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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16167/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronunzia di condanna emessa in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella rispettiva qualità di trustee e di custode del trust, dai delitti di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva e preferenziale, perché il fatto non sussiste.

Le condotte addebitate agli attuali ricorrenti e ritenute non dimostrate dai Giudici di appello sono state individuate nella costituzione di un trust, nel quale sarebbero stati conferiti rimanenze di magazzino e merci per circa 10mila euro,nella mancata contabilizzazione nello stato patrimoniale del trust di crediti considerati inesigibili per oltre 380mila euro e nel pagamento di 4mila euro nei confronti di un solo creditore.

Sentenza dichiarativa di fallimento del Luglio 2011. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG territoriale, articolando un solo motivo e deducendo vizi di violazione di legge e illogicità di motivazione. 1.1 Ha sostenuto l'impugnante che la sentenza sarebbe contraddittoria, poiché avrebbe riconosciuto la fittizietà del trust costituito dagli amministratori della società allo scopo di evitare il fallimento, avendo sottolineato come fosse illusoria la finalità liquidatoria attribuita allo stesso trust, in presenza di uno stato di decozione risalente al 2006; tuttavia, i Giudici di appello, senza spiegare le ragioni della decisione, avevano giudicato gli imputati estranei alla formazione e gestione del patrimonio separato.

Secondo il ricorrente, trattandosi di un trust fittizio, non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza tra la posizione rivestita dal trustee e quella del disponente e, quindi, sarebbe incongrua l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della mera gestione e custodia dei beni conferiti nel trust.

Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la Corte avrebbe errato nel ritenerlo estraneo alla compagine associativa, negandone sia la qualità di disponente e di ideatore del negozio fiduciario sia la conseguente responsabilità.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

I difensori degli imputati hanno depositato telematicamente memorie di replica alla richiesta del PG, illustrando le ragioni dell'inammissibilità del ricorso del PG e confutando le argomentazioni svolte dal PG presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del PG è inammissibile, perché non affronta e non censura le giustificazioni poste a fondamento della decisione, rivelandosi in tal modo affetto da genericità estrinseca. 1.11 ricorso per cassazione è, infatti, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente,' confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014,, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.Tanto premesso va osservato, in primis, che non è ravvisabile la dedotta contraddittorietà di motivazione, poiché la sentenza impugnata dà atto - alla pagina quattro del testo - di come fosse attendibile la tesi che l'intera operazione di costituzione del trust fosse un espediente realizzato dagli amministratori per evitare il fallimento.

Tuttavia, dopo aver dato atto che gli amministratori stessi, concorrenti nel reato, avevano patteggiato la pena, correttamente ha ritenuto di analizzare le specifiche condotte attribuite agli imputati attuali ricorrenti.

I Giudici di appello hanno, quindi, sottolineato che non vi era riscontro probatorio all'affermazione del Gup, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dello stato di decozione della società risalente al 2006, poichè egli era comparso nella compagine della fallita, con cui non aveva trattenuto rapporti in precedenza, solo in occasione della costituzione del trust. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottolineato come, pur essendo il commercialista della fallita, egli, quale guardiano del trust era estraneo alla gestione.

Ancor più analiticamente sono state esaminate le tre condotte ritenute provate dal Gup e si è osservato : a) secondo la stessa ricostruzione del primo Giudice le merci già dalla costituzione non risultavano inserite nello stato patrimoniale del trust, quindi la condotta non era attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa solo al momento della costituzione del patrimonio separato e neppure a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto verificare la presenza delle merci nel magazzino, compito all'evidenza non rientrante nelle sue competenze di commercialista.

In coerenza con tale ricostruzione fattuale si è ritenuto, con motivazione priva di fratture logiche, la probabilità che a Febbraio 2010 la distrazione delle merci fosse già avvenuta; b) l'omessa contabilizzazione nello stato patrimoniale del trust dei crediti della società per 800mila euro risente della confusione, operata in sentenza GUP, tra scritture contabili della società e quelle della nuova entità (trust).

In tal senso si è osservato che lo stato patrimoniale del trust è stato creato al momento della costituzione ad opera dei disponenti e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] quale trustee, non poteva assumere responsabilità per disposizioni adottate da altri, cioè gli amministratori della società fallita, e già contenute nell'atto istitutivo del trust, con il quale se ne è determinata la consistenza e lo stato patrimoniale; per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], questi è stato ritenuto in primo grado l'ideatore di tutta l'operazione ma in assenza di concreti elementi fattuali comprovanti la conclusione, semplicemente fondando l'affermazione sulla precedente attività del professionista e ricorrendo, in definitiva, ad una mera presunzione.

Infine - annotazione che mette una pietra tombale sulla giustificazione di responsabilità degli imputati - si è constatato che il capo di imputazione AII) attribuiva agli attuali giudicabili l'iscrizione nello stato patrimoniale di crediti di dubbia esistenza ed esigibilità, successivamente girati a perdita in prossimità della dichiarazione di fallimento, mentre in primo grado era stata loro illogicamente attribuita l'opposta condotta di avere omesso l'indicazione dei medesimi crediti, con ciò realizzandosi una evidente ed insanabile incongruenza logica; c) quanto al pagamento del debito in via preferenziale - condotta già in astratto ascrivibile al solo amministratore [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di atto dispositivo - ma non a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di custode/guardiano del trust, la Corte ha preso atto del serio principio di prova offerto dalla difesa, secondo il quale il trust non aveva fondi per pagare, né conti correnti gestibili dall'amministratore;del resto - si è pure annotato - con il creditore Gaggiano risultava un debito del maggior importo di 9000 euro, vi era stata una transazione ad opera dell'amministratore della società Vitari, e la sentenza di primo grado aveva ritenuto costui come il soggetto che ha gestito di fatto la fase della liquidazione, per cui, secondo i Giudici di appello, è apparso seriamente ipotizzabile che il pagamento del credito fosse riconducibile e lui. 3.A fronte di tale congruo apparato argomentativo logicamente ineccepibile, le doglianze del ricorrente si dimostrano del tutto generiche e prive di ogni valenza critica, in quanto affidate alla petizione di principio, secondo la quale il trust può essere piegato a finalità illecite nonchè all'affermazione assertiva, per la quale il caso di specie configurerebbe un'ipotesi scolastica di sham trust, espressione alla quale il ricorrente attribuisce - forse perché in lingua inglese - una capacità censoria altrimenti inespressa.

In altri termini l'affermazione che si tratti di un trust fittizio, nella sua genericità, non tiene conto che, pur accettando come plausibile una simile ricostruzione,la Corte ha sviluppato un concreto ragionamento probatorio riguardante le specifiche posizioni dei due imputati e ne ha posto in luce l'assenza di dati dimostrativi a sostegno dell'affremazione di responsabilità pronunziata nel primo giudizio.

Per altro verso, infine, secondo il ricorrente il delitto sarebbe attribuibile agli imputati, in virtù dei ruoli rispettivamente assunti nel programma fraudolento posto in essere tramite la costituzione del patrimonio separato ma nessuna deduzione specifica è posta a supporto dell'affermazione, riguardo alla quale non resta che constatarne la irredimibile assertività.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso del PG deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Deciso il 7.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Stnn CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronunzia di condanna emessa in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella rispettiva qualità di trustee e di custode del trust, dai delitti di bancarotta fraudolenta documentale distrattiva e preferenziale, perché il fatto non sussiste. Le condotte addebitate agli attuali ricorrenti e ritenute non dimostrate dai Giudici di appello sono state individuate nella costituzione di un trust, nel quale sarebbero stati conferiti rimanenze di magazzino e merci per circa 10mila euro,nella mancata contabilizzazione nello stato patrimoniale del trust di crediti considerati inesigibili per oltre 380mila euro e nel pagamento di 4mila euro nei confronti di un solo creditore. Sentenza dichiarativa di fallimento del Luglio 2011. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG territoriale, articolando un solo motivo e deducendo vizi di violazione di legge e illogicità di motivazione. 1.1 Ha sostenuto l'impugnante che la sentenza sarebbe contraddittoria, poiché avrebbe riconosciuto la fittizietà del trust costituito dagli amministratori della società allo scopo di evitare il fallimento, avendo sottolineato come fosse illusoria la finalità liquidatoria attribuita allo stesso trust, in presenza di uno stato di decozione risalente al 2006; tuttavia, i Giudici di appello, senza spiegare le ragioni della decisione, avevano giudicato gli imputati estranei alla formazione e gestione del patrimonio separato. Secondo il ricorrente, trattandosi di un trust fittizio, non vi sarebbe alcuna sostanziale differenza tra la posizione rivestita dal trustee e quella del disponente e, quindi, sarebbe incongrua l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della mera gestione e custodia dei beni conferiti nel trust. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] la Corte avrebbe errato nel ritenerlo estraneo alla compagine associativa, negandone sia la qualità di disponente e di ideatore del negozio fiduciario sia la conseguente responsabilità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio. I difensori degli imputati hanno depositato telematicamente memorie di replica alla richiesta del PG, illustrando le ragioni dell'inammissibilità del ricorso del PG e confutando le argomentazioni svolte dal PG presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del PG è inammissibile, perché non affronta e non censura le giustificazioni poste a fondamento della decisione, rivelandosi in tal modo affetto da genericità estrinseca. 1.11 ricorso per cassazione è, infatti, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente,' confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014,, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.Tanto premesso va osservato, in primis, che non è ravvisabile la dedotta contraddittorietà di motivazione, poiché la sentenza impugnata dà atto - alla pagina quattro del testo - di come fosse attendibile la tesi che l'intera operazione di costituzione del trust fosse un espediente realizzato dagli amministratori per evitare il fallimento. Tuttavia, dopo aver dato atto che gli amministratori stessi, concorrenti nel reato, avevano patteggiato la pena, correttamente ha ritenuto di analizzare le specifiche condotte attribuite agli imputati attuali ricorrenti. I Giudici di appello hanno, quindi, sottolineato che non vi era riscontro probatorio all'affermazione del Gup, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dello stato di decozione della società risalente al 2006, poichè egli era comparso nella compagine della fallita, con cui non aveva trattenuto rapporti in precedenza, solo in occasione della costituzione del trust. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottolineato come, pur essendo il commercialista della fallita, egli, quale guardiano del trust era estraneo alla gestione. Ancor più analiticamente sono state esaminate le tre condotte ritenute provate dal Gup e si è osservato : a) secondo la stessa ricostruzione del primo Giudice le merci già dalla costituzione non risultavano inserite nello stato patrimoniale del trust, quindi la condotta non era attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa solo al momento della costituzione del patrimonio separato e neppure a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto verificare la presenza delle merci nel magazzino, compito all'evidenza non rientrante nelle sue competenze di commercialista. In coerenza con tale ricostruzione fattuale si è ritenuto, con motivazione priva di fratture logiche, la probabilità che a Febbraio 2010 la distrazione delle merci fosse già avvenuta; b) l'omessa contabilizzazione nello stato patrimoniale del trust dei crediti della società per 800mila euro risente della confusione, operata in sentenza GUP, tra scritture contabili della società e quelle della nuova entità (trust). In tal senso si è osservato che lo stato patrimoniale del trust è stato creato al momento della costituzione ad opera dei disponenti e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] quale trustee, non poteva assumere responsabilità per disposizioni adottate da altri, cioè gli amministratori della società fallita, e già contenute nell'atto istitutivo del trust, con il quale se ne è determinata la consistenza e lo stato patrimoniale; per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], questi è stato ritenuto in primo grado l'ideatore di tutta l'operazione ma in assenza di concreti elementi fattuali comprovanti la conclusione, semplicemente fondando l'affermazione sulla precedente attività del professionista e ricorrendo, in definitiva, ad una mera presunzione. Infine - annotazione che mette una pietra tombale sulla giustificazione di responsabilità degli imputati - si è constatato che il capo di imputazione AII) attribuiva agli attuali giudicabili l'iscrizione nello stato patrimoniale di crediti di dubbia esistenza ed esigibilità, successivamente girati a perdita in prossimità della dichiarazione di fallimento, mentre in primo grado era stata loro illogicamente attribuita l'opposta condotta di avere omesso l'indicazione dei medesimi crediti, con ciò realizzandosi una evidente ed insanabile incongruenza logica; c) quanto al pagamento del debito in via preferenziale - condotta già in astratto ascrivibile al solo amministratore [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di atto dispositivo - ma non a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di custode/guardiano del trust, la Corte ha preso atto del serio principio di prova offerto dalla difesa, secondo il quale il trust non aveva fondi per pagare, né conti correnti gestibili dall'amministratore;del resto - si è pure annotato - con il creditore Gaggiano risultava un debito del maggior importo di 9000 euro, vi era stata una transazione ad opera dell'amministratore della società Vitari, e la sentenza di primo grado aveva ritenuto costui come il soggetto che ha gestito di fatto la fase della liquidazione, per cui, secondo i Giudici di appello, è apparso seriamente ipotizzabile che il pagamento del credito fosse riconducibile e lui. 3.A fronte di tale congruo apparato argomentativo logicamente ineccepibile, le doglianze del ricorrente si dimostrano del tutto generiche e prive di ogni valenza critica, in quanto affidate alla petizione di principio, secondo la quale il trust può essere piegato a finalità illecite nonchè all'affermazione assertiva, per la quale il caso di specie configurerebbe un'ipotesi scolastica di sham trust, espressione alla quale il ricorrente attribuisce - forse perché in lingua inglese - una capacità censoria altrimenti inespressa. In altri termini l'affermazione che si tratti di un trust fittizio, nella sua genericità, non tiene conto che, pur accettando come plausibile una simile ricostruzione,la Corte ha sviluppato un concreto ragionamento probatorio riguardante le specifiche posizioni dei due imputati e ne ha posto in luce l'assenza di dati dimostrativi a sostegno dell'affremazione di responsabilità pronunziata nel primo giudizio. Per altro verso, infine, secondo il ricorrente il delitto sarebbe attribuibile agli imputati, in virtù dei ruoli rispettivamente assunti nel programma fraudolento posto in essere tramite la costituzione del patrimonio separato ma nessuna deduzione specifica è posta a supporto dell'affermazione, riguardo alla quale non resta che constatarne la irredimibile assertività. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso del PG deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Deciso il 7.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Stnn CORTE
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