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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22169/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione di pene sostitutive, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata; i giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, hanno escluso ogni ragionevole affidamento sull'autoresponsabilità dell'imputato, valorizzando le modalità della condotta, particolarmente insidiosa e pericolosa, nonché il profilo soggettivo dell'imputato con conseguente inapplicabilità delle invocate pene sostitutive (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il/C° ìstensore Il pi-2.sl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione di pene sostitutive, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata; i giudici di appello con corretti argomenti logici e giuridici, hanno escluso ogni ragionevole affidamento sull'autoresponsabilità dell'imputato, valorizzando le modalità della condotta, particolarmente insidiosa e pericolosa, nonché il profilo soggettivo dell'imputato con conseguente inapplicabilità delle invocate pene sostitutive (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il/C° ìstensore Il pi-2.sl
Sentenza Cassazione n. 22169/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris