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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 25618/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12238/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Società per la gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]), in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del procuratore speciale legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5712/2019depositata i l 24/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarato nullo e/o inefficace nei suoi confronti l’atto stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Boldrin aveva disposto a titolo gratuito, in favore della moglie e della figlia, delle unità immobiliari di sua proprietà site nel Comune di Martellago.

In particolare, l’attore lamentava che il Boldrin avesse costituito a titolo gratuito, sulla quota di ½ dei predetti cespiti immobiliari, diritto di usufrutto in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] e, riservandosi il diritto di usufrutto sulla restante quota di ½, avesse donato alla figlia Azzurra la nuda proprietà sugli stessi cespiti.

L’attore chiese, inoltre, previa riduzione giudiziale del prezzo pattuito, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 28.6.2011, con il quale i coniugi Boldrin-Bonato gli avevano promesso in vendita la piena proprietà dei citati cespiti immobiliari, oltre che di alcuni terreni.

In subordine, il Pighin si riservava di recedere dal preliminare di compravendita, chiedendo ex art 1385 c.c. la condanna dei convenuti alla corresponsione del doppio della caparra ricevuta, oltre interessi.

I convenuti rimasero inizialmente contumaci.

Intervennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando in revocatoria il menzionato atto di donazione del 14.9.2011 e, la seconda, anche il contratto preliminare di compravendita del 28.6.2011 azionato dal Pighin.

Il processo fu interrotto per il decesso dell’attore e poi riassunto su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza.

A seguito della riassunzione, si costituì in giudizio la convenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati inammissibili gli interventi e le domande svolte dalle Banche e, in subordine, che tali domande fossero rigettate nei suoi confronti in quanto infondate.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2984/2016 respinse le domande dell’attore Pighin, accogliendo invece pienamente quelle spiegate dalle Banche intervenienti.

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 5712/2019, depositata il 24 dicembre 2019.

La Corte territoriale ha preliminarmente osservato che gli appellanti Boldrin e Bonato non avevano contestato la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Società per la Gestione delle Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intervenute in appello quali cessionarie dei crediti delle Banche nei confronti dei medesimi appellanti.

Secondo la Corte, tale circostanza, unitamente alla documentazione versata in atti dagli intervenienti, era idonea a far ritenere che le suddette società erano succedute nei diritti delle Banche appellate.

La Corte ha poi evidenziato che la riassunzione della causa operata in primo grado dalla Banca di Vicenza dopo la morte del Pighin aveva giovato anche all’interveniente [OSCURATO:PERSONA], che non aveva provveduto a richiederla,dovendo operare i principi valevoli in caso di litisconsorzio facoltativo, in base ai quali, se il giudice non separa il giudizio, ma dichiara l’interruzione dell’intero procedimento, una qualsiasi delle parti dei procedimenti riuniti può dare impulso processuale all’intero procedimento.

Secondo i giudici dell’appello, inoltre, le Banche intervenienti avevano pieno diritto di chiedere la revocatoria della donazione dell’intera nuda proprietà e non solo della metà della stessa, come chiesto dal Pighin con l’atto introduttivo del giudizio.

Infatti, nei confronti del volontario interveniente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento, configurandosi per lo stesso interveniente, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., solo l’obbligo di accettare lo stato del processo in cui si trovava al momento del suo intervento, con riferimento alle preclusioni istruttorie già verificatisi tra le parti originarie.

Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che la documentazione prodotta in appello dimostrava il trasferimento a titolo gratuito, a stretti congiunti, di beni immobili di valore, avvenuto pochi mesi prima del fallimento della società di cui i coniugi Boldrin-Bonato erano garanti verso gli istituti bancari, per crediti sorti anteriormente all’atto revocando.

Sussistevano sia il danno per i creditori, dal momento che i debiti garantiti erano rimasti a sofferenza, sia la consapevolezza da parte del Boldrin e della Bonato, risultando accertato che la donazione e, probabilmente, il preliminare di vendita al Pighin, fossero atti fraudolenti volti a privare le banche rievocanti della garanzia generica sui beni più facilmente aggredibili.

Né rilevava la circostanza che i beni oggetto di donazione non costituissero l’intera proprietà dei debitori, non essendo richiesta, ai fini dell’azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che abbia reso più incerto o difficile la soddisfazione del credito.

Spettava quindi ai debitori, che non vi avevano provveduto, l’onere di provare che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente i crediti delle Banche.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassa zione, sulla base di sei motivi, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già Società per la Gestione delle Attività – [OSCURATO:SOCIETA].), nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eUnipolReC S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), perplessa e oggettivamente incomprensibile, nonché, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

La motivazione della Corte d’appello sulla questione relativa alla legittimazione degli intervenienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe apodittica perché non indicherebbe quale tra i documenti prodotti dalle stesse intervenienti sarebbe idoneo a supportare la qualifica di cessionarie del credito.

La Corte, inoltre, non avrebbe considerato che gli appellanti, nella comparsa conclusionale avevano contestato la legittimazione ad agire delle società intervenute in appello evidenziando come, dalla documentazione prodotta, sarebbe emerso il contrario.

In particolare, con riferimento ad [OSCURATO:SOCIETA], dal documento prodotto in giudizio, contenente la definizione del perimetro del compendio aziendale oggetto di scissione da [OSCURATO:PERSONA] alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe emerso che le azioni revocatorie erano rimaste escluse da detto compendio aziendale.

4.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la “violazione del combinato disposto degli articoli 115 e 167 c.p.c. e 2697 c.c.”.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito agli appellanti l’obbligo di contestare la legittimazione degli intervenienti, così invertendo l’onere della prova.

La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare e di cui il giudice può rilevare la carenza anche d’ufficio.

4.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione del combinato disposto degli articoli 1322, 1325, 1362 1366, 1936” e, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per “omessa pronuncia su una domanda svolta dalla parte appellante”.

Gli appellanti, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – SGA (ora [OSCURATO:PERSONA]), avevano evidenziato che il contratto sottoscritto dai coniugi Boldrin e Bonato - che prevedeva, all’art. 7, il pagamento della garanzia a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore - doveva essere qualificato non come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia.

Pertanto, non avendo tale contratto carattere accessorio rispetto al finanziamento chirografario concesso dalle Banche alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cui gli stessi Boldrin e Bonato erano soci, non risultava compreso tra i rapporti ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (ovvero i crediti e ogni altro diritto, ragione, pretesa, azione ed eccezione “inerenti o comunque accessori” agli stessi crediti).

La Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto infondate tali argomentazioni, qualificando erroneamente il contratto come fideiussione, oppure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, con conseguente nullità della sentenza. 4.4.Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli articoli 105 e 303 c.p.c.”.

La sentenza della Corte veneziana, laddove ha affermato che la riassunzione operata da uno solo dei litisconsorti vale anche per la riassunzione della domanda svolta da altra parte del giudizio, non avrebbe tenuto conto del principio secondo il quale, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le singole domande mantengono un’individualità propria.

La riassunzione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, che era un interveniente volontario autonomo, con una propria domanda, non poteva estendere i suoi effetti processuali e sostanziali oltre i soggetti che erano stati parte di quella singola specifica domanda. 4.5.Con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 105, 183, comma 6, e 286, comma 2, c.p.c.

L’interpretazione più corretta dell’art. 268 c.p.c. sarebbe quella, prospettata da parte della dottrina e da alcune sentenze di merito, secondo cui il terzo interveniente non può compiere atti che, al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, valendo tale preclusione non soltanto per lo svolgimento delle richieste istruttorie ma anche per le attività assertive, con il corollario che, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, sarebbe ammissibile il solo intervento adesivo dipendente non quello autonomo principale o litisconsortile.

Di conseguenza, le banche, essendo intervenute in un momento in cui le domande non potevano più essere modificate, non potevano mutare l’oggetto del giudizio.

Per tale ragione, l’unica domanda ammissibilmente svolta in giudizio era quella tesa ad ottenere l’inefficacia della donazione di un mezzo dell’usufrutto alla Bonato e di un mezzo della nuda proprietà alla Boldrin.

L’intervento delle Banche doveva comunque intendersi come adesivo alla domanda svolta dal Pighin e quindi, essendo stata tale domanda rigettata, anche le domande delle intervenienti avrebbero dovuto esserlo.

4.6. Con il sesto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli articoli 2901 e 2729 c.c.”.

La Corte d’appello avrebbe posto alla base dell’accoglimento della domanda revocatoria alcune presunzioni, senza considerare che esistevano agli atti del giudizio, fatti e documenti che, ove considerati, avrebbero impedito di ritenere accertati i presupposti per la predetta domanda.

In particolare il Boldrin e la Bonato all’epoca della stipula dell’atto impugnato erano in grado di far fronte ai propri impegni, avendo a disposizione anche l’intera partecipazione societaria della [OSCURATO:PERSONA].

Non sussisteva pertanto in capo al donante il requisito dell’animus nocendi, considerato che la partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] era in parte oggetto di un precedente preliminare per un corrispettivo di 1 milione di euro, con l’impegno da parte dell’acquirente di subentrare nelle esposizioni bancarie di ricapitalizzazione della società. 5.1.Il primo motivo è inammissibile perché formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, e dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950e Cass. 19/04/2022, n. 12481).

Le ricorrenti, infatti, hanno riportato uno stralcio relativo al passivo (rispetto al quale la controricorrente replica riportandone uno relativo all’attivo).

Con tale frammentarietà di dati la Corte non è posta in condizione di valutare se effettivamente la Corte d’appello sia incorsa in errore.

E tale onere di specificità spettava alle ricorrenti.

E comunque, la Corte d’appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cass. 20315/2022). 5.2.Dalla inammissibilità del primo motivo deriva l’inammissibilità del secondo motivo per difetto di interesse.

5.3. Diversamente, risultano infondate le censure, contenute nel terzo motivo di ricorso, relative all’accertamento della legittimazione processuale di SGA, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA].

Risulta infatti dallo stesso documento citato dalle ricorrenti che i crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (tra cui, come ammesso anche nel ricorso, vi era quello vantato dalla Banca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) erano stati ceduti unitamente “a tutte le garanzie […] nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, […] azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio”.

L’azione revocatoria per cui è causa è inerente alla garanzia prestata dai signori Bonato e Boldrin a favore della società di cui erano azionisti. 5.2.Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il processo, al momento in cui si è verificato l’evento interruttivo in primo grado, costituito dalla dichiarata morte dell’attore Pighin, ha mantenuto la propria trattazione unitaria sicché la riassunzione tempestivamente richiesta da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ha giovato anche all’interveniente [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva provveduto a richiederla, operando i principi valevoli in caso di litisconsorzio processuale facoltativo.

In sostanza, il giudice dell’appello non ha separato le cause e le ha trattate unitariamente e così come lo ha interrotto per tutte le parti, lo ha poi riattivato su impulso di una delle parti determinandone la riassunzione per tutti compresa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5.3.Il quinto motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, a qui si intende dare seguito, secondo il quale "chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c., per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza , non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare" (cfr., di recente, Cass. civ., Sez.

I, 06/12/2019, n. 31939, che richiama un principio consolidatonella giurisprudenza di legittimità sin da Cass. civ., Sez.

III, 28/07/2005, n. 15787).

La preclusione di cui all’art. 268 c.c. non può estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.) e ciò, per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile.

Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria ("... sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione"), con ciò stesso è riconosciuta - entro quel limite - la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente.

Se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c. (Cass. civ., Sez.

I, 22/12/2015, n. 25798).

5.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non venendo trascritto nel ricorso il contenuto dei documenti a cui le ricorrenti fanno riferimento, sia perché tale motivo è teso ad ottenere un nuovo esame nel merito della causa.

Ad ogni modo, le censure si appalesano anche infondate considerato che, nel caso di atti di disposizione a titolo gratuito, posti in essere successivamente al sorgere del credito, ai fini della sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, è sufficiente la semplice conoscenza - nel solo debitore e non anche nel terzo - del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è, pertanto, necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza (c.d. consilium fraudis) che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminu isca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Nel caso di specie, risulta chiaro che i debitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già consapevoli del credito nei loro confronti e, dunque, non può non ritenersi che fossero verosimilmente coscienti che la vendita dei beni immobili avrebbe reso più difficile il soddisfacimento di detta pretesa creditoria, cui segue la oggettiva lesione dell'interesse del creditore. 6.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 8.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, e a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi Euro 5.600 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12238/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Società per la gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]), in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del procuratore speciale legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5712/2019depositata i l 24/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse dichiarato nullo e/o inefficace nei suoi confronti l’atto stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Boldrin aveva disposto a titolo gratuito, in favore della moglie e della figlia, delle unità immobiliari di sua proprietà site nel Comune di Martellago. In particolare, l’attore lamentava che il Boldrin avesse costituito a titolo gratuito, sulla quota di ½ dei predetti cespiti immobiliari, diritto di usufrutto in favore della moglie [OSCURATO:PERSONA] e, riservandosi il diritto di usufrutto sulla restante quota di ½, avesse donato alla figlia Azzurra la nuda proprietà sugli stessi cespiti. L’attore chiese, inoltre, previa riduzione giudiziale del prezzo pattuito, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 28.6.2011, con il quale i coniugi Boldrin-Bonato gli avevano promesso in vendita la piena proprietà dei citati cespiti immobiliari, oltre che di alcuni terreni. In subordine, il Pighin si riservava di recedere dal preliminare di compravendita, chiedendo ex art 1385 c.c. la condanna dei convenuti alla corresponsione del doppio della caparra ricevuta, oltre interessi. I convenuti rimasero inizialmente contumaci. Intervennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando in revocatoria il menzionato atto di donazione del 14.9.2011 e, la seconda, anche il contratto preliminare di compravendita del 28.6.2011 azionato dal Pighin. Il processo fu interrotto per il decesso dell’attore e poi riassunto su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza. A seguito della riassunzione, si costituì in giudizio la convenuta [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati inammissibili gli interventi e le domande svolte dalle Banche e, in subordine, che tali domande fossero rigettate nei suoi confronti in quanto infondate. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2984/2016 respinse le domande dell’attore Pighin, accogliendo invece pienamente quelle spiegate dalle Banche intervenienti. 2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 5712/2019, depositata il 24 dicembre 2019. La Corte territoriale ha preliminarmente osservato che gli appellanti Boldrin e Bonato non avevano contestato la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Società per la Gestione delle Attività – [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intervenute in appello quali cessionarie dei crediti delle Banche nei confronti dei medesimi appellanti. Secondo la Corte, tale circostanza, unitamente alla documentazione versata in atti dagli intervenienti, era idonea a far ritenere che le suddette società erano succedute nei diritti delle Banche appellate. La Corte ha poi evidenziato che la riassunzione della causa operata in primo grado dalla Banca di Vicenza dopo la morte del Pighin aveva giovato anche all’interveniente [OSCURATO:PERSONA], che non aveva provveduto a richiederla,dovendo operare i principi valevoli in caso di litisconsorzio facoltativo, in base ai quali, se il giudice non separa il giudizio, ma dichiara l’interruzione dell’intero procedimento, una qualsiasi delle parti dei procedimenti riuniti può dare impulso processuale all’intero procedimento. Secondo i giudici dell’appello, inoltre, le Banche intervenienti avevano pieno diritto di chiedere la revocatoria della donazione dell’intera nuda proprietà e non solo della metà della stessa, come chiesto dal Pighin con l’atto introduttivo del giudizio. Infatti, nei confronti del volontario interveniente, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento, configurandosi per lo stesso interveniente, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., solo l’obbligo di accettare lo stato del processo in cui si trovava al momento del suo intervento, con riferimento alle preclusioni istruttorie già verificatisi tra le parti originarie. Nel merito, la Corte d’appello ha ritenuto che la documentazione prodotta in appello dimostrava il trasferimento a titolo gratuito, a stretti congiunti, di beni immobili di valore, avvenuto pochi mesi prima del fallimento della società di cui i coniugi Boldrin-Bonato erano garanti verso gli istituti bancari, per crediti sorti anteriormente all’atto revocando. Sussistevano sia il danno per i creditori, dal momento che i debiti garantiti erano rimasti a sofferenza, sia la consapevolezza da parte del Boldrin e della Bonato, risultando accertato che la donazione e, probabilmente, il preliminare di vendita al Pighin, fossero atti fraudolenti volti a privare le banche rievocanti della garanzia generica sui beni più facilmente aggredibili. Né rilevava la circostanza che i beni oggetto di donazione non costituissero l’intera proprietà dei debitori, non essendo richiesta, ai fini dell’azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che abbia reso più incerto o difficile la soddisfazione del credito. Spettava quindi ai debitori, che non vi avevano provveduto, l’onere di provare che il patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente i crediti delle Banche. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassa zione, sulla base di sei motivi, i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già Società per la Gestione delle Attività – [OSCURATO:SOCIETA].), nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. eUnipolReC S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), perplessa e oggettivamente incomprensibile, nonché, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. La motivazione della Corte d’appello sulla questione relativa alla legittimazione degli intervenienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe apodittica perché non indicherebbe quale tra i documenti prodotti dalle stesse intervenienti sarebbe idoneo a supportare la qualifica di cessionarie del credito. La Corte, inoltre, non avrebbe considerato che gli appellanti, nella comparsa conclusionale avevano contestato la legittimazione ad agire delle società intervenute in appello evidenziando come, dalla documentazione prodotta, sarebbe emerso il contrario. In particolare, con riferimento ad [OSCURATO:SOCIETA], dal documento prodotto in giudizio, contenente la definizione del perimetro del compendio aziendale oggetto di scissione da [OSCURATO:PERSONA] alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe emerso che le azioni revocatorie erano rimaste escluse da detto compendio aziendale. 4.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la “violazione del combinato disposto degli articoli 115 e 167 c.p.c. e 2697 c.c.”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito agli appellanti l’obbligo di contestare la legittimazione degli intervenienti, così invertendo l’onere della prova. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare e di cui il giudice può rilevare la carenza anche d’ufficio. 4.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione del combinato disposto degli articoli 1322, 1325, 1362 1366, 1936” e, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per “omessa pronuncia su una domanda svolta dalla parte appellante”. Gli appellanti, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] – SGA (ora [OSCURATO:PERSONA]), avevano evidenziato che il contratto sottoscritto dai coniugi Boldrin e Bonato - che prevedeva, all’art. 7, il pagamento della garanzia a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore - doveva essere qualificato non come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia. Pertanto, non avendo tale contratto carattere accessorio rispetto al finanziamento chirografario concesso dalle Banche alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di cui gli stessi Boldrin e Bonato erano soci, non risultava compreso tra i rapporti ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (ovvero i crediti e ogni altro diritto, ragione, pretesa, azione ed eccezione “inerenti o comunque accessori” agli stessi crediti). La Corte d’appello avrebbe implicitamente ritenuto infondate tali argomentazioni, qualificando erroneamente il contratto come fideiussione, oppure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, con conseguente nullità della sentenza. 4.4.Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli articoli 105 e 303 c.p.c.”. La sentenza della Corte veneziana, laddove ha affermato che la riassunzione operata da uno solo dei litisconsorti vale anche per la riassunzione della domanda svolta da altra parte del giudizio, non avrebbe tenuto conto del principio secondo il quale, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le singole domande mantengono un’individualità propria. La riassunzione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, che era un interveniente volontario autonomo, con una propria domanda, non poteva estendere i suoi effetti processuali e sostanziali oltre i soggetti che erano stati parte di quella singola specifica domanda. 4.5.Con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 105, 183, comma 6, e 286, comma 2, c.p.c. L’interpretazione più corretta dell’art. 268 c.p.c. sarebbe quella, prospettata da parte della dottrina e da alcune sentenze di merito, secondo cui il terzo interveniente non può compiere atti che, al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, valendo tale preclusione non soltanto per lo svolgimento delle richieste istruttorie ma anche per le attività assertive, con il corollario che, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, sarebbe ammissibile il solo intervento adesivo dipendente non quello autonomo principale o litisconsortile. Di conseguenza, le banche, essendo intervenute in un momento in cui le domande non potevano più essere modificate, non potevano mutare l’oggetto del giudizio. Per tale ragione, l’unica domanda ammissibilmente svolta in giudizio era quella tesa ad ottenere l’inefficacia della donazione di un mezzo dell’usufrutto alla Bonato e di un mezzo della nuda proprietà alla Boldrin. L’intervento delle Banche doveva comunque intendersi come adesivo alla domanda svolta dal Pighin e quindi, essendo stata tale domanda rigettata, anche le domande delle intervenienti avrebbero dovuto esserlo. 4.6. Con il sesto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli articoli 2901 e 2729 c.c.”. La Corte d’appello avrebbe posto alla base dell’accoglimento della domanda revocatoria alcune presunzioni, senza considerare che esistevano agli atti del giudizio, fatti e documenti che, ove considerati, avrebbero impedito di ritenere accertati i presupposti per la predetta domanda. In particolare il Boldrin e la Bonato all’epoca della stipula dell’atto impugnato erano in grado di far fronte ai propri impegni, avendo a disposizione anche l’intera partecipazione societaria della [OSCURATO:PERSONA]. Non sussisteva pertanto in capo al donante il requisito dell’animus nocendi, considerato che la partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] era in parte oggetto di un precedente preliminare per un corrispettivo di 1 milione di euro, con l’impegno da parte dell’acquirente di subentrare nelle esposizioni bancarie di ricapitalizzazione della società. 5.1.Il primo motivo è inammissibile perché formulato in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, e dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950e Cass. 19/04/2022, n. 12481). Le ricorrenti, infatti, hanno riportato uno stralcio relativo al passivo (rispetto al quale la controricorrente replica riportandone uno relativo all’attivo). Con tale frammentarietà di dati la Corte non è posta in condizione di valutare se effettivamente la Corte d’appello sia incorsa in errore. E tale onere di specificità spettava alle ricorrenti. E comunque, la Corte d’appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris" (Cass. 20315/2022). 5.2.Dalla inammissibilità del primo motivo deriva l’inammissibilità del secondo motivo per difetto di interesse. 5.3. Diversamente, risultano infondate le censure, contenute nel terzo motivo di ricorso, relative all’accertamento della legittimazione processuale di SGA, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta infatti dallo stesso documento citato dalle ricorrenti che i crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (tra cui, come ammesso anche nel ricorso, vi era quello vantato dalla Banca nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) erano stati ceduti unitamente “a tutte le garanzie […] nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, […] azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio”. L’azione revocatoria per cui è causa è inerente alla garanzia prestata dai signori Bonato e Boldrin a favore della società di cui erano azionisti. 5.2.Il quarto motivo di ricorso è infondato. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il processo, al momento in cui si è verificato l’evento interruttivo in primo grado, costituito dalla dichiarata morte dell’attore Pighin, ha mantenuto la propria trattazione unitaria sicché la riassunzione tempestivamente richiesta da [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza ha giovato anche all’interveniente [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva provveduto a richiederla, operando i principi valevoli in caso di litisconsorzio processuale facoltativo. In sostanza, il giudice dell’appello non ha separato le cause e le ha trattate unitariamente e così come lo ha interrotto per tutte le parti, lo ha poi riattivato su impulso di una delle parti determinandone la riassunzione per tutti compresa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5.3.Il quinto motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, a qui si intende dare seguito, secondo il quale "chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c., per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art.268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza , non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare" (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. I, 06/12/2019, n. 31939, che richiama un principio consolidatonella giurisprudenza di legittimità sin da Cass. civ., Sez. III, 28/07/2005, n. 15787). La preclusione di cui all’art. 268 c.c. non può estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.) e ciò, per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria ("... sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione"), con ciò stesso è riconosciuta - entro quel limite - la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente. Se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, 22/12/2015, n. 25798). 5.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non venendo trascritto nel ricorso il contenuto dei documenti a cui le ricorrenti fanno riferimento, sia perché tale motivo è teso ad ottenere un nuovo esame nel merito della causa. Ad ogni modo, le censure si appalesano anche infondate considerato che, nel caso di atti di disposizione a titolo gratuito, posti in essere successivamente al sorgere del credito, ai fini della sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, è sufficiente la semplice conoscenza - nel solo debitore e non anche nel terzo - del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: non è, pertanto, necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza (c.d. consilium fraudis) che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminu isca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. Nel caso di specie, risulta chiaro che i debitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano già consapevoli del credito nei loro confronti e, dunque, non può non ritenersi che fossero verosimilmente coscienti che la vendita dei beni immobili avrebbe reso più difficile il soddisfacimento di detta pretesa creditoria, cui segue la oggettiva lesione dell'interesse del creditore. 6.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 8.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, e a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi Euro 5.600 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 d
Sentenza Cassazione n. 25618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris