CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;sentita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto processualedell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne hachiesto l'accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Il ricorrente, con due separati ricorsi, impugna la sentenza in data 16/09/2025 dellaCorte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 24/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di estorsione e per quello di maltrattamenti infamiglia aggravato.Con l’[OSCURATO:PERSONA] deduce:1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606,lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla titolarità della somma oggetto del reato econseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di estorsione (art. 629 cod.pen.)Il ricorrente premette che il Tribunale aveva ritenuto provato un unico episodioestorsivo avente a oggetto la somma di euro 70,00. Ciò premesso, la sentenza impugnataviene censurata sotto due profili tra loro connessi, intesi a dimostrare che le somme didenaro, ottenute mediante l’impiego di violenza verbale, appartenevano allo stesso imputatoe non al suo genitore, per come ritenuto dalla corte di appello.In tal senso, vengono sviluppate argomentazioni sia con riguardo alla collocazionetemporale della condotta, sia all’adeguatezza delle risorse finanziarie dell’imputato nelperiodo in cui sono collocati i fatti. Sulla collocazione temporale del fatto, la corte di appello ha fissato la consumazionedel reato a "gennaio 2024", ma, secondo la difesa, tale individuazione costituisce un'attivitàcreativa del giudice, (c.d. travisamento per invenzione), atteso che né il padre dell’imputato,nel testimoniare, aveva fornito precisi riferimenti temporali, né il Tribunale si era pronunciatosul punto. Dalla testimonianza del padre emerge invece che l'episodio con dazione didenaro avrebbe potuto collocarsi tra gennaio e luglio 2024. In applicazione del principio delfavor rei, il fatto deve essere collocato nel periodo aprile-maggio 2024, coincidente con ildanneggiamento dell'armadio.Sull'appartenenza della somma in relazione all’adeguatezza delle risorsedell’imputato, la difesa assume che la sentenza impugnata è contraddittoria laddoveafferma, da un lato, che le entrate dell'imputato erano insufficienti anche solo a coprirel'assegno mensile di Euro 300,00 per il figlio minorenne e, dall'altro, che tutte le richieste didenaro nel primo semestre 2024 – tranne quella di Euro 70,00 – avevano a oggetto sommedi proprietà dell'imputato gestite dai genitori.Il ricorrente sostiene che l'analisi dei movimenti del conto corrente postaledell'imputato (gennaio-luglio 2024) dimostra che nei mesi di aprile e maggio 2024 quel contopresentava saldi positivi e disponibilità residue più che sufficienti ad assecondare le richiestedi denaro formulate dal figlio, così smentendosi documentalmente la tesi della corte diappello circa l'insufficienza delle finanze dell'imputato.Si aggiunge che, applicando il principio del favor rei, la condotta deve esserecollocata in un periodo in cui le finanze dell'imputato erano in bonis, con la conseguenza cheil denaro preteso era di proprietà dell'agente e deve escludersi la sussistenza dell'elementooggettivo del reato di estorsione. Il fatto deve essere riqualificato nel delitto di esercizioarbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), con dichiarazione di improcedibilitàavendo la persona offesa rinunciato all'istanza di punizione.1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606,lett. e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b) cod.proc. pen. in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 572 cod.pen..Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è censurabile anche in relazione alreato di maltrattamenti in famiglia.A tale proposito si osserva che il Tribunale aveva accertato che l'imputato avevausato violenza verbale per ottenere denaro in un'unica occasione, escludendo quindi lacontinuazione originariamente contestata.Da ciò si fa conseguire che in tutti gli altri episodi le richieste violente avevano aoggetto denaro proprio dell'imputato o comunque richieste formulate con modalità insistentima non qualificabili come maltrattamento.La difesa sostiene che la corte di appello ha ignorato il principio affermato da questaCorte, secondo cui integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello dimaltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatoria reiterata posta in essere in danno difamiliari conviventi al solo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, senzal'intento di perseguitare sistematicamente le vittime (si richiamano: Sez. 6, n. 35936 del13/07/2021, S., non massimata; Sez. 6, n. 6068 del 17/12/2014, dep. 2015, A., Rv. 262340 -01).Si assume che, nel caso di specie, le condotte violente erano finalizzateesclusivamente al recupero di somme ritenute di propria pertinenza, e non alla sistematicapersecuzione delle vittime. Le condotte estranee a dinamiche economiche avevano naturaepisodica, e l'episodio più grave (asserita aggressione fisica al padre) è risultato in realtàcoincidente con un intervento difensivo del figlio a tutela della madre, vittima delle violenzedel padre alcolista. La sentenza è altresì contraddittoria laddove, a pag. 13, indica qualeindice di maltrattamento l'abitudine della madre di dormire con la porta chiusa a chiave,quando è emerso in istruttoria che ella continuava a fare così anche a gennaio 2025, cioèquando il figlio era già da sei mesi in carcere.Le condotte intimidatorie, finalizzate al recupero di somme proprie trattenute daigenitori in assenza di formale investitura, integrano la fattispecie dell'esercizio arbitrario delleproprie ragioni e non quella dei maltrattamenti in famiglia.2. Con l’[OSCURATO:PERSONA].2.1. Proprietà del contante consegnato all'imputato – Omessa decisione sul punto.La difesa censura la sentenza impugnata per travisamento della prova e omessavalutazione di un elemento decisivo, con riguardo alla titolarità delle somme di denaro chel'imputato si sarebbe fatto consegnare dai genitori nell'episodio del 12 luglio 2024, unicofatto ritenuto accertato dalle corti territoriali. Deduce che l’imputato, pur gravato dadipendenze da sostanze, alcol e gioco, aveva sempre evitato di intaccare il propriopatrimonio immobiliare e non aveva mai contratto debiti con i genitori, i quali peraltro nonerano in condizione economica di prestargli denaro. Il punto dirimente era stabilire se lesomme consegnate fossero di proprietà dei genitori o dell'imputato stesso: nel secondo casola condotta, lungi dall'integrare l'estorsione, avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispeciedell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), nonpunibile a seguito di remissione di querela, per difetto dell'elemento del profitto ingiusto ascapito altrui.A tale riguardo la difesa evidenzia che il bancomat del conto corrente era nelladisponibilità esclusiva dei genitori, i quali effettuavano personalmente i prelievi – taloraanche per esigenze proprie o del padre – e tenevano il contante in casa senza unacontabilità rigorosa, così determinando una confusione patrimoniale tra le somme dipertinenza dei genitori e quelle di spettanza del figlio. In particolare, nel mese e mezzoprecedente all'episodio contestato risultavano prelievi per complessivi € 1.800,00, mairendicontati e potenzialmente già destinati a fini diversi, sicché l'affermazione dei testimonicirca la proprietà delle somme consegnate il 12 luglio 2024 non poteva ritenersi attendibile inassenza di riscontro contabile. Le corti territoriali avrebbero omesso di affrontare talequestione nonostante la sua rilevanza determinante ai fini della qualificazione giuridica delfatto, recidendo così il nesso logico necessario tra prova e decisione.2.2. Vizio di motivazione in relazione ai redditi dell’imputato.La difesa censura come manifestamente illogica la valutazione delle corti territorialiin ordine alla capacità economica dell'imputato, assunta a presupposto della ritenutaplausibilità di un intervento economico dei genitori in suo favore. Il Tribunale avevaaffermato che le entrate dell’imputato, sebbene documentate, erano complessivamenteinsufficienti a provvedere al mantenimento del figlio minorenne; tale conclusione sarebbecontraddetta dalle risultanze processuali:dell'estratto conto, dal quale emerge un redditomedio mensile di circa € 1.359,00 netti, cui dovevano aggiungersi, secondo le stessedichiarazioni dell'imputato rese in dibattimento, consistenti compensi da lavoro in nero,nonché la circostanza – ulteriore indice di capacità reddituale – di aver acquistato unimmobile senza ricorrere a mutuo. Da ciò si fa discendere che l'assegno di mantenimentofissato in € 300,00 mensili risultava dunque abbondantemente sostenibile anche limitandosiai soli redditi dichiarati. Per converso, il reddito complessivo dei genitori – pensione delpadre e stipendio della madre, anziana ma ancora lavoratrice – non superava € 1.500,00mensili, somma appena sufficiente al loro stesso fabbisogno. Risultava quindi illogicoritenere che i genitori finanziassero il figlio che aveva redditi superiori ai loro.2.3. Vizio di motivazione in relazione ai fatti in correlazione dell'imputazione.La difesa censura la ricostruzione della condotta violenta asseritamente posta inessere dall'imputato per ottenere la consegna del denaro, deducendo che le dichiarazionidei testimoni d'accusa sono contraddittorie sia al loro interno sia con quanto risulta dalletrascrizioni delle fonoregistrazioni. In primo luogo, il contesto familiare era già storicamentecaratterizzato da violenza, essenzialmente riconducibile al padre dell'imputato – il qualeaveva in passato aggredito fisicamente la moglie fino a rendersi necessario il ricovero alpronto soccorso ed aveva condotte aggressive quotidiane anche al momento deldibattimento – sicché la violenza non poteva essere imputata come elemento qualificante. Insecondo luogo, le dichiarazioni del padre circa la rottura di elettrodomestici risultanocontraddittorie: nella querela e nelle fonoregistrazioni tale episodio veniva ricondotto allarabbia dell'imputato per non aver trovato cibo di suo gradimento, laddove in dibattimento ilteste lo aveva invece collegato alla richiesta di denaro; tale incoerenza non era statacontestata dal pubblico ministero, che aveva interesse a valorizzare la versione accusatoria.Analogamente, anche le dichiarazioni della madre risultano illogiche e contraddittorie quantoall'episodio della violenza sulle cose, il quale emerge come causalmente sconnesso dallarichiesta di dazione di denaro. La difesa conclude che la motivazione a sostegno dellacondanna è illogica nella parte in cui riconduce gli atti di violenza alla richiesta di denaro, echiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano ai finidell'assoluzione dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimiargomenti fattuali sottoposti all’attenzione della corte di appello e da questa puntualmenteaffrontati e motivatamente risolti.1.1. Dalla lettura della doppia sentenza conforme emerge che l'imputato –soggettotossicodipendente da alcol e stupefacenti, affetto anche da ludopatia– si era trasferitostabilmente presso l'abitazione dei genitori, pur essendo titolare di una propria unitàimmobiliare nel medesimo condominio. In ragione delle sue dipendenze -secondo quantostabilito dai giudici della doppia sentenza conforme- soleva esaurire in pochissimi giorni ilproprio stipendio, sicché aveva convenuto con i genitori un sistema di gestione patrimonialein forza del quale il padre amministrava le entrate mensili del figlio, garantendo anzitutto lacopertura del contributo al mantenimento del figlio minore (circa € 300,00 mensili) e dellespese dell'abitazione di proprietà dell'imputato.Quando si trovava a corto di liquidità – evenienza ritenuta pressoché quotidiana daigiudici – l’imputato pretendeva la consegna di ulteriori somme di denaro (nell'ordine di 20,30, fino a 90 euro), e di fronte al rifiuto dei genitori andava in escandescenza, assumendocondotte violente, aggressive e intimidatorie, con particolare intensità nei momenti dialterazione da abuso di alcol e sostanze stupefacenti.In tale contesto, nel luglio 2024, minacciava esplicitamente il padre, il quale, inragione di esse gli consegnava la somma di € 70,00.2. Così ricostruita la vicenda fattuale nella doppia sentenza conforme, i giudici dellaCorte territoriale hanno dato compiuta risposta a tutte le doglianze esposte con l’atto diappello e ora reiterate con il ricorso.2.1. Con riguardo alla pretesa appartenenza delle somme all'imputato, la Corte haritenuto insostenibile la ricostruzione difensiva secondo cui le somme corrisposte dal padreprovenissero dal patrimonio personale dell'imputato.Il ragionamento difensivo si fonda(va) sul fatto che il padre amministrava le entratelavorative del figlio e prelevava mensilmente un importo superiore a quello strettamentenecessario alla copertura delle spese fisse, traendone il dubbio che la somma di € 70,00consegnata sotto minaccia fosse, in realtà, di pertinenza dell'imputato.La Corte ha respinto tale argomento evidenziando che la difesa aveva trascurato diconsiderare un dato dirimente, ossia la condizione di dipendenza da alcol, stupefacenti egioco d'azzardo che determinava, in pochissimi giorni, la totale dispersione del denaroricevuto dall'imputato, sicché, al netto delle somme destinate alla copertura delle spese fisse– tra cui il mantenimento del figlio minore, pari a circa € 300,00 mensili, e le spesedell'abitazione – nessuna residua disponibilità personale era riconducibile all'imputato almomento delle richieste.In tal senso, i giudici hanno ritenuto decisive le dichiarazioni del padre, rimasteincontrovertite e puntualmente confermate anche in dibattimento nonostante le contestazionidel pubblico ministero: "praticamente in due giorni si mangiava lo stipendio… in tutto: gioco,sostanze, alcol più che altro"; "ogni volta che prende lo stipendio se l'è sempre mangiati inun giorno, un giorno e mezzo e dopo tutto il mese sino a quando non lo pagano un'altravolta è senza soldi".A ulteriore riprova della piena consapevolezza dell'imputato di attingere al patrimoniodei genitori, la Corte ha valorizzato le parole che questi era solito rivolgere alla madre –"quei quattro soldi che hai te li devi portare nella bara, se vedo soldi in giro te li brucio,bastarda" – che dimostravano inequivocabilmente la volontà di impossessarsi, conqualunque mezzo, del denaro dei congiunti conviventi, una volta esaurito il proprio.2.2. Quanto alla collocazione temporale dell'episodio della consegna dei 70,00 euro,la Corte ha osservato che esso era stato adeguatamente circostanziato dalla personaoffesa, che lo aveva ricondotto al primo semestre del 2024, indicandone l'esatto importo edescrivendolo come connotato da verbali minacce di morte e da violenza perpetrata dalfiglio sugli arredi domestici.La collocazione temporale trovava inoltre un preciso riscontro oggettivo nella misuracautelare custodiale applicata all'imputato, che aveva determinato la sua collocazione agliarresti domiciliari per circa tre mesi, nonché nelle risultanze del procedimento penale incorso, elementi che consentivano di ancorare con sufficiente certezza l'episodio al periodocontestato.2.3. La Corte ha poi sottolineato che l'episodio oggetto di condanna – pur essendo ilsolo specificamente circostanziato in dibattimento – non costituiva un accadimentoestemporaneo e isolato, bensì si inscriveva in un sistema di sopraffazione continuativa ediuturna, nel quale i genitori, fondatamente preoccupati per la propria incolumità, cedevanosistematicamente alle pretese del figlio.I giudici evidenziavano che l’effettiva dazione del denaro collocava le condotte nelparadigma dell’estorsione consumata, non risultando sostenibile quanto assunto dalladifesa, ossia che non vi fosse nesso eziologico fra le modalità minatorie e intemperantidell'imputato e la consegna dei settanta euro da parte del padre.2.4. Nella sentenza impugnata viene affrontato anche il tema della derubricazionedel fatto in "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", sostenuta dalla difesa sul presuppostoche l'imputato avesse agito nell'erronea convinzione di pretendere denaro di sua spettanza.La corte di appello ha rigettato anche tale motivo, osservando che il reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che l'agente versi nella convinzione –ancorché erronea – di far valere un diritto giuridicamente tutelabile. Nel caso di specie,tuttavia, l’imputato -per quanto già esposto- era perfettamente consapevole dellaconsistenza delle proprie entrate – stipendio, indennità di disoccupazione, indennità di finerapporto – e della loro totale dispersione nell'arco di pochissimi giorni per il finanziamentodelle proprie dipendenze. Non vi era dunque alcun diritto, neppure putativo, sulle somme richieste conviolenza e minaccia ai genitori: l'imputato sapeva di non avere alcun titolo sulle risorsepatrimoniali di questi ultimi e con la condotta intimidatoria sistematicamente reiteratapuntava esclusivamente ad impossessarsi del loro denaro.2.5. Quanto al delitto di maltrattamenti, la difesa -con l’atto di appello e con il ricorso-deduce la sua non configurabilità, stante l'assenza di una serialità e abitualità di condottesufficientemente gravi.Anche in questo caso la corte di appello ha dato puntuale risposta alla doglianza,distinguendo sul piano giuridico e su quello fattuale il reato di ragion fattasi da quello dimaltrattamenti in famiglia.In diritto, la Corte ha ricordato (in conformità a Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M.,Rv. 274617-01) che la fattispecie di maltrattamenti in famiglia implica l'accertamento di unaserialità e abitualità di condotte mediante le quali taluno infligge vessazioni e sofferenze,fisiche o morali, ad uno o più familiari, imponendo loro un insostenibile regime di vitapersecutorio e umiliante.Quanto all'elemento soggettivo (richiamando Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, O.,Rv. 279326-01) la Corte ha ribadito che «nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo nonrichiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata,fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abitualisofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezzadell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza,idonea a ledere la personalità della vittima».Così individuati i principi di diritto regolanti la materia, la Corte ha accertato che lecondotte dell'imputato – esordite già nel 2019 e progressivamente intensificate sino all'acmedel periodo gennaio/luglio 2024 – integravano pienamente la fattispecie: aggressivitàverbale costante e insulti diurni ai genitori conviventi, danneggiamenti sistematici di benidella casa (la macchinetta del caffè, la piastra elettrica, il microonde scaraventati a terra,quattro ante dell'armadio sfondate a pugni, un altro armadio rotto, la porta della camera daletto della madre divelta dai cardini), spintonamenti e percosse (il padre era caduto a terrapatendo un periodo di difficoltà di deambulazione; la madre aveva riportato una tumefazioneall'occhio), rottura di una mano nel tentativo di sfondare il portone di casa a pugni. La madreera costretta a dormire barricata in camera e, in più occasioni, si era allontanata dallapropria abitazione per sfuggire alla costante tensione. Il padre aveva dovuto richiederel'intervento dei Carabinieri innumerevoli volte al domicilio.I giudici hanno ritenuto particolarmente significativa la testimonianza del MarescialloGreco – soggetto istituzionale e terzo rispetto alle parti – il quale, intervenuto il 21 giugno2024 presso il domicilio della famiglia, aveva rinvenuto l'imputato in grave stato dialterazione, con una mano rotta, mentre gridava minacce e insulti al padre, chiedendo soldie sigarette, sfogando altrettanta rabbia verbale all'indirizzo dei militari.Tale episodio è stato ritenuto rappresentativo delle condotte intemperanti, violente ecostrittive abitualmente assunte in famiglia dall' imputato, accompagnate dallaconsapevolezza di persistere nella propria attività vessatoria era dunque evidente, stante ladilatata durata temporale dei maltrattamenti e la loro persistenza pur a fronte dei plurimiinterventi dissuasivi e repressivi dei Carabinieri presso il domicilio familiare.3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso nonsono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicitàdella sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle sceltevalutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice,che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamenteancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispettodei principi di diritto vigenti in materia.Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti isingoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quantotende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenzeprocessuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710 – 01).3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono ilconfronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsirisultano anche aspecifici.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare leesplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, amente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4,n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.