CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 34114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti dell’imputato veniva applicata, surichiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2 emesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, con condanna al pagamento dellespese di giudizio e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare incarcere.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, articolando un unico motivo, con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza dimotivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129cod. proc. pen.Al riguardo, deduce, altresì, non potersi affermare la penale responsabilitàdell’imputato, in ordine ai reati contestati, “al di là di ogni ragionevole dubbio”.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descrittacensura.Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato puòproporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della penasoltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica delfatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenzaapplicativa della pena, con cui si deduca il vizio di violazione di legge o dimotivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione dilegge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.272014 – 01).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioècon procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto dispecialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo ed ai profili di colpa ravvisabili, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.