CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 27371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24675/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore dell’ [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 1, -intimata- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 26577/2021 depositata i l 30/09/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] M.T. Iodice ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.26577/2021, pubblicata il 30 settembre 2021, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta; Considerato che: secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U- , 27/11/2019, n. 31033 ). Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n.26577/2021, pubblicata il 30 settembre 2021, statuendo che nel primo capo del dispositivo, dopo le parole «e accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per la controricorrente, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.T. Iodice dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per le ann