CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG or1,6-1.0 Gvlos, i che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, ord. pen., avanzata dal detenuto Giuseppe CATARISANO, sul presupposto che la condanna in espiazione fosse stata pronunciata per reati ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis, ord. pen., alla concessione di benefici penitenziari. 2. Propone ricorso il difensore dell'interessato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, non avendo il giudice di sorveglianza rispettato il contenuto precettivo della sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto contrastante con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 2. In risposta ai rilievi difensivi, appare necessario ricordare che la sentenza Corte cost. n. 253/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i reati ivi contemplati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, ord. pen., ove siano acquisiti elementi da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Questa Corte di legittimità, all'indomani di quella pronuncia, ha statuito che "gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso-premio, cui soltanto, a tenore della motivazione è limitata la portata della decisione" (Sez. 1, n. 17100 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallico, Rv. 281416; Sez. 7, n. 40262 del 23/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 42720 del 7/10/2021, Carta, n.m.; Sez. 1, n. 24204 del 9/3/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Invero, in quella sede, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'inammissibilità in limine della richiesta del permesso premio in ragione della censurata presunzione assoluta di pericolosità arrestava sul nascere il percorso rieducativo del detenuto. Ciò in quanto il permesso premio è un istituto con funzione «pedagogico-propulsiva», consentendo al detenuto «i primi spazi di libertà» e permettendo l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà. È dunque chiaro che la portata precettiva di quella sentenza non può essere dilatata sino a ricomprendere gli altri benefici, pure elencati nella disposizione censurata, e, quindi, le misure alternative alla detenzione, stante la loro diversità di natura giuridica, presupposti e, in parte, finalità rispetto al permesso premio. Da tali considerazioni discende che il mancato accertamento della collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità è tuttora condizione di ammissibilità della domanda di misure alternative. 3. Proprio nella misura in cui occorre compiere l'accertamento sulla prestata collaborazione o sulla collaborazione ininfluente o impossibile, la sola espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari non autorizza, di per sé sola, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 29120 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caruso, n.m.; Sez. 1, n. 9926 del 6/12/2001, dep. 2002, Condon, Rv. 221488; Sez. 1, n. 3374 del 9/6/1998, Tosto, Rv. 211023). Tale principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso di specie, posto che la condanna per taluno dei reati ostativi è preclusiva della concessione della detenzione domiciliare in ragione del rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato, rinvio che si riferisce al catalogo dei reati, non già al regime ostativo che caratterizza le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, Buscia, Rv. 278976). Ne consegue che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha correttamente pronunciato declaratoria di inammissibilità inaudita altera parte. 4. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2