CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1984
Cassazione n. 14204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1984 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo del 6 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in merito all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Trevisan, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali ben chiariscono circa le motivazioni che hanno condotto ad un'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla credibilità del teste Trevisan (si vedano pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31