CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 31482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gini preliminari delTribunale di Romasentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disatteso l’istanzacon cui [OSCURATO:PERSONA], ottenuta ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen. la riduzione ad anni uno e mesi dieci di reclusione della pena irrogatagli inesito al giudizio abbreviato per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., hachiesto il beneficio della sospensione condizionale alla luce della pronuncia dellaCorte costituzionale n. 208 del 2024.2. Avverso l’ordinanza i difensori dell’interessato ricorrono per cassazione,articolando due motivi, con cui eccepiscono violazione di legge e vizio dimotivazione.Si dolgono che il giudice dell’esecuzione, nel negare il beneficio, abbiarecepito passivamente il giudizio sulla personalità formulato dal giudice dellacognizione ai fini del diniego delle attenuanti generiche, svalutandol’incensuratezza del condannato e il percorso rieducativo intrapreso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. la pena inflitta con lasentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato è ulteriormenteridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione quando l’imputato e il suodifensore non abbiano proposto impugnazione.La disposizione è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 24 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, in vista del perseguimento di scopi deflattivi e di riduzionedella durata del procedimento penale, in modo da favorirne la definizione con lapronuncia della sentenza di primo grado, disincentivando l’impugnazione.La Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 2024 ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella partein cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì lasospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potutoprovvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge checonsentono la concessione di tali benefici.Come chiarito da Sez. 1, n. 6790 del 11/12/2025, dep. 2026, Ahmed, Rv.289495 - 03, «Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensionecondizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancataimpugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto lapena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendolarientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio nonè stato riconosciuto in sede di cognizione a cagione della misura della penainflitta, ma non anche quando la sua concedibilità è stata in quella sedeespressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, commaprimo, cod. pen., in ordine alla futura astensione dalla commissione di nuovireati»: i poteri del giudice dell’esecuzione in vista della concessione del beneficiosi espandono, in conseguenza della rimodulazione della pena ai sensi dell’art.442, comma 2-bis, cod. proc. pen. sotto la soglia prevista dall’art. 163 cod. pen.,in funzione recuperatoria di una decisione che in cognizione non si sia potutaassumere, a meno che la prognosi di non recidiva nel crimine sia stata giàespressamente trattata nel processo e ivi risolta con decisione ormai divenutairrevocabileNel caso di specie, il Tribunale, richiamate le valutazioni espresse dal giudicedella cognizione ai fini della dosimetria della pena e del diniego delle attenuantigeneriche, incentrate sulla gravità del fatto in relazione alle modalità esecutive eai postumi cagionati alla vittima, ha negato il beneficio richiesto in conseguenzadella rimodulazione della pena, ribadendo il giudizio negativo sulla personalitàdel condannato e rimarcando la natura gratuita dell’aggressione e lasproporzione del movente.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur dando atto dello stato di incensuratezzadedotto dall’istante, ha formulato una prognosi negativa in ordine al pericolo direcidiva, argomentando in base agli indici di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen.,in ossequio al principio giurisprudenziale, secondo cui, nel valutare laconcedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito nonha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cit., mapuò limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641/10 del17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184 - 01; Sez. 2, n. 37670 del18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802 - 01; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020,Trattasi di valutazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie, esentida vizi giuridici, che si sottraggono alle censure del ricorrente.3. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]