CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente g N_r:er z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza detTribunale di Monza, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.., con sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Il ricorrente si duole della determinazione della sanzione amministrativa accessoria, rilevando che il giudice non ha in alcun modo giustificato le ragioni della durata della sanzione applicata, sebbene j1~ si sia notevolmente discostato dal minimo edittale 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione accessoria. La difesa ha depositato memoria nella quale lamenta che non sono state notificate le conclusioni scritte del P.G., chiedendo rinvio dell'udienza. In subordine si richiede l'accoglimento dei motivo di doglianza, con annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In primis appare opportuno precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). La ratio del richiamato principio è da individuarsi nell'autonomia delle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie, le quali, come si legge nelle motivazione della pronuncia citata, essendo estranee all'accordo delle parti, sono suscettibili di essere sindacate in sede di legittimità, coinvolgendo valutazioni discrezionali del giudice riguardanti il quantum della sanzione [così infatti si esprime il Supremo consesso con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie: «Esse, estranee all'accordo tra le parti, successivamente ratificato dall'organo giudicante, e accedenti anche alla sentenza di "patteggiamento", necessitano, invero, di un supporto giustificativo non riducibile a quello consentito dal rito premiale e di una possibile sindacabilità delle adottande statuizioni, che la stessa disciplina codicistica dell'applicazione della pena su richiesta delle parti consente, prevedendo tuttora nell'art. 448, oltre al detto nuovo comma 2-bis, al secondo contiguo comma la inappellabilità della sentenza «negli altri casi», diversi dalla ipotesi in cui è il pubblico ministero dissenziente legittimato all'appello, alla quale segue la sua ricorribilità, non ristretta nei neo introdotti limiti, ai sensi del vigente art. 568, comma 2, cod. proc. pen.»; « È consequenziale affermare che, per esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, sia esigibile un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell'interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamen tale, in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall'art. 111, comma 7, cost., trova ampia tutela nell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost., e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), per í motivi di cui al primo comma, fissato dal secondo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.».j. Si evince, inoltre, dalla lettura della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, che debba trovare conferma, a corollario del principio in essa stabilito, l'orientamento in base al quale il giudice è tenuto a motivare le ragioni che lo abbiano indotto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/2018, Gemignani, Rv. 210395), dovendosi ritenere implicitamente assolto l'obbligo motivazionale allorquando la durata della sanzione non superi tali valori. Al riguardo si è precisato, nella più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato». 3. Tutto ciò premesso occorre rilevare come la sanzione della sospensione della patente di guida sia stata determinata in misura apprezzabilmente superiore al minimo edittale senza che sia stata fornita alcuna motivazione sul punto, non facendo il Tribunale alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 218 cod. strada, che attengono alla determinazione della sanzione amministrativa, né esprimendo alcuna valutazione in termini di equità o idoneità della durata della sanzione. Avendo trovato pieno accoglimento la doglianza difensiva resta superata la questione riguardante la mancata notificazione alla parte delle conclusioni del P.G. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ai Tribunale di Monza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Monza. Così deciso