CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA])°, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 24.3.2022 della Corte di Appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato, per quanto qui interessa, la pronuncia resa dal Tribunale di Avezzano all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed C 20.000 di multa ciascuno ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per coltivazione di circa 340 piante di canapa indiana, dal peso complessivo di 310 Kg. in un appezzamento di terreno sito nei pressi del casello autostradale di Tagliacozzo (capo 1), nonché del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per aver opposto resistenza agli agenti che gli avevano intimato di fermarsi a bordo dell'auto con cui avevano provato a darsi alla fuga, tentando di spintonarli e di colpirli (capo 2), tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al reato di cui al capo 1), la mancanza di prove a fondamento dell'affermazione di responsabilità essendosi i giudici di merito basati sulla sola comunicazione di reato redatta dagli agenti di PG che avevano esclusivamente constatato la presenza dell'imputato neppure all'interno della piantagione, dove si era recato soltanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro asportare alcuna inflorescenza né porre in essere alcuna attività astrattamente riconducibile alla coltivazione, ma a bordo della sua auto in attesa che rientrasse il compagno, in assenza di ulteriori elementi che consentissero di ricondurre alla sua persona la condotta in contestazione. Rileva come gli esiti negativi della perquisizione domiciliare, presso la quale non era stato rinvenuto alcuno strumento finalizzato all'attività di spaccio ovvero di coltivazione, né beni, quali danaro o preziosi che lasciassero desumere guadagni derivati dal commercio illecito di stupefacenti, non consentissero di escludere il ragionevole dubbio su cui deve basarsi ogni condanna, non integrando in tal senso alcuna emergenza istruttoria le 12 paia di forbici e i due metri di spago trovati nella sua auto, trattandosi di elementi di per sé non autoincriminanti e comunque non corrispondenti ai materiali rinvenuti sul terreno coltivato. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 337 cod. pen. e al vizio motivazionale, la configurabilità della contestata resistenza alle forze dell'ordine, non integrata dal tentativo posto in essere dal prevenuto di divincolarsi dai militari senza compiere alcun atto di violenza nei loro confronti allorquando costoro gli avevano intimato di fermarsi, e a cui si erano conformati senza darsi alla fuga a bordo della sua auto 2.3. Con il terzo motivo si duole, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, del diniego delle attenuanti generiche per avere la Corte di appello disatteso i plurimi elementi favorevoli addotti ai fini del riconoscimento del beneficio, quali la condizione di incensuratezza, l'assenza di elementi indicativi di un'attività di spaccio e l'assenza di sequestro di somme di danaro, senza che fossero stati indicati dalla sentenza impugnata elementi di segno negativo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze a due motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa disamina da parte della Corte territoriale, limitatasi a ricalcare le stesse motivazioni del primo giudice, delle specifiche doglianze articolate con l'atto di appello. Deduce come l'affermazione di responsabilità si fondasse esclusivamente sulla presenza del prevenuto all'interno della piantagione, alla quale non si era accompagnata alcuna condotta che consentisse di riferire alla sua persona la coltivazione della marijuana, né erano stati rinvenuti all'interno della sua abitazione, sottoposta a perquisizione, strumenti o beni di sorta destinati alla coltivazione o dimostrativi di un'attività di spaccio. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche senza che fossero stati considerati gli elementi di segno positivo addotti dalla difesa, costituiti dalla mancanza di somme di danaro o altri beni dai quali fosse desumibile un'attività di spaccio e dall'interrogatorio reso dall'imputato. Conclude la difesa chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e in subordine il contenimento della pena nel minimo edittale previo riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Muovendo dalla disamina del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, I profili di censura articolati dal ricorrente in punto di affermazione di responsabilità che riprendono pedissequamente le obiezioni sollevate con l'atto di appello senza misurarsi con le ampie ed argomentate motivazioni rese sui punti in discussione dal giudice di secondo grado, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il vizio motivazionale, specie se fondato sulla manifesta illogicità, è previsto e ammesso, ovverosia la critica argomentata al provvedimento. Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è da considerarsi inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto la loro reiterazione rende il provvedimento formalmente 'attaccato', di fatto del tutto ignorato (Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012 -, [OSCURATO:PERSONA]. 253849). (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).Le coerenti argomentazioni spese dalla Corte abruzzese che non si limita a registrare la presenza del prevenuto in prossimità della piantagione, sia pure all'interno dell'auto di cui era guida alla guida in attesa che tornasse il coimputato recatosi a controllare l'andamento della coltivazione, ma che evidenzia altresì la presenza nel veicolo di ben dodici paia di forbici, utensili che appaiono immediatamente correlati, anche in ragione del loro numero, all'attività della coltivazione e del raccolto, unitamente allo stesso tipo di spago trovato nell'appezzamento di terreno, segno di una sua precedente utilizzazione in quel luogo, nonché il possesso di una non modesta somma tutta in banconote di piccolo taglio e la disponibilità di altro stupefacente, sia della stessa natura di quello coltivato che di altra tipologia, non consente di ritenere manifestamente illogiche le conclusioni tratte in ordine all'attività di produzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio e di smercio anche di droghe di diversa tipologia. Il coerente assemblaggio delle risultanze istruttorie non cessa di essere tale solo perché contrario agli assunti del ricorrente, che in ogni caso non risulta sia riuscito a fornire una coerente diversa giustificazione della sua condotta, così da poter fondatamente invocare la violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio che pure richiama nell'impugnativa in esame. Al di là della genericità anche in tal caso della formula richiamata, la cui icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, è volta a ribadire il valore riconosciuto dalla Carta costituzionale alla presunzione di innocenza ed alla cultura della prova, di cui è permeato il nostro sistema processuale, occorre considerare, mantenendosi negli stessi generali della prospettazione difensiva, che il giudice di merito non può limitarsi, come vorrebbe il ricorrente, ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze istruttorie, né procedere ad una mera sommatoria di queste ultime, ma deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017). Diventa perciò un fuor d'opera invocare la violazione del suddetto principio qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e, ancor prima, della logica. Proprio in tale ottica i giudici distrettuali hanno valorizzato le dissonanti dichiarazioni rese dall'imputato che dapprima, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva affermato di essersi recato sul terreno per far dispetto ad un conoscente sottraendogli una parte del raccolto, e poi mutando integralmente la versione iniziale, aveva sostenuto di essersi trovato costretto, mentre era diretto a Tagliacozzo per assistere ad una corsa di cavalli, a fermarsi sul posto a causa di un guasto al motore della sua auto. Al di là della implausibilità dell'ultima versione, contraddetta sia dal luogo appartato in cui il prevenuto si era fermato, fuori da ogni traiettoria stradale ordinaria, sia dal fatto che alla vista degli agenti i prevenuti avevano tentato la fuga a bordo dell'autovettura evidentemente funzionante, la difesa non riesce a fornire neppure con il presente ricorso alcuna effettiva giustificazione delle ragioni della sosta e della condotta posta in essere dai due coimputati, da contrapporre quale possibile lettura alternativa alla coerente ricostruzione effettuata da entrambe le sentenze di merito, così frustrando alla radice la violazione del principio del ragionevole dubbio, solo astrattamente invocato. 2. ad analoga sorte non si sottrae neppure il secondo motivo, anch'esso compendiandosi in doglianze del tutto generiche sulla condotta tenuta dal prevenuto al cospetto degli agenti di PG. Non vale sostenere come fa la difesa che l'imputato abbia solo tentato di divincolarsi, condotta questa che denota di per sé la resistenza traducendosi in una palese opposizione al comportamento altrui, senza compiere alcun atto di violenza nei confronti delle Forze dell'ordine. Va infatti ribadito che, come già reiteratamente affermato da questa Corte, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). Senza contare che come accertato dalla sentenza impugnata la condotta tenuta dal prevenuto risulta essere andata ben oltre l'asserito tentativo di divincolamento, essendo consistita in spintoni e in manovre volte a colpire gli agenti che, ancorché non portate a compimento, implicano inequivocabilmente l'uso della forza fisica diretta a neutralizzare l'operato dei militari. 3. Neanche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo, le censure difensive superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella mera contestazione del giudizio negativo espresso dalla Corte di appello. Muovendo dalla premessa interpretativa, univocamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni che quand'anche non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., presentino tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 - dep. 10/07/2014, Vernucci, Rv. 260054), ne consegue che intanto possa essere censurata in sede di legittimità la valutazione di segno negativo effettuata in ragione, come nel caso di specie, della ritenuta assenza di elementi di meritevolezza, se ed in quanto venga ad essa contrapposta ad opera della difesa la sussistenza di elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o illogicamente apprezzati dal giudice di merito. Nulla di tutto ciò emerge dalle deduzioni difensive consistite nella prospettazione o della condizione di incensuratezza dell'imputato, di per sé ostativa, stante il disposto del terzo comma dell'art.62 bis cod. pen., al riconoscimento del beneficio, o di elementi anch'essi di segni negativo (assenza di elementi indicativi di un'attività di spaccio o di sequestro di somme di danaro): l'onere di motivazione del diniego deve perciò ritenersi correttamente soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che ne possano giustificare la concessione (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 - dep. 04/12/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n.9836 del 17/112015 - dep. 9/3/2016, Piliero, Rv. 266460) 4. Anche per il primo motivo articolato da [OSCURATO:PERSONA] si conferma l'inammissibilità delle doglianze esposte dalla difesa ai fini dell'affermazione di responsabilità per le ragioni di genericità e manifesta infondatezza già illustrate in precedenza, dovendosi sottolineare in particolare come le stesse si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello e dal primo giudice. La prospettazione difensiva non individua alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale, che, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, fuoriuscendo dal perimetro operativo di questa Corte il controllo tra prova e decisione: il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito. Le censure di natura soltanto contestativa svolte dalla difesa non valgono a contrastare il quadro probatorio coerentemente evidenziato da entrambi i giudici di merito che ricollegano la condotta dell'imputato alla piantagione di marijuana in ragione della sua puntuale conoscenza del luogo, ubicato in una zona non visibile dalla strada e di non facile accesso, del controllo da costui effettuato sia della crescita delle piante sia delle infiorescenze già predisposte per l'essiccazione all'interno di un tunnel, attività che non avrebbe avuto motivo di compiere ove si fosse trattato di un passante casuale, della strumentazione a bordo dell'auto con la quale era arrivato, della condotta tenuta alla vista degli agenti avendo dapprima tentato di darsi alla fuga insieme al complice per poi osteggiarne l'attività di controllo e di identificazione: a fronte di compendio probatorio organico... 5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del secondo motivo, valgono le stesse considerazioni già spese in relazione al terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], non risultando essere stati opposti al giudizio negativo espresso dalla Corte di merito elementi favorevoli atti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, essendosi l'imputato limitato ad evidenziare fattori o del tutto neutri, quali la circostanza di aver reso interrogatorio, privo di contenuto confessorio, o elementi di segno negativo, valorizzando anche sotto tale profilo il mancato rinvenimento di strumentazione atta allo spaccio o di somme di danaro. Né a diversa conclusione potrebbe portare la richiesta di riconoscimento del beneficio rivolta in subordine direttamente a questo giudice, trattandosi di istanza estranea alla fase di legittimità, come emerge dalla tassativa indicazione dei motivi di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018 - dep. 31/05/2018, Ngom, Rv. 272809). I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle