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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di esecuzione, ferma restando la carcerazione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MAKHARASHVILI per ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, in quanto non tradotto in una lingua nota al condannato.

A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il dato relativo alla non conoscenza della lingua italiana da parte del condannato risaliva al 18 gennaio 2018, giorno in cui esso venne attestato nel verbale di identificazione redatto nell'ambito del procedimento n. 242/18 R.G.N.R., e che non era sufficiente a dimostrare la persistenza dell'ignoranza della lingua italiana per il tempo a seguire in capo al cittadino georgiano, che era rimasto sul territorio dello Stato per altri quattro anni; tale arco temporale, ad avviso del giudicante, doveva considerarsi sufficientemente ampio per presumere che il predetto avesse imparato la lingua italiana.

Non poteva reputarsi rilevante che la sentenza di condanna emessa in data 20 marzo 2019 nel procedimento da cui era scaturito il titolo esecutivo in essere fosse stata tradotta in lingua inglese, in quanto, essendo l'imputato rimasto assente per tutta la durata del procedimento, non era stato possibile al giudice della cognizione verificare il persistere della sua mancata conoscenza della lingua italiana.

Sotto un altro profilo, il giudice a quo mostrava di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale doveva escludersi l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che, come il MAKHARASHVILI, avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia, il quale era tenuto ad un continuo obbligo di informazione verso il suo assistito, che includeva anche l'onere di traduzione di atti processuali in lingua nota allo straniero o, in alternativa, di farne comprendere il significato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 656, comma 5, e 666 cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto che nel fascicolo processuale esaminato vi era la prova della mancata conoscenza da parte del condannato della lingua italiana, aveva affermato il contrario nel provvedimento emesso, affidandosi, tuttavia, ad una mera presunzione.

Sul piano del diritto, il decidente non aveva tenuto conto del principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta sussiste anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (cita Sez. 6, n. 30143/2021; Sez. 1, n. 23347/2017; Sez. 5, n. 48916/2016).3.

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso, limitatamente alla nullità dell'ordine di carcerazione, restando inalterata la carcerazione già instaurata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Per un corretto inquadramento della questione dedotta, non si può prescindere dalla preliminare esposizione della ordinata sequenza di emissione e notificazione degli atti d'interesse al condannato, ricostruita sulla base delle risultanze del fascicolo cui la Corte ha accesso quale giudice del "fatto" processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092).

Da tale ricostruzione, è emerso che: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAKHARASHVILI, già condannato, con sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 20 marzo 2019 (irrevocabile il 5 luglio 2019), alla pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di furto aggravato in concorso e ricettazione, venne emesso, in data 3 settembre 2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ordine di esecuzione con contestuale sospensione, notificato in data 5 settembre 2019 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito l'imputato nel giudizio di cognizione; b) previa redazione di verbale di vane ricerche in data 23 settembre 2019, venne, poi, emesso, dalla già citata Procura della Repubblica, in data 31 ottobre 2019, decreto d'irreperibilità del condannato, notificato al predetto difensore il 6 novembre 2019; c) il condannato non presentò, in relazione all'ordine di esecuzione de quo, alcuna istanza ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; d) in data 10 dicembre 2019, la medesima Procura pugliese revocò la sospensione dell'originario decreto di esecuzione del 3 settembre 2019 e dispose la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena sopra indicata; e) il citato ultimo provvedimento venne notificato al condannato, a mani proprie, presso il Commissariato P.S. di Bitonto in data 29 giugno 2021; f) contestualmente alla proposizione dell'incidente di esecuzione che ha dato luogo al presente ricorso, in data 12 luglio 2021, il condannato nominò quale suo unico difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale elesse domicilio.

3. Alla luce delle accertate emergenze in fatto, non ben chiarite né dal giudice dell'esecuzione né dal difensore del ricorrente, deve, in primo luogo, escludersi che l'originario ordine di esecuzione con contestuale sospensione, emesso il 3 settembre 2019, sia affetto da nullità per omessa traduzione dello stesso in una lingua conosciuta dal condannato.

In sintonia con l'insegnamento di gran lunga prevalente di questa Corte, si ribadisce in questa sede che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., va escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale, come la latitanza o l'irreperibilità (che qui specificamente rileva), cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 6, n. 30143 del 7/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705; Sez. 1, n. 8591 del 28/1/2020, Zdrazilova, Rv. 278364, in fattispecie, sovrapponibile a quella in esame, relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione; Sez. 2, n. 12191 del 17/2/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/6/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/7/2013, Wagne, Rv. 256767; Sez. 6, n. 7644 del 22/10/2009, dep. 2010, Cerhozi, Rv. 246167).

Le ragioni di detto orientamento rimangono valide anche dopo le modifiche dell'art. 143 cod. proc. pen. introdotte, con d.

Igs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010.

Infatti, l'adempimento legale della notificazione al difensore nella fattispecie nasce dall'impossibilità, in ragione delle condizioni di irreperibilità in cui si è consapevolmente posto l'interessato, di rivolgere l'informazione alla persona alloglotta, così che il raggiungimento della sua sfera di conoscenza o conoscibilità può garantirsi soltanto tramite l'adempimento diretto al difensore, il quale potrà veicolare l'informazione, ma nell'ambito delle relazioni afferenti all'assistenza che gli competono, in modo da potere rimanere assicurato a seguito di tale percorso, dovuto al comportamento dell'interessato, ogni possibile effetto conoscitivo.

Posto che il difensore non ha messo in discussione la regolarità della procedura che ha condotto alla emanazione del decreto d'irreperibilità del condannato, nella fase afferente alla notifica dell'originario ordine di esecuzione (del 3 settembre 2019), deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza in diritto la censura mossa per l'omessa traduzione del provvedimento, che, per quanto detto (condizione di irreperibilità dell'interessato), non vi era l'obbligo di effettuare.

Altrettanto inammissibile, ma sotto il profilo della carenza di interesse, è la censura con cui si deduce, sempre per l'omessa traduzione in lingua nota al condannato, la nullità del provvedimento del 10 dicembre 2019, con il quale il Pubblico ministero di Brindisi revocò la sospensione dell'originario decreto di esecuzione del 3 settembre 2019, disponendo la carcerazione del condannato medesimo.

Infatti, attesa la regolarità della precedente fase di esecuzione e la mancata proposizione, in allora, della istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione da parte del MAKHARASHVILI, l'eventuale nullità dell'ordine di carcerazione da ultimo emesso nei suoi confronti sarebbe inutiliter data, poiché da essa non potrebbe, comunque, derivare una "restituzione nel termine" per consentire al condannato, ora per allora, di accedere alle misure alternative.

Inoltre, va ricordato l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'invalidità dell'ordine di esecuzione non può in alcun modo ripercuotersi sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando, invece, autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (Sez. 1, n. 20768 del 23/2/2018, Ognyanov, Rv. 272835).

Neppure sotto questo profilo, pertanto, sussisterebbe un concreto e attuale interesse, da parte del condannato, all'accoglimento del ricorso.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di esecuzione, ferma restando la carcerazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MAKHARASHVILI per ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, in quanto non tradotto in una lingua nota al condannato. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il dato relativo alla non conoscenza della lingua italiana da parte del condannato risaliva al 18 gennaio 2018, giorno in cui esso venne attestato nel verbale di identificazione redatto nell'ambito del procedimento n. 242/18 R.G.N.R., e che non era sufficiente a dimostrare la persistenza dell'ignoranza della lingua italiana per il tempo a seguire in capo al cittadino georgiano, che era rimasto sul territorio dello Stato per altri quattro anni; tale arco temporale, ad avviso del giudicante, doveva considerarsi sufficientemente ampio per presumere che il predetto avesse imparato la lingua italiana. Non poteva reputarsi rilevante che la sentenza di condanna emessa in data 20 marzo 2019 nel procedimento da cui era scaturito il titolo esecutivo in essere fosse stata tradotta in lingua inglese, in quanto, essendo l'imputato rimasto assente per tutta la durata del procedimento, non era stato possibile al giudice della cognizione verificare il persistere della sua mancata conoscenza della lingua italiana. Sotto un altro profilo, il giudice a quo mostrava di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale doveva escludersi l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che, come il MAKHARASHVILI, avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia, il quale era tenuto ad un continuo obbligo di informazione verso il suo assistito, che includeva anche l'onere di traduzione di atti processuali in lingua nota allo straniero o, in alternativa, di farne comprendere il significato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 656, comma 5, e 666 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, pur avendo dato atto che nel fascicolo processuale esaminato vi era la prova della mancata conoscenza da parte del condannato della lingua italiana, aveva affermato il contrario nel provvedimento emesso, affidandosi, tuttavia, ad una mera presunzione. Sul piano del diritto, il decidente non aveva tenuto conto del principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta sussiste anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (cita Sez. 6, n. 30143/2021; Sez. 1, n. 23347/2017; Sez. 5, n. 48916/2016).3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso, limitatamente alla nullità dell'ordine di carcerazione, restando inalterata la carcerazione già instaurata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Per un corretto inquadramento della questione dedotta, non si può prescindere dalla preliminare esposizione della ordinata sequenza di emissione e notificazione degli atti d'interesse al condannato, ricostruita sulla base delle risultanze del fascicolo cui la Corte ha accesso quale giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092). Da tale ricostruzione, è emerso che: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAKHARASHVILI, già condannato, con sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 20 marzo 2019 (irrevocabile il 5 luglio 2019), alla pena di un anno di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di furto aggravato in concorso e ricettazione, venne emesso, in data 3 settembre 2019, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ordine di esecuzione con contestuale sospensione, notificato in data 5 settembre 2019 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito l'imputato nel giudizio di cognizione; b) previa redazione di verbale di vane ricerche in data 23 settembre 2019, venne, poi, emesso, dalla già citata Procura della Repubblica, in data 31 ottobre 2019, decreto d'irreperibilità del condannato, notificato al predetto difensore il 6 novembre 2019; c) il condannato non presentò, in relazione all'ordine di esecuzione de quo, alcuna istanza ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; d) in data 10 dicembre 2019, la medesima Procura pugliese revocò la sospensione dell'originario decreto di esecuzione del 3 settembre 2019 e dispose la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena sopra indicata; e) il citato ultimo provvedimento venne notificato al condannato, a mani proprie, presso il Commissariato P.S. di Bitonto in data 29 giugno 2021; f) contestualmente alla proposizione dell'incidente di esecuzione che ha dato luogo al presente ricorso, in data 12 luglio 2021, il condannato nominò quale suo unico difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale elesse domicilio. 3. Alla luce delle accertate emergenze in fatto, non ben chiarite né dal giudice dell'esecuzione né dal difensore del ricorrente, deve, in primo luogo, escludersi che l'originario ordine di esecuzione con contestuale sospensione, emesso il 3 settembre 2019, sia affetto da nullità per omessa traduzione dello stesso in una lingua conosciuta dal condannato. In sintonia con l'insegnamento di gran lunga prevalente di questa Corte, si ribadisce in questa sede che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., va escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale, come la latitanza o l'irreperibilità (che qui specificamente rileva), cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore (Sez. 6, n. 30143 del 7/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705; Sez. 1, n. 8591 del 28/1/2020, Zdrazilova, Rv. 278364, in fattispecie, sovrapponibile a quella in esame, relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione; Sez. 2, n. 12191 del 17/2/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/6/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/7/2013, Wagne, Rv. 256767; Sez. 6, n. 7644 del 22/10/2009, dep. 2010, Cerhozi, Rv. 246167). Le ragioni di detto orientamento rimangono valide anche dopo le modifiche dell'art. 143 cod. proc. pen. introdotte, con d. Igs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010. Infatti, l'adempimento legale della notificazione al difensore nella fattispecie nasce dall'impossibilità, in ragione delle condizioni di irreperibilità in cui si è consapevolmente posto l'interessato, di rivolgere l'informazione alla persona alloglotta, così che il raggiungimento della sua sfera di conoscenza o conoscibilità può garantirsi soltanto tramite l'adempimento diretto al difensore, il quale potrà veicolare l'informazione, ma nell'ambito delle relazioni afferenti all'assistenza che gli competono, in modo da potere rimanere assicurato a seguito di tale percorso, dovuto al comportamento dell'interessato, ogni possibile effetto conoscitivo. Posto che il difensore non ha messo in discussione la regolarità della procedura che ha condotto alla emanazione del decreto d'irreperibilità del condannato, nella fase afferente alla notifica dell'originario ordine di esecuzione (del 3 settembre 2019), deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza in diritto la censura mossa per l'omessa traduzione del provvedimento, che, per quanto detto (condizione di irreperibilità dell'interessato), non vi era l'obbligo di effettuare. Altrettanto inammissibile, ma sotto il profilo della carenza di interesse, è la censura con cui si deduce, sempre per l'omessa traduzione in lingua nota al condannato, la nullità del provvedimento del 10 dicembre 2019, con il quale il Pubblico ministero di Brindisi revocò la sospensione dell'originario decreto di esecuzione del 3 settembre 2019, disponendo la carcerazione del condannato medesimo. Infatti, attesa la regolarità della precedente fase di esecuzione e la mancata proposizione, in allora, della istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione da parte del MAKHARASHVILI, l'eventuale nullità dell'ordine di carcerazione da ultimo emesso nei suoi confronti sarebbe inutiliter data, poiché da essa non potrebbe, comunque, derivare una "restituzione nel termine" per consentire al condannato, ora per allora, di accedere alle misure alternative. Inoltre, va ricordato l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'invalidità dell'ordine di esecuzione non può in alcun modo ripercuotersi sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall'atto nullo, trovando, invece, autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (Sez. 1, n. 20768 del 23/2/2018, Ognyanov, Rv. 272835). Neppure sotto questo profilo, pertanto, sussisterebbe un concreto e attuale interesse, da parte del condannato, all'accoglimento del ricorso. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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