruppo appartenesse [OSCURATO:PERSONA]. Da taleconversazione è emersa anche la reazione che tale consapevolezza avevaprovocato nella vittima, la quale era conoscenza del fatto che l’imputato erapersona di «una certa parte, di un certo gruppo, che so che è una persona che varispettata che non si scherza». I giudici dell’appello hanno, inoltre, valorizzato ilcontesto ambientale in cui si erano svolti i fatti, caratterizzato da pesantiinfiltrazioni della criminalità organizzata, nonché il comportamento dell’imputatoche si era ripetutamente presentato presso l’abitazione dell’ex moglie del Peruginiper ottenere il denaro preteso e che, unitamente alle minacce rivolte, è statoritenuto «evocativo del comportamento tipico delle organizzazioni criminali distampo mafioso».Trattasi di motivazione solida e coerente, espressiva di un analitico esamedegli elementi di valutazione e conoscenza emersi, che non risulta intaccata dallecensure difensive. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, quando lasentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l’individuazione delcontesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti,onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle qualiabbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio dimerito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteriinaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01).17.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel determinare l’aumento dipena per il reato satellite, giudicato con sentenza della Corte di appello di Milanoin data 20 maggio 2002, non avrebbe operato la riduzione per il rito, ai sensidell’art. 442 cod. proc. pen.La censura difetta del necessario requisito dell’autosufficienza dal momentoche il ricorrente non ha allegato al ricorso detta sentenza, in tal modo nonconsentendo a questa Corte di verificare se la pronuncia richiamata fosse stataeffettivamente emessa all’esito di giudizio abbreviato, così come affermato dalricorrente, né risultando tale circostanza dal certificato del casellario giudiziale.18. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve pertantoessere rigettato.Le censure del ricorrente si appuntano unicamente sul giudizio di equivalenzaoperato dalla Corte territoriale tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 74,comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e della recidiva e le circostanze attenuantigeneriche.La sentenza impugnata, dopo aver evidenziato gli elementi che deponevanoper il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha escluso che queste potesseroritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, non rinvenendo elementi chepotessero portare ad una valutazione diversa. Trattasi di motivazione adeguata econgrua, tenuto conto che – come si è già in precedenza rilevato – il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poterevalutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità,ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838– 02) e che a tal fine deve ritenersi sufficiente motivazione quella che pergiustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).19. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguitospecificati.19.1. Il primo motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 627 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione al disconoscimento delle circostanzeValgono in proposito le considerazioni già svolte al paragrafo 1, da intendersiintegralmente richiamate.Nella specie, la Corte territoriale ha valutato plurimi elementi attinenti nonsolo ai precedenti penali per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché perreati in materia di stupefacenti da cui il ricorrente risultava gravato, ma anche laposizione di rilievo dal medesimo ricoperta all’interno dell’associazione mafiosa,avendo assunto il ruolo di capo della stessa dopo che il fratello era stato arrestato,partecipando alla gestione e alla vendita dello stupefacente. In tal modo, lasentenza impugnata, con motivazione non contraddittoria né manifestamenteillogica, ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche econcernenti la gravità del fatto nonché la elevata capacità a delinquere, rispettoalle quali ogni altro è stato valutato recessivo.19.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del divieto direformatio in pejus in relazione alla determinazione dell’aumento di pena per ireati satellite, è fondato.Il giudice di primo grado, nel quantificare la pena, con riguardo ai reatisatellite in relazione ai quali era stata riconosciuta la continuazione con il reato dicui al capo 1) ritenuto più grave, aveva operato un aumento complessivo pari adanni tre e mesi quattro di reclusione.La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha escluso la concedibilitàdelle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato e haconseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, quantificando lapena base per il reato di cui al capo 1) in 20 anni di reclusione, aumentata di annidue per la recidiva; ha poi operato l’aumento per la continuazione con i reatisatellite in misura complessiva pari a tre anni e sei mesi di reclusione, e perciò inmisura superiore a quella determinata dal GUP.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto direformatio in peius vale in ogni stato e grado del giudizio, sicché una voltaconseguita dall’imputato una determinata posizione a lui favorevole, non può, indifetto di puntuale impugnazione del Pubblico ministero, modificarsi tale posizione.Si è perciò affermato che viola il suddetto divieto il giudice di appello che, inconseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione proposta dal P.M.esclusivamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudiziodi primo grado, ridetermini la pena per i reati in continuazione in misura superiorea quella individuata dal primo giudice, senza modificare la valutazione comparativadelle circostanze oggetto del giudizio di bilanciamento (Sez. 6, n. 41625 del07/10/2009, Tfara, Rv. 245015 - 01).Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena perla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.20. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento dellasentenza impugnata da:[OSCURATO:PERSONA], quanto alla partecipazione alla associazione perdelinquere di cui al capo 104, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano;[OSCURATO:PERSONA], quanto all'effetto estensivo dell'impugnazionelimitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis co. 6 cod. pen.contestata al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano;[OSCURATO:PERSONA], quanto alla determinazione degli aumenti di pena per lacontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Milano.I ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con condanna deglistessi al pagamento delle spese processuali.21. Atteso l’oggetto della presente pronuncia, nella quale non vengono inrilievo censure incidenti sulla posizione della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., non vaaccolta la relativa richiesta di condanna degli imputati alla rifusione delle spese insuo favore. In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento delricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla partecivile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nelgiudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo allarifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv.279514; conf. da ultimo, Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv.280519). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto allapartecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo 104, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto all'effettoestensivo dell'impugnazione limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall'art. 416 bis co. 6 cod. pen. contestata al capo 1, con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte di appello di Milano.Annulla la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto alladeterminazione degli aumenti di pena per la continuazione, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta i ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConsagraCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalmieriVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarfòGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali. Nulla per la parte civile.Così deciso il 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]