CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 27494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, pur non essendovi in sentenza una risposta esplicita alla domanda di concessione delle attenuanti generiche, la motivazione del diniego delle attenuanti si comprende dal passaggio logico della sentenza sul trattamento sanzionatorio, atteso che in esso il giudice del merito, se da un lato evidenzia il comportamento collaborativo dell'imputato, dall'altro si sofferma sulla quantità del materiale sequestrato (33 cartucce); la valorizzazione di questi due elementi (uno favorevole, l'altro sfavorevole), comporta che, in presenza di un reato punito con pena alternativa, il Tribunale abbia ritenuto di infliggere il massimo della pena pecuniaria; in questo contesto deve ritenersi che il giudice abbia implicitamente ritenuto non necessario utilizzare le attenuanti generiche per adeguare ulteriormente al fatto la pena inflitta in concreto, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da motivazione implicita ricavabile dal contenuto complessivo della motivazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023. I) l': POSI T