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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 17146/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale felsineo in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.2, cod. pen., per il quale aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione e ad euro 800,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato in delitto tentato ex art. 56 cod. pen. - non è consentito, per come formulato, dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati affermati da questa Corte secondo cui "risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine, anche se prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 18/03/2019, Rv. 275278 - 01; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088 - 01; Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311 - 01), rendendo così una motivazione corretta oltre che esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il consiliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale felsineo in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n.2, cod. pen., per il quale aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione e ad euro 800,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato in delitto tentato ex art. 56 cod. pen. - non è consentito, per come formulato, dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.2). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati affermati da questa Corte secondo cui "risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine, anche se prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 18/03/2019, Rv. 275278 - 01; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269088 - 01; Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311 - 01), rendendo così una motivazione corretta oltre che esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consiliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris