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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 6/2026

ECLI:EU:C:2026:792
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA

presentate il 24 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 573/25 [OSCURATO:PERSONA]. Ltd contro

[OSCURATO:PERSONA]H

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli comunitari – Procedimento cautelare – Spese di avvocato in procedimenti cautelari nazionali – Direttiva 2004/48/CE — Articolo 9, paragrafo 7 – Nozione di “danno arrecato dalle misure provvisorie” – Articolo 14 – Nozioni di “spese giudiziarie” e “altri oneri” – Diritto al rimborso delle spese di avvocato a titolo di risarcimento del danno o di spese giudiziarie – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 2245/2002 – Articolo 79, paragrafo 7, lettera f) – Rimborso delle spese di avvocato in un procedimento di nullità promosso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], chiesto nell’ambito di un procedimento cautelare avviato in uno Stato membro – Rapporto tra il regolamento n. 6/2002, il regolamento n. 2245/2002 e la direttiva 2004/48 – Limitazione delle spese nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] »

1. Nel procedimento principale (che è volto ad assicurare il rispetto di diritti di proprietà industriale) dinanzi ad un giudice tedesco si pone, anzitutto, la questione relativa a quali spese giudiziarie possa richiedere la parte vincitrice in un procedimento cautelare alla parte risultata soccombente nel medesimo procedimento.

2. Fin qui la controversia non presenta particolari problemi e la sua risoluzione dovrebbe attenersi alle norme della direttiva 2004/48/CE ( 2 ) che disciplinano tale materia.

3. Tuttavia, nel procedimento cautelare, la parte vincitrice chiede che le spese incorse dinanzi al giudice tedesco includano le spese di avvocato da lei sostenute in due procedimenti, ancora pendenti, dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), nei quali essa chiede che sia dichiarata la nullità dei disegni e modelli comunitari ( 3 ) registrati dalla controparte.

4. In tale contesto, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte chiedendo l’interpretazione della direttiva 2004/48 nonché dei regolamenti applicabili ai disegni e modelli comunitari, vale a dire il regolamento (CE) n. 6/2002 ( 4 ) e il regolamento (CE) n. 2245/2002 ( 5 ).

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2004/48

5. L’articolo 1 («Oggetto») prevede quanto segue: «La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

6. L’articolo 3 dispone quanto segue riguardo all’«obbligo generale» incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle «misure, [alle] procedure e [ai] mezzi di ricorso» disciplinati dal capo II: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

7. Ai sensi dell’articolo 9 («Misure provvisorie e cautelari»), paragrafo 7: «Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

8. L’articolo 13 («Risarcimento del danno») stabilisce quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

9. L’articolo 14 («Spese giudiziarie») così dispone: «[Gli] [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

2. Regolamento n. 6/2002

10. Ai sensi dell’articolo 70 («Ripartizione delle spese»): «1.

La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato o nei procedimenti di ricorso sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione. (…)».

11. L’articolo 78 («Rappresentanza professionale») enuncia quanto segue: «1.

La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da:

a) avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure (…)». 12. Ai sensi dell’articolo 90 («Misure provvisorie e cautelari»): «(…)

2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità.

Si applica tuttavia per quanto di ragione l’articolo 85, paragrafo

2. (…)».

3. Regolamento n. 2245/2002

13. L’articolo 79 («Ripartizione e determinazione delle spese») dispone quanto segue: «(…)

7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi: (…)

f) spese per la rappresentanza, a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002:

i) del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato, fino a 400 EUR; (…)».

B. Diritto tedesco 1.

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO») ( 6 )

14. A tenore dell’articolo 91 («Principio e portata dell’obbligo di sostenere le spese»): «(1) La parte soccombente si fa carico delle spese del procedimento, in particolare di quelle sostenute dalla controparte, ove queste siano state necessarie per esercitare o difendere adeguatamente i propri diritti. (…) (2) Gli onorari e le spese legali dell’avvocato della parte vittoriosa devono essere rimborsati in tutti i processi. (...) (…)».

15. L’articolo 269 («Rinuncia agli atti») così recita: «(…) (3) In caso di rinuncia agli atti, la causa deve essere considerata non pendente; una sentenza già emessa ma non ancora passata in giudicato cessa di produrre effetti, senza necessità di una sua revoca espressa.

Il ricorrente sostiene le spese del procedimento, sempreché non siano già state oggetto di una decisione definitiva o debbano essere sostenute dal convenuto per un altro motivo. (…) (4) Il giudice decide con ordinanza, su richiesta, sugli effetti di cui al paragrafo

3. (…) (…)».

16. L’articolo 945 («Obbligo di risarcimento del danno») indica quanto segue: «Qualora un provvedimento di sequestro o un provvedimento provvisorio risulti ingiustificato ab initio o qualora la misura di sicurezza disposta venga revocata per il motivo di cui all’articolo 926, paragrafo 2, o all’articolo 942, paragrafo 3, la parte che ha ottenuto il provvedimento è obbligata a risarcire alla controparte il danno causato a quest’ultima dall’esecuzione della misura di sicurezza disposta o dal fatto di avere prestato una garanzia per evitare l’esecuzione o ottenere la revoca della misura».

2. Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (legge su lla remunerazione d egl i avvocat i ) ( 7 )

17. L’articolo 2 («Importo della remunerazione») così prevede: «(1) Salvo diversamente disposto dalla presente legge, la remunerazione viene calcolata in base al valore dell’oggetto dell’attività svolta dall’avvocato (valore della lite). (2) L’importo della remunerazione viene determinato in base al tariffario dell’allegato 1 alla presente legge. (…)».

18. L’articolo 13 contiene una tabella degli onorari in base al valore («Wertgebühren»), nella quale è indicato l’importo della tariffa di base corrispondente a ciascuno scaglione di valore della lite.

II. Fatti, procedimenti e questioni pregiudiziali

19. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») producono passeggini che esse commercializzano nel territorio dell’Unione europea ( 8 ).

20. Nell’ambito di una fiera svoltasi dall’8 al 10 settembre 2022 a Colonia (Germania), la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, messo a disposizione degli astanti e distribuito il proprio modello «S63».

21. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] violasse i suoi diritti di proprietà industriale, l’ha diffidata dal commercializzare il modello «S63».

22. La controversia tra le due imprese si è tradotta in due procedimenti di natura diversa: un procedimento cautelare dinanzi al giudice del rinvio e un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

A. Procedimento cautelare dinanzi al giudice tedesco 23.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato la diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di provvedimenti cautelari dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), nella quale ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] violava i suoi disegni e modelli.

In subordine, ha fatto valere che il modello «S63» della [OSCURATO:PERSONA] era un’imitazione dell’originale della [OSCURATO:PERSONA], cosicché, offrendolo, la [OSCURATO:PERSONA] creava un rischio di confusione con l’originale.

24. Il 9 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato un provvedimento cautelare con il quale ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire, promuovere, commercializzare, importare, esportare o possedere a tali fini il suo passeggino «S63» nella Repubblica federale di Germania.

25. Il 31 ottobre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il provvedimento cautelare dinanzi al giudice che l’aveva adottato.

26. Il 22 dicembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha revocato il provvedimento cautelare.

27. Il 27 dicembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) al fine di ottenere, in sostanza, il ripristino del provvedimento cautelare.

28. Il 28 aprile 2023 e il 26 maggio 2023, prima della pronuncia sull’appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito dallo stesso.

29. Il 16 ottobre 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento cautelare.

B. Procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]

30. Il 17 novembre 2022, parallelamente all’opposizione proposta avverso il provvedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la nullità dei due disegni e modelli registrati dalla [OSCURATO:PERSONA].

31. Il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è ancora pendente.

C. Liquidazione delle spese nel procedimento cautelare

32. Il 16 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di liquidare le spese dei due gradi di giudizio del procedimento cautelare.

La sua domanda comprendeva, oltre agli onorari di avvocato, le spese di viaggio e altre spese.

33. Con decisione del 6 dicembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha fissato in EUR 8 748,04 il totale delle spese del procedimento cautelare che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA].

34. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al medesimo [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con il quale ha chiesto che alle spese sostenute per la sua difesa nel procedimento cautelare fossero aggiunte quelle relative ai procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], per un totale di EUR 100 966,77.

35. Per fondare la sua pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che: – la difesa a fronte del provvedimento cautelare è consistita non solo nel proporre opposizione e nel motivarla, bensì anche nel contestare dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] i disegni e modelli della [OSCURATO:PERSONA]; – le spese per gli avvocati nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sono una parte delle spese del procedimento cautelare.

Si tratta di un danno subito in conseguenza di un procedimento cautelare avviato nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che in definitiva non ha avuto esito positivo per quest’ultima.

36. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte dodici questioni pregiudiziali delle quali riporto solo la settima, l’ottava e la nona, che sono così formulate: «7) Se l’articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 (...) e l’articolo 79, paragrafo 7, [primo] comma, lettera h), del regolamento n. 2245/2002 (...) debbano essere interpretati nel senso che essi – fatta salva l’applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, prima frase, dell’[Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] – stabiliscono in maniera esaustiva se e in che misura una parte in un procedimento avviato dinanzi all’[[OSCURATO:PERSONA]] al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato possa chiedere il rimborso delle “spese” sostenute, “indispensabili” ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, con la conseguenza che [le] facoltà dell’autorità giudiziaria che devono essere previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base dell’articolo 9, paragrafo 7, o dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 non possono né devono essere intese a procurare alla parte un diritto più ampio al rimborso delle “spese indispensabili” sostenute a causa del procedimento ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. 8) Nel caso cui, alla luce della risposta alla settima questione, le disposizioni sulle spese di cui al regolamento n. 6/2002 e al regolamento n. 2245/2002 non escludano un’applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se negli “altri oneri” – che devono essere rimborsati al convenuto ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 – di un procedimento giudiziario in cui, a seguito di una richiesta del convenuto presentata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, occorre verificare se una misura provvisoria – la quale, fondata sulla violazione di un disegno o modello dell’UE registrato, è stata richiesta e disposta nei confronti del convenuto ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 89, paragrafo 1, e l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – vada revocata, modificata o confermata alla luce delle osservazioni del convenuto, rientrino anche le spese di avvocato sostenute dal convenuto ai fini dello svolgimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] di un procedimento inteso a far dichiarare la nullità del disegno o modello dell’Unione registrato. 9) In caso di risposta affermativa alla terza questione e laddove, alla luce della risposta all’ottava questione, le spese di avvocato sostenute dal convenuto nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità avviato dal medesimo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] possano rientrare negli “altri oneri” che devono essergli rimborsati in quanto “parte vincitrice” del procedimento inteso all’emanazione di una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se le spese di avvocato sostenute a causa del procedimento di dichiarazione di nullità siano “ragionevoli e proporzionate” e siano “di norma” a carico della parte soccombente anche qualora esse superino gli importi massimi fissati all’articolo 79, paragrafo 7, primo comma, del regolamento n. 2245/2002, e se

I. in occasione di tale verifica oppure

II. nel verificare se il “rispetto del principio di equità non (…) consenta” la condanna della parte soccombente a sostenere tali spese qualora esse superino gli importi massimi, si debba inoltre tenere conto degli aspetti illustrati nella quarta questione pregiudiziale, lettere da a) a d), nonché della circostanza che il convenuto avrebbe potuto eccepire, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, la nullità del disegno o modello dell’Unione registrato in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito garantito dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

37. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1º settembre 2025.

38. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Entrambe, nonché la [OSCURATO:PERSONA], sono comparse all’udienza del 17 giugno 2026.

39. Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni verteranno sulle questioni pregiudiziali settima, ottava e nona.

IV. Valutazione A. Delimitazione della controversia

40. Il giudice del rinvio solleva dodici questioni pregiudiziali che possono essere raggruppate in due blocchi: – le prime sei riguardano il procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi di primo grado e di appello.

Con tali questioni si chiede l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/48 relative alle spese giudiziarie e ai danni risarcibili.

Si solleva il dubbio circa la categoria nella quale potrebbero rientrare le spese di avvocato; – le ultime sei (questioni dalla settima alla dodicesima) vertono sul rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza, da parte di un avvocato, nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], che sono disciplinati dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002; – in particolare, le questioni settima, ottava e nona chiedono se alle spese degli avvocati che sono intervenuti nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] si applichino, oltre ai menzionati regolamenti, le disposizioni della direttiva 2004/48.

B. Irricevibilità delle questioni pregiudiziali settima, ottava e nona

41. Come ho già indicato, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la liquidazione delle spese del procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi comprenda la voce relativa alle spese di avvocato sostenute nei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (nei quali essa ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dei disegni e modelli registrati dalla [OSCURATO:PERSONA]).

42. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) rileva che, nel diritto tedesco, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie è limitato, in linea di principio, alle spese sostenute nell’ambito del procedimento cautelare e non comprende pertanto le spese relative ai procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

43. Tuttavia, il medesimo giudice sottopone alla Corte una serie di questioni relative all’interpretazione dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, che disciplinano il rimborso delle spese giudiziarie nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

44. Per i motivi che esporrò nel prosieguo, ritengo che tale parte del rinvio pregiudiziale sia irricevibile.

45. Il regolamento n. 6/2002 configura un sistema autonomo e unitario di tutela dei disegni e modelli comunitari (attualmente disegni e modelli dell’Unione), che si articola attorno all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il titolo VI di detto regolamento prevede un procedimento volto alla presentazione delle domande di dichiarazione di nullità dei disegni e modelli registrati.

46. La trattazione del procedimento spetta alla divisione di annullamento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo un dibattito in contraddittorio, si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità.

La sua decisione può essere impugnata dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni sono soggette al successivo controllo del Tribunale dell’Unione europea.

47. L’articolo 70 del regolamento n. 6/2002 riguarda la ripartizione delle spese.

Ai sensi del suo paragrafo 1, la parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o nei procedimenti di ricorso sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento , comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione .

48. Il regolamento n. 2245/2202 ha confermato che le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] devono essere sostenute dalla parte soccombente.

A tal riguardo, esso ha fissato alcuni importi massimi in funzione delle categorie di spese ( 9 ).

49. La disciplina delle spese del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], quale prevista dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, si basa su una premessa imprescindibile: l’esistenza di una parte soccombente, che deve sopportare le spese indispensabili ai fini di detto procedimento.

50. Se, come avviene nel caso di specie, il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non si è concluso, non si può parlare di parte soccombente né di parte vincitrice e non ci si può (ancora) chiedere chi, come, quanto e quando debba pagare le spese sostenute in detto procedimento, compresa la voce relativa alle spese di rappresentanza.

51. È quindi prematura qualsiasi questione riguardante l’interpretazione delle disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 che disciplinano la ripartizione delle spese da parte degli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] al termine del procedimento di nullità .

52. L’irricevibilità delle questioni pregiudiziali dalla settima alla nona risulta ancora più evidente se si osserva che la controversia dalla quale traggono origine le questioni pregiudiziali non verte sui procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (riguardo ai quali il giudice del rinvio non ha competenza), bensì su un diverso procedimento giudiziario, nel quale è stato deciso soltanto se occorresse o meno adottare provvedimenti cautelari di fronte a un’asserita violazione dei diritti di proprietà industriale.

53. Il giudice del rinvio dichiara, come ho già indicato, che la sua decisione sul diritto al rimborso delle spese giudiziarie è limitata, in linea di principio, alle spese sostenute nell’ambito del procedimento cautelare.

Tuttavia, successivamente esso sembra non dare peso alla pendenza dei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], come se tale elemento non fosse rilevante per rispondere alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale vorrebbe includere nelle spese dei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento nazionale.

54. Il giudice del rinvio afferma, in tal senso, che «è irrilevante sapere quale sia stato il risultato dei procedimenti di nullità» ( 10 ).

Tuttavia, tale affermazione non può essere accolta, in quanto non tiene conto dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

55. Le disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 relative alle spese giudiziarie sono intese a disciplinare esaustivamente , tra l’altro, il diritto al rimborso del compenso dovuto all’avvocato della parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

56. Ai sensi di tali disposizioni, la parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non può chiedere un rimborso delle proprie spese di avvocato superiore a quello fissato da detti regolamenti.

Di conseguenza, il giudice del rinvio non può ignorare il regime risultante da questi ultimi per decidere, in un procedimento cautelare estraneo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], e prima che quest’ultimo si pronunci, in merito alle spese dell’avvocato che interviene nel procedimento di dichiarazione nullità.

57. Ammettere la ricevibilità di questioni pregiudiziali come queste potrebbe comportare il trasferimento dinanzi ai giudici nazionali delle controversie sulle spese sostenute nei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche prima della conclusione di tali procedimenti.

In tal modo, il regime di ripartizione delle spese previsto dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 sarebbe svuotato della propria efficacia.

58. Pertanto, sono irrilevanti al fine di dirimere la controversia principale le questioni pregiudiziali relative al regime di ripartizione delle spese giudiziarie stabilito dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 ( 11 ).

C. Analisi (in subordine) nel merito

59. Per il caso in cui la Corte ritenesse ricevibili le questioni pregiudiziali dalla settima alla nona, mi pronuncerò sul loro contenuto.

60. La controversia verte, come ho già detto, sul rimborso (con una determinata limitazione temporale) ( 12 ) delle spese di avvocato sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità avviati dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] su iniziativa di tale impresa.

61. Gli interrogativi sollevati dalle tre questioni sono collegati.

Essi sono, in sintesi, i seguenti: – se il sistema di liquidazione delle spese dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sia chiuso ed esaustivo.

Se lo fosse, non si potrebbe pretendere dinanzi ai giudizi nazionali nulla più di quanto stabilito in base a detto sistema; – qualora il sistema [OSCURATO:PERSONA] non sia chiuso ed esaustivo, se si possano traslare i costi di un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] nella liquidazione delle spese di un procedimento giudiziario cautelare nazionale, a titolo di «altri oneri»; – qualora tali «altri oneri» siano inclusi nella liquidazione delle spese del procedimento cautelare nazionale, se il loro importo sia limitato ai massimali fissati dal regolamento n. 2245/2002.

62. La mia esposizione affronterà, in primo luogo, il rapporto tra la direttiva 2004/48, il regolamento n. 6/2002 e il regolamento n. 2245/2002 e si soffermerà poi sulla natura degli onorari degli avvocati che intervengono nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

1. Rapporti tra la direttiva 2004/48, il regolamento n. 6/2002 e il regolamento n. 2245/2002

63. Le disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 relative alle spese giudiziarie contengono una disciplina speciale ( lex specialis ) che regola esaustivamente, tra l’altro, il rimborso della remunerazione percepita dall’avvocato della parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

64. Da tale disciplina derivano le seguenti conseguenze: – la parte vincitrice non può esigere da quella soccombente un rimborso delle proprie spese di avvocato superiore a quello fissato dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002; – gli organi nazionali non intervengono nella liquidazione delle spese.

Questa spetta all’[OSCURATO:PERSONA], tramite la divisione di annullamento o la commissione di ricorso; – la decisione definitiva dell’[OSCURATO:PERSONA] che stabilisce l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo ( 13 ).

65. L’articolo 70 del regolamento n. 6/2002, nonché l’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento n. 2245/2002, che lo integra, contengono, ripeto, la disciplina esaustiva in materia di richieste di rimborso delle spese giudiziarie tra le parti di un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

66. Il rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza conferita ad un avvocato nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è possibile soltanto: a) conformemente alle suddette disposizioni, e b) se la parte che lo chiede è la parte vincitrice in tale procedimento.

67. Al rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza conferita ad un avvocato nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], che sono considerate spese giudiziarie, non si applicano quindi l’articolo 9, paragrafo 7, né l’articolo 14 della direttiva 2004/48.

68. Il procedimento cautelare dinanzi al giudice nazionale e il procedimento di annullamento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sono compartimenti stagni ( 14 ), nel senso che sono regolati dalle loro rispettive norme.

In particolare, le norme che disciplinano il regime delle spese dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non si applicano ai procedimenti nazionali, e viceversa.

69. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), ai fini del presente procedimento è irrilevante che le disposizioni sulle spese del regolamento n. 6/2002 siano anteriori alla direttiva 2004/48.

Quest’ultima non ha modificato il sistema di recupero delle spese previsto dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2202.

Tale sistema, che presenta caratteristiche proprie sul piano sostanziale e procedurale, è rimasto inalterato senza che la direttiva 2004/48 lo modificasse.

70. La disciplina delle spese contenuta nei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, applicabile ai procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], costituisce pertanto un sistema autonomo, chiuso e completo, estraneo a quello della direttiva 2004/48.

71. In definitiva, qualora la settima questione pregiudiziale fosse ricevibile, occorrerebbe rispondere dichiarando che si applicano alla controversia solo i regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002.

Tale risposta esclude, sic et simpliciter , la necessità di esaminare l’ottava e la nona questione pregiudiziale, il cui presupposto è che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 si applichi in circostanze come quelle del caso di specie.

72. In ulteriore subordine, esaminerò tuttavia le altre questioni sollevate.

2. Natura delle spese di avvocato

73. Qualora la direttiva 2004/48 fosse applicabile ( quod non ) alle spese sostenute nei procedimenti di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe stabilire se il rimborso delle spese di avvocato possa essere riconosciuto a titolo di una delle categorie che figurano in detta direttiva (risarcimento del danno, spese giudiziarie o «altri oneri»).

74. La sezione 6 del capo II della direttiva 2004/48 è dedicata a «Risarcimento del danno e spese connesse all’azione».

Essa contiene due articoli: – l’articolo 13 («Risarcimento del danno») disciplina il risarcimento del danno che può essere chiesto da qualsiasi parte lesa per il pregiudizio subito a causa della violazione di un diritto di proprietà intellettuale; – l’articolo 14 («Spese giudiziarie») disciplina sia le spese giudiziarie, in senso stretto, sia gli «altri oneri» derivanti dai procedimenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che si possono porre a carico della parte soccombente in una controversia.

75. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ) ho sottolineato che gli onorari di avvocato fanno parte delle spese giudiziarie: «[l]e “spese giudiziarie” comprendono per definizione tali onorari ( 17 ) (...) nel regolamento di procedura della Corte di giustizia» ( 18 ).

76. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale orientamento: «[p]er quanto concerne (...) la portata della nozione di “spese giudiziarie” che la parte soccombente deve rimborsare, contenuta all’articolo 14 della direttiva 2004/48, si deve osservare che tale nozione comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato, (...) che costituiscono in genere una parte sostanziale dei costi da sostenere nell’ambito di una procedura a tutela di un diritto di proprietà intellettuale» ( 19 ).

77. Pertanto, gli onorari di avvocato, in quanto parte delle spese giudiziarie, non possono al contempo essere considerati danni senza inficiare la distinzione concettuale operata dalla stessa direttiva 2004/48.

78. Orbene, secondo la Corte, determinate spese occasionate dall’intervento di un avvocato possono essere tenute distinte dagli onorari: «le spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida, rientrano nella nozione di “altri oneri”, ai sensi di detta disposizione» ( 20 ).

79. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le spese di avvocato sostenute nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] debbano essere qualificate come «altri oneri» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 ( 21 ).

A suo parere, esse sono «direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi» ( 22 ).

80. Per dimostrare la connessione diretta e stretta tra i procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e i procedimenti cautelari dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i primi fanno parte di una strategia di difesa abituale di fronte agli attacchi basati su diritti registrati ( 23 ).

81. In questa linea argomentativa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che: – la domanda di provvedimenti cautelari presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] obbligava la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una difesa che non poteva limitarsi a sollevare l’eccezione di nullità nel procedimento cautelare; – la direttiva 2004/48 apre la strada ad una pronuncia nel merito al suo articolo 9, paragrafo

5. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha contestato il provvedimento cautelare, non poteva ancora sapere se vi sarebbe stata una pronuncia nel merito.

Pertanto, se desiderava beneficiare dei vantaggi di un procedimento di dichiarazione di nullità, doveva avviarlo quando è stata oggetto di una richiesta di provvedimenti cautelari.

82. L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince.

Concordo invece con la [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che le spese di avvocato relative ai procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non presentano alcun nesso con il procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi.

Le prime sono «(...) spese sostenute nell’ambito di un procedimento distinto e indipendente da quello che forma oggetto del presente procedimento e la cui rimborsabilità deve quindi essere valutata esclusivamente nell’ambito di detto procedimento distinto» ( 24 ).

83. Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, «[n]ei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. (...)».

84. Pertanto, non vi era alcuna necessità di avviare un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], dato che il regolamento n. 6/2002 offre la possibilità di provocare una pronuncia nel merito sulla nullità del disegno o modello nel procedimento cautelare (nazionale).

Il giudice del rinvio riconosce che «il convenuto [(la [OSCURATO:PERSONA])] avrebbe potuto eccepire (...) la nullità del disegno o modello dell’UE registrato in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito [nel procedimento cautelare] (...)» ( 25 ).

85. Anche ammesso, in via meramente ipotetica, che tale connessione diretta e stretta con il procedimento cautelare esistesse, il principio elaborato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non va isolata dal suo contesto.

In tale causa si trattava di un’azione stragiudiziale con cui la parte che riteneva leso il proprio diritto di proprietà industriale tentava di evitare una controversia.

A tal fine, essa si era avvalsa dei servizi di avvocato per presentare una diffida stragiudiziale ( 26 ).

86. Il fatto che la remunerazione dell’avvocato esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nella nozione di «altri oneri», tenuto conto della sua natura stragiudiziale, non implica che, nella presente causa, le spese occasionate dall’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] abbiano la medesima natura.

87. [OSCURATO:PERSONA], avendo scelto liberamente di chiedere la dichiarazione di nullità attraverso il procedimento istituito dal regolamento n. 6/2002, dovrà attenersi alle norme che disciplinano detto procedimento: in tale ambito, le spese di avvocato sono incluse nella liquidazione delle spese effettuata dagli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi delle disposizioni specifiche del medesimo regolamento.

Di conseguenza, le spese occasionate dall’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] hanno natura di spese giudiziarie e non di «altri oneri» ( 27 ).

88. Non influisce sulla soluzione nemmeno l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, relativo alle misure cautelari che, dopo essere state applicate, abbiano cessato di avere efficacia.

In tale ipotesi, la menzionata disposizione prevede che il convenuto possa chiedere il risarcimento «del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

89. Orbene, difficilmente si potrà ammettere che l’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (indipendenti da quello cautelare) costituisca un danno arrecato dall’esecuzione della misura cautelare ( 28 ).

Al contrario, si tratta di una decisione unilaterale, adottata nell’ambito della sua strategia procedurale, dato che essa ha scelto di adire l’[OSCURATO:PERSONA] mentre avrebbe potuto eccepire dinanzi al giudice nazionale l’eventuale nullità dei disegni e modelli di cui trattasi ( 29 ).

3. Limiti delle spese fissati dal regolamento n. 2245/2002

90. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice nazionale competente a statuire sulle spese derivanti dal procedimento cautelare può anche pronunciarsi sul rimborso delle spese versate al suo avvocato nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche qualora esse superino i limiti stabiliti dal regolamento n. 2245/2002.

91. [OSCURATO:PERSONA] si basa sul fatto che i limiti fissati dal regolamento n. 2245/2002 sono molto bassi e non coprono l’effettività delle usuali tariffe applicate in materia di servizi di avvocato nel settore della proprietà intellettuale.

Il rimborso che essa potrebbe esigere dalla parte soccombente a tale titolo sarebbe quindi sproporzionato, o addirittura insignificante ( 30 ).

92. La risposta a questo argomento potrebbe limitarsi a ricordare che, in pendenza del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], nulla impedirebbe che la [OSCURATO:PERSONA], anziché essere creditrice del rimborso delle spese sostenute in detto procedimento, fosse debitrice delle spese (qualora non risultasse vincitrice in tale procedimento di dichiarazione di nullità) o, quanto meno, fosse condannata a sopportare le proprie spese.

Tale elemento dimostra, di per sé, l’inconsistenza della sua tesi.

93. Peraltro, nel caso di specie nessuno ha contestato la validità delle disposizioni del regolamento n. 2245/2002 che fissano limiti quantitativi alle spese nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].

Tali limiti: – derivano dalla natura di procedura amministrativa semplificata e facilmente accessibile, il cui costo non deve essere dissuasivo ( 31 ); – rispettano l’imperativo di prevedibilità e di certezza del diritto, che «(...) s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone» ( 32 ).

V. Conclusione

94. Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali settima, ottava e nona sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania).

In subordine, propongo di rispondere a tali questioni pregiudiziali nei seguenti termini: «L’articolo 70, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e l’articolo 79, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi contengono una disciplina esaustiva del sistema di assegnazione, ripartizione e determinazione delle spese nei procedimenti, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato.

L’obbligo di rimborso delle spese indispensabili ai fini di tali procedimenti che devono essere riconosciute alla parte risultata vincitrice nei medesimi, per quanto riguarda gli onorari di avvocato, non è disciplinato dall’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16). 3 L’espressione «disegni e modelli comunitari» utilizzata nel procedimento corrisponde a quella attuale di «disegni e modelli dell’Unione». 4 Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della [OSCURATO:PERSONA] (GU L, 2024/2822), non è applicabile ratione temporis alla presente controversia. 5 Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 341, pag. 28). 6 RGBl. 1877, pag.

83. 7 BGBl. 2004 I, pag.

718. 8 [OSCURATO:PERSONA] è titolare dei disegni e modelli n. 002510883‑0005 e n. 002510883‑0006, registrati presso l’[OSCURATO:PERSONA].

L’assortimento di prodotti da essa commercializzati comprende un passeggino disponibile in diversi colori e versioni, il cui telaio è realizzato in conformità alle rappresentazioni depositate nel registro dei disegni e dei modelli dell’Unione europea. 9 L’articolo 79, paragrafo 7, lettera f), i), del regolamento n. 2245/2002 dispone che le spese per la rappresentanza, a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato non possono eccedere EUR

400. 10 Ciò è quanto dichiara la decisione di rinvio (non numerata) nella sezione III, punto 2, lettera a), terzo capoverso.

Detto punto 2 riguarda il «secondo oggetto della controversia», vale a dire il diritto al rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza nei procedimenti di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 11 È vero che le questioni pregiudiziali dei giudici nazionali beneficiano della presunzione di rilevanza, ma nel caso di specie tale presunzione viene meno: non è ragionevole riconoscere l’opportunità del rinvio pregiudiziale quando non si sa ancora se sussista il diritto di recuperare le spese di avvocato sostenute nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 12 Il rimborso viene chiesto per le spese sostenute fino a una data che coincide con la fine del procedimento di appello nel procedimento cautelare. 13 L’articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 6/2002 consente all’interessato di ottenere l’esecuzione forzata dinanzi all’autorità competente a norma della legge nazionale.

Sebbene il controllo della regolarità degli atti esecutivi sia di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, l’esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. 14 In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, senza aggiungere nuovi argomenti a quanto indicato nelle sue osservazioni scritte, che l’ermeticità dei due procedimenti non osta a che si tenga conto di altre norme dell’ordinamento dell’Unione, come l’articolo 9, paragrafo 7, e l’articolo 14 della direttiva 2004/48. 15 Punto 61 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. 16 C‑57/15, EU:C:2016:201 (in prosieguo: le «conclusioni [OSCURATO:PERSONA]», paragrafo 49). 17 Ritengo irrilevante la circostanza che nel procedimento di elaborazione della direttiva sia venuto meno, nell’articolo 14, il riferimento esplicito agli onorari di avvocato, dato che, siano essi menzionati esplicitamente o meno, si tratta di una delle voci più caratteristiche delle spese giudiziarie. 18 Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 19 Sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑57/15, EU:C:2016:611, punto 22).

In prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]». 20 Sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑559/20, EU:C:2022:317; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», dispositivo, punto 1). 21 Sezione IV, 3, delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] (punti 52 e segg.). 22 [OSCURATO:PERSONA] utilizza i termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

41. 23 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato tale impostazione, sostenendo che il carattere abituale o meno di una prassi non costituisce un argomento giuridicamente valido. 24 Osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], punto

65. 25 Nona questione pregiudiziale, in fine .

In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che gli onorari, qualora fosse stata sollevata l’eccezione di nullità dinanzi ai giudici tedeschi, avrebbero potuto essere inclusi nella liquidazione delle spese del procedimento cautelare. 26 Si trattava delle «spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida» (punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 27 [OSCURATO:PERSONA] condivide tale posizione al punto 65 delle sue osservazioni scritte. 28 Nelle sue osservazioni scritte, punto 27, la [OSCURATO:PERSONA] constata che i giudici tedeschi interpretano restrittivamente la nozione di danno arrecato dall’esecuzione della misura cautelare, senza includervi le spese derivanti dall’intervento di un avvocato a fini di difesa contro la misura cautelare, o a fini di contrattacco (ad esempio, mediante la proposizione di un’azione di nullità). 29 In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la strategia difensiva di fronte all’adozione di provvedimenti cautelari è molto ampia e ha evocato la possibilità, ad esempio, di avviare procedimenti in diversi paesi dell’Unione al fine di ostacolare l’avanzamento del procedimento cautelare in un altro Stato membro. 30 Punto 36 delle sue osservazioni scritte, con citazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

30. 31 Ai sensi del considerando 24 del regolamento n. 6/2002, ancorché in riferimento alla concessione del disegno o modello comunitario registrato, «[u]no degli obiettivi fondamentali [di detto] regolamento è istituire una procedura (...) che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori».

Il considerando 27 del medesimo regolamento collega le regole procedurali relative alle azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario all’obiettivo di «risparmiare tempo e denaro». 32 Ciò è quanto ho sostenuto nelle conclusioni [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 61, con citazione della sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] (325/85, EU:C:1987:546, punto 18).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA presentate il 24 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 573/25 [OSCURATO:PERSONA]. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA]H [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli comunitari – Procedimento cautelare – Spese di avvocato in procedimenti cautelari nazionali – Direttiva 2004/48/CE — Articolo 9, paragrafo 7 – Nozione di “danno arrecato dalle misure provvisorie” – Articolo 14 – Nozioni di “spese giudiziarie” e “altri oneri” – Diritto al rimborso delle spese di avvocato a titolo di risarcimento del danno o di spese giudiziarie – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 70, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 2245/2002 – Articolo 79, paragrafo 7, lettera f) – Rimborso delle spese di avvocato in un procedimento di nullità promosso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], chiesto nell’ambito di un procedimento cautelare avviato in uno Stato membro – Rapporto tra il regolamento n. 6/2002, il regolamento n. 2245/2002 e la direttiva 2004/48 – Limitazione delle spese nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] » 1. Nel procedimento principale (che è volto ad assicurare il rispetto di diritti di proprietà industriale) dinanzi ad un giudice tedesco si pone, anzitutto, la questione relativa a quali spese giudiziarie possa richiedere la parte vincitrice in un procedimento cautelare alla parte risultata soccombente nel medesimo procedimento. 2. Fin qui la controversia non presenta particolari problemi e la sua risoluzione dovrebbe attenersi alle norme della direttiva 2004/48/CE ( 2 ) che disciplinano tale materia. 3. Tuttavia, nel procedimento cautelare, la parte vincitrice chiede che le spese incorse dinanzi al giudice tedesco includano le spese di avvocato da lei sostenute in due procedimenti, ancora pendenti, dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]), nei quali essa chiede che sia dichiarata la nullità dei disegni e modelli comunitari ( 3 ) registrati dalla controparte. 4. In tale contesto, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte chiedendo l’interpretazione della direttiva 2004/48 nonché dei regolamenti applicabili ai disegni e modelli comunitari, vale a dire il regolamento (CE) n. 6/2002 ( 4 ) e il regolamento (CE) n. 2245/2002 ( 5 ). I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2004/48 5. L’articolo 1 («Oggetto») prevede quanto segue: «La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale». 6. L’articolo 3 dispone quanto segue riguardo all’«obbligo generale» incombente agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alle «misure, [alle] procedure e [ai] mezzi di ricorso» disciplinati dal capo II: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2.      Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi». 7. Ai sensi dell’articolo 9 («Misure provvisorie e cautelari»), paragrafo 7: «Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione». 8. L’articolo 13 («Risarcimento del danno») stabilisce quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni: a)      tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b)      oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2.      Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati». 9. L’articolo 14 («Spese giudiziarie») così dispone: «[Gli] [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta». 2. Regolamento n. 6/2002 10. Ai sensi dell’articolo 70 («Ripartizione delle spese»): «1.      La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato o nei procedimenti di ricorso sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione. (…)». 11. L’articolo 78 («Rappresentanza professionale») enuncia quanto segue: «1.      La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del presente regolamento può essere assunta soltanto da: a)      avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure (…)». 12. Ai sensi dell’articolo 90 («Misure provvisorie e cautelari»): «(…) 2.      Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia per quanto di ragione l’articolo 85, paragrafo 2. (…)». 3. Regolamento n. 2245/2002 13. L’articolo 79 («Ripartizione e determinazione delle spese») dispone quanto segue: «(…) 7.      Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi: (…) f)      spese per la rappresentanza, a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002: i)      del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato, fino a 400 EUR; (…)». B. Diritto tedesco 1. Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO») ( 6 ) 14. A tenore dell’articolo 91 («Principio e portata dell’obbligo di sostenere le spese»): «(1)      La parte soccombente si fa carico delle spese del procedimento, in particolare di quelle sostenute dalla controparte, ove queste siano state necessarie per esercitare o difendere adeguatamente i propri diritti. (…) (2)      Gli onorari e le spese legali dell’avvocato della parte vittoriosa devono essere rimborsati in tutti i processi. (...) (…)». 15. L’articolo 269 («Rinuncia agli atti») così recita: «(…) (3)      In caso di rinuncia agli atti, la causa deve essere considerata non pendente; una sentenza già emessa ma non ancora passata in giudicato cessa di produrre effetti, senza necessità di una sua revoca espressa. Il ricorrente sostiene le spese del procedimento, sempreché non siano già state oggetto di una decisione definitiva o debbano essere sostenute dal convenuto per un altro motivo. (…) (4)      Il giudice decide con ordinanza, su richiesta, sugli effetti di cui al paragrafo 3. (…) (…)». 16. L’articolo 945 («Obbligo di risarcimento del danno») indica quanto segue: «Qualora un provvedimento di sequestro o un provvedimento provvisorio risulti ingiustificato ab initio o qualora la misura di sicurezza disposta venga revocata per il motivo di cui all’articolo 926, paragrafo 2, o all’articolo 942, paragrafo 3, la parte che ha ottenuto il provvedimento è obbligata a risarcire alla controparte il danno causato a quest’ultima dall’esecuzione della misura di sicurezza disposta o dal fatto di avere prestato una garanzia per evitare l’esecuzione o ottenere la revoca della misura». 2. Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (legge su lla remunerazione d egl i avvocat i ) ( 7 ) 17. L’articolo 2 («Importo della remunerazione») così prevede: «(1)      Salvo diversamente disposto dalla presente legge, la remunerazione viene calcolata in base al valore dell’oggetto dell’attività svolta dall’avvocato (valore della lite). (2)      L’importo della remunerazione viene determinato in base al tariffario dell’allegato 1 alla presente legge. (…)». 18. L’articolo 13 contiene una tabella degli onorari in base al valore («Wertgebühren»), nella quale è indicato l’importo della tariffa di base corrispondente a ciascuno scaglione di valore della lite. II. Fatti, procedimenti e questioni pregiudiziali 19. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») producono passeggini che esse commercializzano nel territorio dell’Unione europea ( 8 ). 20. Nell’ambito di una fiera svoltasi dall’8 al 10 settembre 2022 a Colonia (Germania), la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, messo a disposizione degli astanti e distribuito il proprio modello «S63». 21. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] violasse i suoi diritti di proprietà industriale, l’ha diffidata dal commercializzare il modello «S63». 22. La controversia tra le due imprese si è tradotta in due procedimenti di natura diversa: un procedimento cautelare dinanzi al giudice del rinvio e un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. A. Procedimento cautelare dinanzi al giudice tedesco 23. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato la diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di provvedimenti cautelari dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), nella quale ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] violava i suoi disegni e modelli. In subordine, ha fatto valere che il modello «S63» della [OSCURATO:PERSONA] era un’imitazione dell’originale della [OSCURATO:PERSONA], cosicché, offrendolo, la [OSCURATO:PERSONA] creava un rischio di confusione con l’originale. 24. Il 9 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adottato un provvedimento cautelare con il quale ha vietato alla [OSCURATO:PERSONA] di offrire, promuovere, commercializzare, importare, esportare o possedere a tali fini il suo passeggino «S63» nella Repubblica federale di Germania. 25. Il 31 ottobre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il provvedimento cautelare dinanzi al giudice che l’aveva adottato. 26. Il 22 dicembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha revocato il provvedimento cautelare. 27. Il 27 dicembre 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) al fine di ottenere, in sostanza, il ripristino del provvedimento cautelare. 28. Il 28 aprile 2023 e il 26 maggio 2023, prima della pronuncia sull’appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito dallo stesso. 29. Il 16 ottobre 2023 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento cautelare. B. Procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] 30. Il 17 novembre 2022, parallelamente all’opposizione proposta avverso il provvedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la nullità dei due disegni e modelli registrati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 31. Il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è ancora pendente. C. Liquidazione delle spese nel procedimento cautelare 32. Il 16 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di liquidare le spese dei due gradi di giudizio del procedimento cautelare. La sua domanda comprendeva, oltre agli onorari di avvocato, le spese di viaggio e altre spese. 33. Con decisione del 6 dicembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha fissato in EUR 8 748,04 il totale delle spese del procedimento cautelare che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA]. 34. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al medesimo [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con il quale ha chiesto che alle spese sostenute per la sua difesa nel procedimento cautelare fossero aggiunte quelle relative ai procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], per un totale di EUR 100 966,77. 35. Per fondare la sua pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che: –        la difesa a fronte del provvedimento cautelare è consistita non solo nel proporre opposizione e nel motivarla, bensì anche nel contestare dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] i disegni e modelli della [OSCURATO:PERSONA]; –        le spese per gli avvocati nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sono una parte delle spese del procedimento cautelare. Si tratta di un danno subito in conseguenza di un procedimento cautelare avviato nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che in definitiva non ha avuto esito positivo per quest’ultima. 36. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte dodici questioni pregiudiziali delle quali riporto solo la settima, l’ottava e la nona, che sono così formulate: «7)      Se l’articolo 70, paragrafo 1 e paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 (...) e l’articolo 79, paragrafo 7, [primo] comma, lettera h), del regolamento n. 2245/2002 (...) debbano essere interpretati nel senso che essi – fatta salva l’applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1, prima frase, dell’[Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)] – stabiliscono in maniera esaustiva se e in che misura una parte in un procedimento avviato dinanzi all’[[OSCURATO:PERSONA]] al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’UE registrato possa chiedere il rimborso delle “spese” sostenute, “indispensabili” ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, con la conseguenza che [le] facoltà dell’autorità giudiziaria che devono essere previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla base dell’articolo 9, paragrafo 7, o dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 non possono né devono essere intese a procurare alla parte un diritto più ampio al rimborso delle “spese indispensabili” sostenute a causa del procedimento ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. 8)      Nel caso cui, alla luce della risposta alla settima questione, le disposizioni sulle spese di cui al regolamento n. 6/2002 e al regolamento n. 2245/2002 non escludano un’applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se negli “altri oneri” – che devono essere rimborsati al convenuto ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 – di un procedimento giudiziario in cui, a seguito di una richiesta del convenuto presentata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48, occorre verificare se una misura provvisoria – la quale, fondata sulla violazione di un disegno o modello dell’UE registrato, è stata richiesta e disposta nei confronti del convenuto ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 89, paragrafo 1, e l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 – vada revocata, modificata o confermata alla luce delle osservazioni del convenuto, rientrino anche le spese di avvocato sostenute dal convenuto ai fini dello svolgimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] di un procedimento inteso a far dichiarare la nullità del disegno o modello dell’Unione registrato. 9)      In caso di risposta affermativa alla terza questione e laddove, alla luce della risposta all’ottava questione, le spese di avvocato sostenute dal convenuto nella sua funzione di parte nel procedimento di dichiarazione di nullità avviato dal medesimo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] possano rientrare negli “altri oneri” che devono essergli rimborsati in quanto “parte vincitrice” del procedimento inteso all’emanazione di una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48: se le spese di avvocato sostenute a causa del procedimento di dichiarazione di nullità siano “ragionevoli e proporzionate” e siano “di norma” a carico della parte soccombente anche qualora esse superino gli importi massimi fissati all’articolo 79, paragrafo 7, primo comma, del regolamento n. 2245/2002, e se I.      in occasione di tale verifica oppure II.      nel verificare se il “rispetto del principio di equità non (…) consenta” la condanna della parte soccombente a sostenere tali spese qualora esse superino gli importi massimi, si debba inoltre tenere conto degli aspetti illustrati nella quarta questione pregiudiziale, lettere da a) a d), nonché della circostanza che il convenuto avrebbe potuto eccepire, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 6/2002, la nullità del disegno o modello dell’Unione registrato in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito garantito dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/48». III. Procedimento dinanzi alla Corte 37. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1º settembre 2025. 38. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Entrambe, nonché la [OSCURATO:PERSONA], sono comparse all’udienza del 17 giugno 2026. 39. Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni verteranno sulle questioni pregiudiziali settima, ottava e nona. IV. Valutazione A. Delimitazione della controversia 40. Il giudice del rinvio solleva dodici questioni pregiudiziali che possono essere raggruppate in due blocchi: –        le prime sei riguardano il procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi di primo grado e di appello. Con tali questioni si chiede l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/48 relative alle spese giudiziarie e ai danni risarcibili. Si solleva il dubbio circa la categoria nella quale potrebbero rientrare le spese di avvocato; –        le ultime sei (questioni dalla settima alla dodicesima) vertono sul rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza, da parte di un avvocato, nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], che sono disciplinati dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002; –        in particolare, le questioni settima, ottava e nona chiedono se alle spese degli avvocati che sono intervenuti nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] si applichino, oltre ai menzionati regolamenti, le disposizioni della direttiva 2004/48. B. Irricevibilità delle questioni pregiudiziali settima, ottava e nona 41. Come ho già indicato, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la liquidazione delle spese del procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi comprenda la voce relativa alle spese di avvocato sostenute nei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (nei quali essa ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dei disegni e modelli registrati dalla [OSCURATO:PERSONA]). 42. [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) rileva che, nel diritto tedesco, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie è limitato, in linea di principio, alle spese sostenute nell’ambito del procedimento cautelare e non comprende pertanto le spese relative ai procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 43. Tuttavia, il medesimo giudice sottopone alla Corte una serie di questioni relative all’interpretazione dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, che disciplinano il rimborso delle spese giudiziarie nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 44. Per i motivi che esporrò nel prosieguo, ritengo che tale parte del rinvio pregiudiziale sia irricevibile. 45. Il regolamento n. 6/2002 configura un sistema autonomo e unitario di tutela dei disegni e modelli comunitari (attualmente disegni e modelli dell’Unione), che si articola attorno all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il titolo VI di detto regolamento prevede un procedimento volto alla presentazione delle domande di dichiarazione di nullità dei disegni e modelli registrati. 46. La trattazione del procedimento spetta alla divisione di annullamento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo un dibattito in contraddittorio, si pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità. La sua decisione può essere impugnata dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], le cui decisioni sono soggette al successivo controllo del Tribunale dell’Unione europea. 47. L’articolo 70 del regolamento n. 6/2002 riguarda la ripartizione delle spese. Ai sensi del suo paragrafo 1, la parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o nei procedimenti di ricorso sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento , comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione . 48. Il regolamento n. 2245/2202 ha confermato che le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] devono essere sostenute dalla parte soccombente. A tal riguardo, esso ha fissato alcuni importi massimi in funzione delle categorie di spese ( 9 ). 49. La disciplina delle spese del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], quale prevista dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, si basa su una premessa imprescindibile: l’esistenza di una parte soccombente, che deve sopportare le spese indispensabili ai fini di detto procedimento. 50. Se, come avviene nel caso di specie, il procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non si è concluso, non si può parlare di parte soccombente né di parte vincitrice e non ci si può (ancora) chiedere chi, come, quanto e quando debba pagare le spese sostenute in detto procedimento, compresa la voce relativa alle spese di rappresentanza. 51. È quindi prematura qualsiasi questione riguardante l’interpretazione delle disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 che disciplinano la ripartizione delle spese da parte degli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] al termine del procedimento di nullità . 52. L’irricevibilità delle questioni pregiudiziali dalla settima alla nona risulta ancora più evidente se si osserva che la controversia dalla quale traggono origine le questioni pregiudiziali non verte sui procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (riguardo ai quali il giudice del rinvio non ha competenza), bensì su un diverso procedimento giudiziario, nel quale è stato deciso soltanto se occorresse o meno adottare provvedimenti cautelari di fronte a un’asserita violazione dei diritti di proprietà industriale. 53. Il giudice del rinvio dichiara, come ho già indicato, che la sua decisione sul diritto al rimborso delle spese giudiziarie è limitata, in linea di principio, alle spese sostenute nell’ambito del procedimento cautelare. Tuttavia, successivamente esso sembra non dare peso alla pendenza dei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], come se tale elemento non fosse rilevante per rispondere alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA], la quale vorrebbe includere nelle spese dei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento nazionale. 54. Il giudice del rinvio afferma, in tal senso, che «è irrilevante sapere quale sia stato il risultato dei procedimenti di nullità» ( 10 ). Tuttavia, tale affermazione non può essere accolta, in quanto non tiene conto dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. 55. Le disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 relative alle spese giudiziarie sono intese a disciplinare esaustivamente , tra l’altro, il diritto al rimborso del compenso dovuto all’avvocato della parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 56. Ai sensi di tali disposizioni, la parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non può chiedere un rimborso delle proprie spese di avvocato superiore a quello fissato da detti regolamenti. Di conseguenza, il giudice del rinvio non può ignorare il regime risultante da questi ultimi per decidere, in un procedimento cautelare estraneo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], e prima che quest’ultimo si pronunci, in merito alle spese dell’avvocato che interviene nel procedimento di dichiarazione nullità. 57. Ammettere la ricevibilità di questioni pregiudiziali come queste potrebbe comportare il trasferimento dinanzi ai giudici nazionali delle controversie sulle spese sostenute nei procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche prima della conclusione di tali procedimenti. In tal modo, il regime di ripartizione delle spese previsto dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 sarebbe svuotato della propria efficacia. 58. Pertanto, sono irrilevanti al fine di dirimere la controversia principale le questioni pregiudiziali relative al regime di ripartizione delle spese giudiziarie stabilito dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 ( 11 ). C. Analisi (in subordine) nel merito 59. Per il caso in cui la Corte ritenesse ricevibili le questioni pregiudiziali dalla settima alla nona, mi pronuncerò sul loro contenuto. 60. La controversia verte, come ho già detto, sul rimborso (con una determinata limitazione temporale) ( 12 ) delle spese di avvocato sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità avviati dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] su iniziativa di tale impresa. 61. Gli interrogativi sollevati dalle tre questioni sono collegati. Essi sono, in sintesi, i seguenti: –        se il sistema di liquidazione delle spese dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sia chiuso ed esaustivo. Se lo fosse, non si potrebbe pretendere dinanzi ai giudizi nazionali nulla più di quanto stabilito in base a detto sistema; –        qualora il sistema [OSCURATO:PERSONA] non sia chiuso ed esaustivo, se si possano traslare i costi di un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] nella liquidazione delle spese di un procedimento giudiziario cautelare nazionale, a titolo di «altri oneri»; –        qualora tali «altri oneri» siano inclusi nella liquidazione delle spese del procedimento cautelare nazionale, se il loro importo sia limitato ai massimali fissati dal regolamento n. 2245/2002. 62. La mia esposizione affronterà, in primo luogo, il rapporto tra la direttiva 2004/48, il regolamento n. 6/2002 e il regolamento n. 2245/2002 e si soffermerà poi sulla natura degli onorari degli avvocati che intervengono nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 1. Rapporti tra la direttiva 2004/48, il regolamento n. 6/2002 e il regolamento n. 2245/2002 63. Le disposizioni dei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002 relative alle spese giudiziarie contengono una disciplina speciale ( lex specialis ) che regola esaustivamente, tra l’altro, il rimborso della remunerazione percepita dall’avvocato della parte vincitrice in un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 64. Da tale disciplina derivano le seguenti conseguenze: –        la parte vincitrice non può esigere da quella soccombente un rimborso delle proprie spese di avvocato superiore a quello fissato dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002; –        gli organi nazionali non intervengono nella liquidazione delle spese. Questa spetta all’[OSCURATO:PERSONA], tramite la divisione di annullamento o la commissione di ricorso; –        la decisione definitiva dell’[OSCURATO:PERSONA] che stabilisce l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo ( 13 ). 65. L’articolo 70 del regolamento n. 6/2002, nonché l’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento n. 2245/2002, che lo integra, contengono, ripeto, la disciplina esaustiva in materia di richieste di rimborso delle spese giudiziarie tra le parti di un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 66. Il rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza conferita ad un avvocato nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è possibile soltanto: a) conformemente alle suddette disposizioni, e b) se la parte che lo chiede è la parte vincitrice in tale procedimento. 67. Al rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza conferita ad un avvocato nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], che sono considerate spese giudiziarie, non si applicano quindi l’articolo 9, paragrafo 7, né l’articolo 14 della direttiva 2004/48. 68. Il procedimento cautelare dinanzi al giudice nazionale e il procedimento di annullamento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] sono compartimenti stagni ( 14 ), nel senso che sono regolati dalle loro rispettive norme. In particolare, le norme che disciplinano il regime delle spese dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non si applicano ai procedimenti nazionali, e viceversa. 69. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), ai fini del presente procedimento è irrilevante che le disposizioni sulle spese del regolamento n. 6/2002 siano anteriori alla direttiva 2004/48. Quest’ultima non ha modificato il sistema di recupero delle spese previsto dai regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2202. Tale sistema, che presenta caratteristiche proprie sul piano sostanziale e procedurale, è rimasto inalterato senza che la direttiva 2004/48 lo modificasse. 70. La disciplina delle spese contenuta nei regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002, applicabile ai procedimenti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], costituisce pertanto un sistema autonomo, chiuso e completo, estraneo a quello della direttiva 2004/48. 71. In definitiva, qualora la settima questione pregiudiziale fosse ricevibile, occorrerebbe rispondere dichiarando che si applicano alla controversia solo i regolamenti n. 6/2002 e n. 2245/2002. Tale risposta esclude, sic et simpliciter , la necessità di esaminare l’ottava e la nona questione pregiudiziale, il cui presupposto è che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 si applichi in circostanze come quelle del caso di specie. 72. In ulteriore subordine, esaminerò tuttavia le altre questioni sollevate. 2. Natura delle spese di avvocato 73. Qualora la direttiva 2004/48 fosse applicabile ( quod non ) alle spese sostenute nei procedimenti di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe stabilire se il rimborso delle spese di avvocato possa essere riconosciuto a titolo di una delle categorie che figurano in detta direttiva (risarcimento del danno, spese giudiziarie o «altri oneri»). 74. La sezione 6 del capo II della direttiva 2004/48 è dedicata a «Risarcimento del danno e spese connesse all’azione». Essa contiene due articoli: –        l’articolo 13 («Risarcimento del danno») disciplina il risarcimento del danno che può essere chiesto da qualsiasi parte lesa per il pregiudizio subito a causa della violazione di un diritto di proprietà intellettuale; –        l’articolo 14 («Spese giudiziarie») disciplina sia le spese giudiziarie, in senso stretto, sia gli «altri oneri» derivanti dai procedimenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che si possono porre a carico della parte soccombente in una controversia. 75. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ) ho sottolineato che gli onorari di avvocato fanno parte delle spese giudiziarie: «[l]e “spese giudiziarie” comprendono per definizione tali onorari ( 17 ) (...) nel regolamento di procedura della Corte di giustizia» ( 18 ). 76. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha confermato tale orientamento: «[p]er quanto concerne (...) la portata della nozione di “spese giudiziarie” che la parte soccombente deve rimborsare, contenuta all’articolo 14 della direttiva 2004/48, si deve osservare che tale nozione comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato, (...) che costituiscono in genere una parte sostanziale dei costi da sostenere nell’ambito di una procedura a tutela di un diritto di proprietà intellettuale» ( 19 ). 77. Pertanto, gli onorari di avvocato, in quanto parte delle spese giudiziarie, non possono al contempo essere considerati danni senza inficiare la distinzione concettuale operata dalla stessa direttiva 2004/48. 78. Orbene, secondo la Corte, determinate spese occasionate dall’intervento di un avvocato possono essere tenute distinte dagli onorari: «le spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida, rientrano nella nozione di “altri oneri”, ai sensi di detta disposizione» ( 20 ). 79. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le spese di avvocato sostenute nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] debbano essere qualificate come «altri oneri» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 ( 21 ). A suo parere, esse sono «direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi» ( 22 ). 80. Per dimostrare la connessione diretta e stretta tra i procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e i procedimenti cautelari dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i primi fanno parte di una strategia di difesa abituale di fronte agli attacchi basati su diritti registrati ( 23 ). 81. In questa linea argomentativa, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che: –        la domanda di provvedimenti cautelari presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] obbligava la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una difesa che non poteva limitarsi a sollevare l’eccezione di nullità nel procedimento cautelare; –        la direttiva 2004/48 apre la strada ad una pronuncia nel merito al suo articolo 9, paragrafo 5. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], allorché ha contestato il provvedimento cautelare, non poteva ancora sapere se vi sarebbe stata una pronuncia nel merito. Pertanto, se desiderava beneficiare dei vantaggi di un procedimento di dichiarazione di nullità, doveva avviarlo quando è stata oggetto di una richiesta di provvedimenti cautelari. 82. L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince. Concordo invece con la [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che le spese di avvocato relative ai procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] non presentano alcun nesso con il procedimento cautelare dinanzi ai giudici tedeschi. Le prime sono «(...) spese sostenute nell’ambito di un procedimento distinto e indipendente da quello che forma oggetto del presente procedimento e la cui rimborsabilità deve quindi essere valutata esclusivamente nell’ambito di detto procedimento distinto» ( 24 ). 83. Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, «[n]ei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello comunitario sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. (...)». 84. Pertanto, non vi era alcuna necessità di avviare un procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], dato che il regolamento n. 6/2002 offre la possibilità di provocare una pronuncia nel merito sulla nullità del disegno o modello nel procedimento cautelare (nazionale). Il giudice del rinvio riconosce che «il convenuto [(la [OSCURATO:PERSONA])] avrebbe potuto eccepire (...) la nullità del disegno o modello dell’UE registrato in occasione dell’esercizio del suo diritto ad essere sentito [nel procedimento cautelare] (...)» ( 25 ). 85. Anche ammesso, in via meramente ipotetica, che tale connessione diretta e stretta con il procedimento cautelare esistesse, il principio elaborato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non va isolata dal suo contesto. In tale causa si trattava di un’azione stragiudiziale con cui la parte che riteneva leso il proprio diritto di proprietà industriale tentava di evitare una controversia. A tal fine, essa si era avvalsa dei servizi di avvocato per presentare una diffida stragiudiziale ( 26 ). 86. Il fatto che la remunerazione dell’avvocato esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nella nozione di «altri oneri», tenuto conto della sua natura stragiudiziale, non implica che, nella presente causa, le spese occasionate dall’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] abbiano la medesima natura. 87. [OSCURATO:PERSONA], avendo scelto liberamente di chiedere la dichiarazione di nullità attraverso il procedimento istituito dal regolamento n. 6/2002, dovrà attenersi alle norme che disciplinano detto procedimento: in tale ambito, le spese di avvocato sono incluse nella liquidazione delle spese effettuata dagli organi dell’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi delle disposizioni specifiche del medesimo regolamento. Di conseguenza, le spese occasionate dall’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] hanno natura di spese giudiziarie e non di «altri oneri» ( 27 ). 88. Non influisce sulla soluzione nemmeno l’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, relativo alle misure cautelari che, dopo essere state applicate, abbiano cessato di avere efficacia. In tale ipotesi, la menzionata disposizione prevede che il convenuto possa chiedere il risarcimento «del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione». 89. Orbene, difficilmente si potrà ammettere che l’intervento dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (indipendenti da quello cautelare) costituisca un danno arrecato dall’esecuzione della misura cautelare ( 28 ). Al contrario, si tratta di una decisione unilaterale, adottata nell’ambito della sua strategia procedurale, dato che essa ha scelto di adire l’[OSCURATO:PERSONA] mentre avrebbe potuto eccepire dinanzi al giudice nazionale l’eventuale nullità dei disegni e modelli di cui trattasi ( 29 ). 3. Limiti delle spese fissati dal regolamento n. 2245/2002 90. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice nazionale competente a statuire sulle spese derivanti dal procedimento cautelare può anche pronunciarsi sul rimborso delle spese versate al suo avvocato nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], anche qualora esse superino i limiti stabiliti dal regolamento n. 2245/2002. 91. [OSCURATO:PERSONA] si basa sul fatto che i limiti fissati dal regolamento n. 2245/2002 sono molto bassi e non coprono l’effettività delle usuali tariffe applicate in materia di servizi di avvocato nel settore della proprietà intellettuale. Il rimborso che essa potrebbe esigere dalla parte soccombente a tale titolo sarebbe quindi sproporzionato, o addirittura insignificante ( 30 ). 92. La risposta a questo argomento potrebbe limitarsi a ricordare che, in pendenza del procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], nulla impedirebbe che la [OSCURATO:PERSONA], anziché essere creditrice del rimborso delle spese sostenute in detto procedimento, fosse debitrice delle spese (qualora non risultasse vincitrice in tale procedimento di dichiarazione di nullità) o, quanto meno, fosse condannata a sopportare le proprie spese. Tale elemento dimostra, di per sé, l’inconsistenza della sua tesi. 93. Peraltro, nel caso di specie nessuno ha contestato la validità delle disposizioni del regolamento n. 2245/2002 che fissano limiti quantitativi alle spese nei procedimenti di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. Tali limiti: –        derivano dalla natura di procedura amministrativa semplificata e facilmente accessibile, il cui costo non deve essere dissuasivo ( 31 ); –        rispettano l’imperativo di prevedibilità e di certezza del diritto, che «(...) s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone» ( 32 ). V. Conclusione 94. Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare irricevibili le questioni pregiudiziali settima, ottava e nona sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania). In subordine, propongo di rispondere a tali questioni pregiudiziali nei seguenti termini: «L’articolo 70, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, e l’articolo 79, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi contengono una disciplina esaustiva del sistema di assegnazione, ripartizione e determinazione delle spese nei procedimenti, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. L’obbligo di rimborso delle spese indispensabili ai fini di tali procedimenti che devono essere riconosciute alla parte risultata vincitrice nei medesimi, per quanto riguarda gli onorari di avvocato, non è disciplinato dall’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16). 3 L’espressione «disegni e modelli comunitari» utilizzata nel procedimento corrisponde a quella attuale di «disegni e modelli dell’Unione». 4 Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della [OSCURATO:PERSONA] (GU L, 2024/2822), non è applicabile ratione temporis alla presente controversia. 5 Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 341, pag. 28). 6 RGBl. 1877, pag. 83. 7 BGBl. 2004 I, pag. 718. 8 [OSCURATO:PERSONA] è titolare dei disegni e modelli n. 002510883‑0005 e n. 002510883‑0006, registrati presso l’[OSCURATO:PERSONA]. L’assortimento di prodotti da essa commercializzati comprende un passeggino disponibile in diversi colori e versioni, il cui telaio è realizzato in conformità alle rappresentazioni depositate nel registro dei disegni e dei modelli dell’Unione europea. 9 L’articolo 79, paragrafo 7, lettera f), i), del regolamento n. 2245/2002 dispone che le spese per la rappresentanza, a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato non possono eccedere EUR 400. 10 Ciò è quanto dichiara la decisione di rinvio (non numerata) nella sezione III, punto 2, lettera a), terzo capoverso. Detto punto 2 riguarda il «secondo oggetto della controversia», vale a dire il diritto al rimborso delle spese sostenute per la rappresentanza nei procedimenti di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 11 È vero che le questioni pregiudiziali dei giudici nazionali beneficiano della presunzione di rilevanza, ma nel caso di specie tale presunzione viene meno: non è ragionevole riconoscere l’opportunità del rinvio pregiudiziale quando non si sa ancora se sussista il diritto di recuperare le spese di avvocato sostenute nel procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA]. 12 Il rimborso viene chiesto per le spese sostenute fino a una data che coincide con la fine del procedimento di appello nel procedimento cautelare. 13 L’articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 6/2002 consente all’interessato di ottenere l’esecuzione forzata dinanzi all’autorità competente a norma della legge nazionale. Sebbene il controllo della regolarità degli atti esecutivi sia di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, l’esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. 14 In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, senza aggiungere nuovi argomenti a quanto indicato nelle sue osservazioni scritte, che l’ermeticità dei due procedimenti non osta a che si tenga conto di altre norme dell’ordinamento dell’Unione, come l’articolo 9, paragrafo 7, e l’articolo 14 della direttiva 2004/48. 15 Punto 61 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. 16 C‑57/15, EU:C:2016:201 (in prosieguo: le «conclusioni [OSCURATO:PERSONA]», paragrafo 49). 17 Ritengo irrilevante la circostanza che nel procedimento di elaborazione della direttiva sia venuto meno, nell’articolo 14, il riferimento esplicito agli onorari di avvocato, dato che, siano essi menzionati esplicitamente o meno, si tratta di una delle voci più caratteristiche delle spese giudiziarie. 18 Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 19 Sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑57/15, EU:C:2016:611, punto 22). In prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]». 20 Sentenza del 28 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑559/20, EU:C:2022:317; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», dispositivo, punto 1). 21 Sezione IV, 3, delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA] (punti 52 e segg.). 22 [OSCURATO:PERSONA] utilizza i termini della sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 41. 23 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato tale impostazione, sostenendo che il carattere abituale o meno di una prassi non costituisce un argomento giuridicamente valido. 24 Osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], punto 65. 25 Nona questione pregiudiziale, in fine . In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che gli onorari, qualora fosse stata sollevata l’eccezione di nullità dinanzi ai giudici tedeschi, avrebbero potuto essere inclusi nella liquidazione delle spese del procedimento cautelare. 26 Si trattava delle «spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida» (punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]). 27 [OSCURATO:PERSONA] condivide tale posizione al punto 65 delle sue osservazioni scritte. 28 Nelle sue osservazioni scritte, punto 27, la [OSCURATO:PERSONA] constata che i giudici tedeschi interpretano restrittivamente la nozione di danno arrecato dall’esecuzione della misura cautelare, senza includervi le spese derivanti dall’intervento di un avvocato a fini di difesa contro la misura cautelare, o a fini di contrattacco (ad esempio, mediante la proposizione di un’azione di nullità). 29 In udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la strategia difensiva di fronte all’adozione di provvedimenti cautelari è molto ampia e ha evocato la possibilità, ad esempio, di avviare procedimenti in diversi paesi dell’Unione al fine di ostacolare l’avanzamento del procedimento cautelare in un altro Stato membro. 30 Punto 36 delle sue osservazioni scritte, con citazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 30. 31 Ai sensi del considerando 24 del regolamento n. 6/2002, ancorché in riferimento alla concessione del disegno o modello comunitario registrato, «[u]no degli obiettivi fondamentali [di detto] regolamento è istituire una procedura (...) che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori». Il considerando 27 del medesimo regolamento collega le regole procedurali relative alle azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario all’obiettivo di «risparmiare tempo e denaro». 32 Ciò è quanto ho sostenuto nelle conclusioni [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 61, con citazione della sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] (325/85, EU:C:1987:546, punto 18).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 6/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris